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Sentenza

Sentenza del 07/04/2025 n. 9093 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. aveva impugnato due comunicazioni di avvenuta iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973: la prima, del 14 aprile 2005, per Euro 12.679,30, e la seconda, del 10 maggio 2010, per Euro 64.883,33. Aveva contestato anche le cartelle presupposte, comprese quelle dell’Agenzia delle Entrate per complessivi Euro 54.718,00, lamentando, tra l’altro, vizi delle notifiche e degli atti, nonché l’assenza di comunicazioni preventive. Aveva poi chiesto la definizione agevolata ex art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 per quattro cartelle, versando i relativi importi; impugnava il diniego dell’Agenzia. Dopo il rigetto dei ricorsi riuniti da parte della CTP di Milano e la conferma della CTR della Lombardia, in Cassazione ha proposto nove motivi. La Corte ha ritenuto fondato il nono: la lite poteva essere pendente e definibile anche se l’impugnazione riguardava un’iscrizione ipotecaria, quando erano contestati gli atti presupposti e la loro notifica, purché ricorressero gli altri requisiti di legge e l’Agenzia fosse parte del giudizio nei termini richiesti.

La decisione

La Cassazione ha accolto soltanto il nono motivo, relativo al diniego della definizione agevolata, e ha rigettato i restanti otto motivi. Ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato secondo i principi indicati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia, relativo alla mancata pronuncia sul difetto di legittimazione passiva: le questioni non esaminate o assorbite non giustificano un ricorso incidentale condizionato, potendo essere riesaminate in sede di rinvio. La richiesta di cessazione della materia del contendere per la cancellazione di una delle ipoteche non è stata accolta: mancava la prova del passaggio in giudicato della sentenza civile e, comunque, la decisione del giudice ordinario sui crediti non tributari non interferisce con quella tributaria sui crediti fiscali. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, tra l’altro per formulazione confusa, cumulo di censure incompatibili, limite della doppia conforme o mancata indicazione della norma violata. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla spettanza della definizione agevolata: la questione torna al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011

    In tema di condono fiscale, il presupposto della lite pendente sussiste, salve le ipotesi di abuso del processo, in presenza di un'iniziativa giudiziaria del contribuente non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva e potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso.

    Ai fini della definizione agevolata, la lite può considerarsi pendente se l’iniziativa giudiziaria del contribuente è ancora aperta e potenzialmente idonea a far valutare la pretesa fiscale; non occorre che il ricorso sia già stato riconosciuto rituale o fondato, salvo abuso del processo. Il principio può comprendere l’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria quando siano contestati anche gli atti impositivi presupposti e la loro notifica, a condizione che ricorrano gli ulteriori requisiti di legge, compresa la partecipazione dell’Agenzia al giudizio nei termini previsti.

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973

    le controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria, di cui all' art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 , rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari

    La giurisdizione sulle controversie relative a un’iscrizione ipotecaria dipende dalla natura dei crediti che la sostengono: spetta al giudice tributario per i crediti tributari e al giudice ordinario per quelli non tributari. Se l’iscrizione riguarda crediti di entrambe le categorie, ciascun giudice decide per la propria parte.

  • Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    I motivi sono inammissibili, in primo luogo perché anch'essi coacervati in modo inestricabile, con sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., inoltre perché soggiacciono al limite della c.d. "doppia conforme" di cui all' art. 348-ter , comma 5, cod. proc. civ.

    In presenza di decisioni di merito conformi, la censura in Cassazione incontra il limite previsto dalla doppia conforme per il vizio motivazionale, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Nel caso concreto, inoltre, le censure sono state ritenute inammissibili anche perché sovrapponevano in modo inestricabile motivi di violazione di legge e di vizio motivazionale.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione

    I motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quelli che contestano la ricostruzione motivazionale del fatto non possono essere mescolati in modo incompatibile: il primo presuppone i fatti accertati, mentre il secondo ne mette in discussione la ricostruzione. Le censure devono essere distinte e formulare chiaramente l’errore denunciato.

  • Art. 112 c.p.c.

    per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni

    La parte vittoriosa non può proporre ricorso incidentale condizionato per questioni che il giudice di merito non ha esaminato o ha ritenuto assorbite, perché manca una decisione da impugnare. Se la sentenza viene cassata, tali questioni possono essere riproposte e riesaminate nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Per la definizione agevolata di una lite fiscale, la pendenza non richiede che il ricorso sia già stato riconosciuto fondato o rituale: è sufficiente un’iniziativa giudiziaria non definitivamente dichiarata inammissibile e concretamente idonea a consentire il controllo della pretesa fiscale, salvo abuso del processo.
  • Un’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria può rientrare nella definizione agevolata se contesta anche gli atti impositivi presupposti o la loro notifica; restano necessari tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina, compresa la partecipazione dell’Agenzia al giudizio nei termini richiesti.
  • Se un’iscrizione ipotecaria garantisce crediti tributari e non tributari, la giurisdizione si ripartisce secondo la natura dei crediti: giudice tributario per la componente fiscale, giudice ordinario per quella non fiscale. Una pronuncia sul credito non tributario non decide automaticamente la controversia tributaria.
  • In Cassazione, occorre formulare separatamente e con precisione la violazione di legge e il vizio motivazionale, indicando la norma asseritamente violata e l’errore concreto; la sovrapposizione confusa di censure eterogenee può comportare l’inammissibilità.
  • Quando primo e secondo grado hanno deciso sulla base delle stesse ragioni di fatto, il ricorrente deve indicare e dimostrare le eventuali differenze per superare il limite della doppia conforme rispetto alle censure motivazionali.
  • Le questioni non decise o assorbite non possono essere oggetto di ricorso incidentale condizionato; in caso di cassazione con rinvio, possono essere riproposte davanti al giudice del rinvio.

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