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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22444/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2003 e 2004 nei confronti di una società, per imposte ritenute dovute in relazione a dividendi distribuiti da una controllata con sede in Lussemburgo e per una plusvalenza che l'Ufficio assumeva indebitamente sottratta a tassazione, nell'ambito di un'operazione di cessione di azioni di una banca. La società aveva impugnato gli avvisi deducendo, in via preliminare, la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, perché sarebbe stato illegittimamente applicato il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che, essendo il reato ipotizzato già prescritto al momento dell'accertamento, mancasse l'obbligo di denuncia penale e quindi il presupposto del raddoppio; la CTR aveva confermato, aggiungendo che non erano stati prodotti la notizia di reato e il decreto di archiviazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il raddoppio richiede solo la presa di cognizione di fatti che fanno sorgere l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., non la concreta presentazione della denuncia né l'esito del procedimento penale; (2) violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000, censurando l'affermazione secondo cui l'avviso dovrebbe contenere una motivazione autonoma sul raddoppio dei termini; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la CTR considerato che gli elementi costitutivi del reato di dichiarazione infedele erano stati allegati dall'Ufficio e non contestati; (4) omesso esame di fatti decisivi, relativi ai documenti prodotti dalla contribuente, tra cui certificato del casellario, indicazioni sulla persona ritenuta autore del reato, prova della denuncia e dell'archiviazione per prescrizione. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, affermando che il raddoppio dei termini opera, nei testi ratione temporis applicabili, quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari, non essendo necessaria la sua effettiva presentazione; ha inoltre ribadito che il giudice tributario, investito della contestazione sul superamento dei termini, deve verificare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia sulla base degli indizi emergenti dagli atti, senza accertare la configurabilità del reato, che gli è preclusa. Per tale ragione la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra composizione della CTR del Veneto anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR del Veneto e ha rinviato alla stessa Commissione in diversa composizione per un nuovo esame della controversia secondo il principio per cui, ai fini del raddoppio dei termini, rileva l'obbligo di denuncia penale e non la sua effettiva presentazione, mentre al giudice tributario spetta solo verificare la sussistenza dei presupposti di tale obbligo sulla base degli elementi indiziari, senza accertare il reato. La Corte ha rimesso al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000, non la presentazione effettiva della denuncia; nei testi applicabili ratione temporis è sufficiente la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato come disposizione parallela, per l'IVA, cui si applica il medesimo principio sul raddoppio dei termini.

  • art. 331 c.p.p.

    Rileva quale norma che fonda l'obbligo di denuncia penale quando emergano fatti costituenti reato.

  • art. 7, comma 1, l. n. 212/2000

    È evocato dalla ricorrente per sostenere che non è richiesta una motivazione autonoma dell'avviso sul raddoppio dei termini; la Corte accoglie il ricorso e non ritiene condivisibile la diversa impostazione della CTR.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono richiamati per censurare la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, degli elementi di fatto allegati e non contestati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale per le censure di violazione di legge formulate con i primi tre motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro processuale per la censura di omesso esame di fatti decisivi e controversi.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 4

    Il reato di dichiarazione infedele è indicato come reato tributario rilevante ai fini dell'obbligo di denuncia e del conseguente raddoppio dei termini; la Corte richiama che la fattispecie si integra anche senza mezzi fraudolenti, quando ricorrano gli elementi previsti e le soglie di punibilità.

  • artt. 37, comma 3, e 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    Sono richiamati come disposizioni che possono integrare condotte elusive fiscalmente rilevanti ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione infedele e dell'obbligo di denuncia.

Massime di principio

  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, nei testi applicabili ratione temporis, è sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000; non è necessaria la concreta presentazione della denuncia.
  • Se il contribuente eccepisce la decadenza dell'Ufficio per superamento dei termini, deve contestare l'assenza dei presupposti che fanno sorgere l'obbligo di denuncia; non può invece chiedere al giudice tributario di accertare nel merito la sussistenza del reato.
  • Il giudice tributario, chiamato a verificare il raddoppio dei termini, deve apprezzare gli elementi indiziari che fanno sorgere l'obbligo di denuncia, ma non può sostituirsi al giudice penale nell'accertamento del reato.
  • L'avviso di accertamento non richiede una motivazione autonoma specificamente dedicata al raddoppio dei termini, quando la questione dipenda dalla verifica dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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