Cassazione Civile, Ordinanza n. 17874/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche impugnava un'ordinanza-ingiunzione che gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria di euro 1.030,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per omessa trascrizione del passaggio di proprietà di un veicolo e mancato aggiornamento della carta di circolazione. La violazione era stata accertata a seguito di un controllo su strada effettuato nei confronti di un soggetto che aveva incaricato l'agenzia della pratica relativa all'acquisto di un'autovettura, controllata con carta di circolazione ancora intestata al precedente proprietario. Rigettata l'opposizione nei primi due gradi, il ricorrente proponeva tre motivi in cassazione: 1) sosteneva che il ritiro della carta di circolazione per gli adempimenti richiesti fosse rimesso alla discrezionalità dell'agenzia, denunciando violazione dell'art. 92 Codice della strada e dell'art. 7, comma 1, L. 264/1991; 2) lamentava che la corte territoriale avesse applicato il regime sanzionatorio più grave valorizzando irregolarità persistenti e ripetute, deducendo violazione dell'art. 9, comma 2, L. 264/1991; 3) deduceva, ex art. 3 L. 689/1981, il mancato riconoscimento dell'esimente della buona fede o dell'errore scusabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 7, comma 1, L. 264/1991, nel testo novellato nel 2010, prevede l'obbligo del ritiro della carta di circolazione per procedere agli adempimenti e che, nel caso di vendita di un veicolo, occorre il rilascio di una nuova carta di circolazione, preceduta dal ritiro della precedente, non potendo opporsi una diversa lettura ricavata da una circolare ministeriale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'inammissibilità della censura in quanto nuova. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che l'opponente aveva l'onere di provare il difetto di colpa ai fini dell'esimente della buona fede o dell'errore scusabile, onere non assolto secondo l'accertamento di merito non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non ostativo all'obbligo di ritiro della carta di circolazione nei casi previsti dalla L. 264/1991.
Nel testo novellato nel 2010 prevede l'obbligo di ritiro della carta di circolazione per procedere agli adempimenti; nel caso di vendita di un veicolo, il rilascio della nuova carta di circolazione deve essere preceduto dal ritiro della precedente.
Norma invocata per contestare il regime sanzionatorio applicato; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
L'esimente della buona fede o dell'errore scusabile richiede che l'opponente alleghi e provi il difetto di colpa, onere ritenuto non assolto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se del caso.
Massime di principio
- Quando la legge impone il ritiro della carta di circolazione per determinati adempimenti amministrativi, la circolare ministeriale non può prevalere sul dato normativo né introdurre una deroga all'obbligo previsto dalla legge.
- Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo, l'aggiornamento documentale richiede il rilascio di una nuova carta di circolazione e, quindi, il previo ritiro del documento precedente.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata, specie quando la sentenza di merito fondi il rigetto su una diversa ragione processuale quale la novità della censura.
- Per invocare l'esimente della buona fede o dell'errore scusabile in materia sanzionatoria amministrativa, è necessario che l'opponente provi il difetto di colpa; in mancanza di tale prova l'esimente non può essere riconosciuta.
- L'accertamento di fatto del giudice di merito sulla sussistenza o insussistenza della colpa non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato e non specificamente attinto da un vizio dedotto nei limiti consentiti.
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