Sentenza del 07/04/2025 n. 9097 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato il rigetto, in primo grado, del ricorso contro il preavviso di fermo amministrativo della sua autovettura. Con cinque motivi ha contestato: (1) l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse trascurato una precedente sentenza della CTP di Milano e pronunciato ultra petita; (2) l’omesso esame di un fatto decisivo, relativo alle iscrizioni a ruolo e agli importi rilevanti, sostenendo che la componente tributaria si sarebbe ridotta a 196,64 euro; (3) vizi relativi alla disciplina e alla notifica del fermo, prospettando anche che il fermo fosse anteriore al preavviso; (4) la violazione dell’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, perché l’autovettura sarebbe stata strumentale alla professione di avvocato; (5) l’asserita invalidità della notifica e l’inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto nel merito: la precedente pronuncia della CTP riguardava una sola cartella e non eliminava l’efficacia delle altre cartelle poste a fondamento del preavviso; inoltre la CTR non aveva pronunciato ultra petita. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per il limite della doppia conforme, non essendo state dimostrate difformità tra le ragioni di fatto delle due decisioni; la censura era inoltre carente quanto all’indicazione di quando e dove il fatto sarebbe stato dedotto. Il terzo motivo è inammissibile perché mescola censure incompatibili di violazione di legge e vizio motivazionale, non chiarisce la deduzione in merito della questione sull’anteriorità del fermo e, quanto alla notifica, non si confronta con la ratio autonoma della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Il quarto motivo è inammissibile perché non censura la ragione effettiva della decisione: la CTR aveva ritenuto non provata, nel caso concreto, la strumentalità dell’auto alla professione. Anche il quinto motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio autonoma sull’operatività della sanatoria ex art. 156 c.p.c. A.A. è stato condannato a rimborsare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.100 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice non pronuncia ultra petita quando si limita a valutare un argomento introdotto dalla parte e a negargli valore decisivo, senza attribuire o negare un bene diverso da quello domandato.
Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse
In presenza di decisioni di merito conformi, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto è precluso se il ricorrente non dimostra che le due decisioni si basano su ragioni di fatto diverse.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione
La censura di violazione o falsa applicazione di legge e quella di vizio motivazionale non possono essere sovrapposte in modo indistinto: la prima presuppone i fatti accertati, mentre la seconda contesta la ricostruzione o valutazione dei fatti.
Art. 86 del D.P.R. n. 602/1973
Chi sostiene che il veicolo sottoposto a fermo è strumentale alla propria attività deve assolvere il relativo onere probatorio; la strumentalità non è esclusa in astratto, ma va dimostrata in concreto.
Art. 156 c.p.c.
La CTR ha ritenuto applicabile la sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo. La Cassazione non ha riesaminato tale conclusione, poiché il motivo non si confrontava con questa autonoma ratio decidendi.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando sussistono i presupposti di legge e il ricorso è respinto, la parte ricorrente può essere tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Una precedente decisione che annulla o dichiara nullo il carico relativo a una sola cartella non travolge automaticamente un preavviso di fermo fondato anche su altre cartelle ancora efficaci.
- Per superare in Cassazione il limite della doppia conforme su una censura di fatto, occorre dimostrare che le decisioni di primo e secondo grado poggiano su ricostruzioni fattuali diverse; è inoltre necessario indicare dove e quando il fatto sarebbe stato discusso nel merito.
- I motivi di ricorso devono distinguere con precisione la violazione di legge dal vizio di motivazione e confrontarsi con tutte le autonome ragioni che sorreggono la decisione impugnata.
- Chi invoca l’esenzione dal fermo sostenendo che il veicolo è strumentale alla propria professione deve provare concretamente tale collegamento; la qualifica professionale, da sola, non basta.
- La nullità della notifica può essere sanata se l’atto ha comunque raggiunto il proprio scopo; in sede di impugnazione è necessario contestare specificamente questa ragione se ha costituito un’autonoma base della decisione.
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