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Sentenza

Sentenza del 07/04/2025 n. 9094 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania resa in sede di ottemperanza, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare la compatibilità del rimborso riconosciuto con la decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato, con l’art. 108, paragrafo 3, TFUE e con le relative disposizioni europee. Ha inoltre prospettato, per quanto occorresse, la violazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992. La controversia riguardava l’esecuzione della sentenza n. 3464/2015, passata in giudicato, che aveva riconosciuto ad A.A. il diritto al rimborso del 50% dei tributi versati per gli anni 2002-2005, ai sensi dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006, in relazione agli eventi sismici e vulcanici del novembre 2002. Il contribuente sosteneva che la sentenza definitiva avesse già escluso la sua qualità di imprenditore.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha chiarito che il giudice dell’ottemperanza può e deve verificare la compatibilità del beneficio con il diritto dell’Unione e precisare la portata effettiva del giudicato, senza attribuire diritti ulteriori. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva omesso la verifica del presupposto soggettivo, ritenendo erroneamente che il giudicato gli impedisse di svolgerla. Poiché i redditi dei soci di una società in nome collettivo sono qualificati come redditi d’impresa, il giudice del rinvio dovrà verificare se il rimborso sia compatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato e, in particolare, con il regime de minimis. Il contribuente dovrà provare il rispetto dei relativi limiti, considerando il totale degli aiuti ricevuti nel periodo pertinente e non soltanto l’importo richiesto; è ammessa l’autodichiarazione nelle condizioni indicate dalla Corte. La verifica non comporta un diniego già deciso dalla Cassazione: l’esito sul diritto al rimborso è rimesso al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    «la disposizione di cui all'art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 - a mente della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza»

    Il ricorso per cassazione contro una pronuncia in ottemperanza può denunciare anche il mancato o difettoso esercizio dei poteri del giudice nell’interpretare, integrare e rendere effettivo il giudicato, non soltanto la violazione delle regole processuali specifiche dell’ottemperanza.

  • Art. 108, paragrafo 3, TFUE

    «Una norma nazionale la quale impedisca al giudice nazionale di trarre tutte le conseguenze della violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, T.F.U.E., a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, passata in giudicato, emessa con riferimento a una controversia che non ha lo stesso oggetto e che non ha riguardato il carattere di aiuto di Stato dei contratti di cui trattasi, deve essere considerata incompatibile con il principio di effettività»

    Il giudicato non può impedire al giudice di trarre le conseguenze della violazione delle regole europee sugli aiuti quando la precedente controversia non aveva esaminato la natura di aiuto della misura. Nel giudizio di ottemperanza può quindi essere verificata la compatibilità del beneficio con il diritto dell’Unione.

  • Art. 6, comma 3, del TUIR

    «I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi»

    La partecipazione a una società in nome collettivo comporta, ai fini della disposizione, la qualificazione dei redditi come redditi d’impresa. Tale qualificazione è rilevante per verificare il presupposto soggettivo di accesso al rimborso e la compatibilità con le regole sugli aiuti.

  • Art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006

    «il rimborso del 50% dei tributi versati per gli anni dal 2002 al 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 1011, L. 296/2006, non poteva essere erogato in favore di soggetti titolari di redditi d'impresa, con salvezza delle sole richieste di rimborso proposte nel rispetto del c.d. "regolamento de minimis"»

    Il beneficio di rimborso connesso agli eventi calamitosi non può essere riconosciuto a soggetti titolari di redditi d’impresa, salvo che la richiesta rispetti il regime de minimis applicabile.

  • Regolamento de minimis dell’Unione europea

    «non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo»

    La soglia va verificata considerando l’ammontare complessivo degli aiuti de minimis nel periodo di tre anni rilevante, non il solo rimborso oggetto del giudizio. La prova delle condizioni compete a chi invoca il beneficio; nel caso indicato dalla Corte, può essere fornita mediante autodichiarazione.

  • Art. 52 della legge n. 234/2012 e art. 6, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1407/2013

    «fino alla piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato di cui all'art. 6.par.2 del regolamento UE/1407/13 e dell'art. 52 L. n 234/2012, da individuarsi al 31 maggio 2017, momento di entrata in vigore del regolamento sul funzionamento del prefato registro, (d.m. 31/05/2017, n. 115), in deroga alle disposizioni processuali nazionali, è ammessa la prova del rispetto della disciplina de minimis mediante autodichiarazione del contribuente»

    Per il periodo anteriore alla piena funzionalità del registro centrale, individuata al 31 maggio 2017, il rispetto della disciplina de minimis può essere provato dal contribuente mediante autodichiarazione, in deroga alle ordinarie disposizioni processuali.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza tributaria il giudice non è un mero esecutore materiale: può chiarire la portata del giudicato e verificare i presupposti necessari per attuarlo, purché non attribuisca diritti nuovi rispetto a quelli riconosciuti.
  • Il giudicato non impedisce automaticamente di verificare la compatibilità di un beneficio fiscale con il diritto dell’Unione, soprattutto quando la precedente decisione non ha esaminato la natura di aiuto di Stato della misura.
  • Quando un’agevolazione è ammessa solo entro i limiti de minimis, occorre considerare gli aiuti complessivamente ricevuti nel periodo pertinente: il fatto che il singolo rimborso sia sotto soglia non è sufficiente.
  • Chi chiede il beneficio deve provare il rispetto dei presupposti soggettivi e dei limiti sugli aiuti. Per il periodo e alle condizioni indicate dalla decisione, tale prova può essere fornita con autodichiarazione.
  • La Cassazione ha disposto un rinvio per la verifica concreta: l’accoglimento del ricorso dell’Amministrazione non equivale a un definitivo diniego del rimborso, che dipenderà dall’esito degli accertamenti demandati al giudice di merito.

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