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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19068/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2009 nei confronti di un calciatore, ritenendo imponibili come reddito di lavoro dipendente somme di euro 24.000 annui corrisposte dalla società sportiva a una società terza nell'ambito di una scrittura privata del 20 agosto 2005. Secondo l'Ufficio, tali importi costituivano fringe benefit, ossia compensi aggiuntivi erogati nell'interesse preminente del calciatore e quindi soggetti a tassazione in capo allo sportivo. In appello il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, sulla base del richiamo alla motivazione di altra sentenza resa in un giudizio parallelo relativo alla società sportiva. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 e 2697 c.c., 115 c.p.c. e dell'art. 6 d.l. 119/2018, sostenendo: (i) che la sentenza impugnata non poteva fondarsi su un giudicato formatosi in un processo tra soggetti diversi, peraltro non dimostrato come definitivo; (ii) che il giudice di merito avrebbe ignorato altri giudicati favorevoli all'Ufficio relativi agli anni d'imposta 2008 e 2010, nei quali era stata riconosciuta la natura di fringe benefit delle medesime somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato, in primo luogo, che il richiamo alla precedente sentenza resa nel giudizio contro la società sportiva non era utilizzato dalla Corte di merito come vincolo formale di giudicato, ma come precedente motivazionale condiviso, integrato da una autonoma valutazione della vicenda. Ha inoltre osservato che, in astratto, il giudicato può esplicare efficacia riflessa anche nei confronti di terzi, quando sussista un rapporto di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico o un collegamento tra rapporti dipendenti; nel caso concreto, la vicenda fiscale della società e quella del calciatore erano collegate dalla stessa scrittura privata e dal medesimo assetto negoziale. Quanto ai giudicati invocati dall'Agenzia per gli anni 2008 e 2010, la Corte ha rilevato che non era stata dimostrata con certezza la loro formazione, che comunque essi riguardavano annualità diverse e accertamenti in fatto suscettibili di variare da anno a anno, non essendo dunque espandibili automaticamente al 2009. Ha infine escluso la denunciata violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. perché non era stata prospettata nei termini rigorosi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del contribuente; esclusa anche l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la soccombenza di una pubblica amministrazione ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è il parametro processuale invocato per censurare la decisione di merito per violazione di legge

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in tema di giudicato interno/definitività della decisione

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per delimitare l'efficacia soggettiva del giudicato e la sua eventuale efficacia riflessa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato ma la Corte esclude la violazione perché la censura non è articolata nei termini richiesti dalla giurisprudenza sulla ripartizione dell'onere della prova

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per sostenere un'asserita errata valutazione del materiale probatorio, ma la Corte esclude la violazione

  • art. 6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018

    menzionato dall'Agenzia per sostenere che la controversia non fosse definita in via agevolata e dunque che la sentenza richiamata non fosse definitiva

  • art. 51 t.u.i.r.

    il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro

    consente di includere nel reddito imponibile del lavoratore tutte le utilità percepite in relazione al rapporto di lavoro, secondo il principio di onnicomprensività

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato solo in via argomentativa per evidenziare che non era stata specificamente dedotta una omissione di pronuncia sul giudicato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude la sua applicazione in ragione della soccombenza di una pubblica amministrazione ammessa a prenotazione a debito

Massime di principio

  • Nel reddito di lavoro dipendente rientrano tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto, anche quando erogati formalmente a terzi o qualificati come prestazioni diverse, se in sostanza costituiscono un vantaggio accessorio attribuito dal datore di lavoro.
  • L'efficacia del giudicato esterno nei confronti di soggetti diversi dalle parti del processo è ammessa solo quando sussista un rapporto di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico o un rapporto giuridicamente subordinato; non opera invece rispetto a rapporti autonomi e indipendenti.
  • In materia tributaria, il giudicato relativo a una annualità non si estende automaticamente ad altre annualità quando l'accertamento dipende da fatti suscettibili di variazione annuale e da apprezzamenti probatori non perfettamente sovrapponibili.
  • La prova dell'esistenza e del passaggio in giudicato di una sentenza invocata come giudicato esterno deve essere fornita con certezza dalla parte che se ne avvale.
  • La censura per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. è ammissibile solo se si deduce un errore nella regola legale di valutazione della prova o nell'allocazione dell'onere probatorio, non se ci si limita a contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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