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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28328/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento per IRAP 2014, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui venivano richiesti imposta, sanzioni e interessi. La società contribuente aveva contestato davanti ai giudici tributari: la motivazione della cartella; la validità della notifica via PEC eseguita da indirizzo non inserito in pubblici registri; il mancato riconoscimento di un maggior credito IRAP dichiarato tramite dichiarazione integrativa; e, in appello, anche l’omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di compensazione. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, assumendo che la CTR avesse errato nel negare la spettanza del credito IRAP per difetto di prova, nonostante la documentazione prodotta; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia tutta la documentazione probatoria relativa al credito IRAP indicato nelle dichiarazioni integrative; 3) violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e della disciplina CAD/INI-PEC, sostenendo l’inesistenza della notifica perché proveniente da PEC non iscritta in IPA; 4) violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 per difetto di motivazione della cartella quanto a interessi e sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, il secondo e il quarto motivo, mentre ha respinto nel merito il terzo. In particolare: sul credito IRAP ha osservato che, nel giudizio di impugnazione di cartella da controllo automatizzato, era onere del contribuente dimostrare il fatto estintivo o modificativo della pretesa; la censura, però, mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, la ricorrente non aveva indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado e perché la doglianza non riguardava un vero "fatto storico" omesso ma una diversa lettura delle prove. Quanto alla notifica, la Corte ha escluso che la provenienza da indirizzo PEC non presente in pubblici registri comporti di per sé l’inesistenza o la nullità della notificazione, se l’atto è pervenuto al destinatario e questi ha potuto difendersi compiutamente, con raggiungimento dello scopo. Infine, sulla motivazione di interessi e sanzioni, ha rilevato sia l’inammissibilità per mancata trascrizione del contenuto della cartella sia, comunque, l’infondatezza della censura, perché per le cartelle da controllo automatizzato è sufficiente il richiamo alla dichiarazione e ai dati necessari, mentre per gli interessi basta l’indicazione dell’importo, della base normativa e della decorrenza. La società è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato, con nulla disposto per l’Agenzia delle entrate riscossione rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Per la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato la motivazione può essere assolta mediante il richiamo alla dichiarazione da cui deriva il debito, poiché il contribuente è già in condizione di conoscere presupposti e ragioni della pretesa.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    La ricorrente lo invoca per sostenere la spettanza del credito emergente da dichiarazione integrativa; la Corte, però, ritiene che la doglianza si traduca in una contestazione di fatto e di prova, non in una violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È utilizzabile solo per denunciare violazioni di legge; non può essere impiegato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non consente di censurare insufficienza motivazionale né la complessiva valutazione delle prove.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La notifica via PEC da indirizzo non inserito in pubblici registri non è di per sé inesistente; rileva se l’atto è comunque pervenuto al destinatario e ha raggiunto il suo scopo.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L’obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto, per i controlli automatizzati, dal richiamo alla dichiarazione e dagli elementi essenziali della pretesa; per gli interessi occorre indicare importo, base normativa e decorrenza.

  • art. 20 d.P.R. n. 602/1973

    Il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato per legge e si risolve in una operazione matematica, senza necessità di una dettagliata esposizione dei singoli calcoli.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la sentenza di merito sotto forma di violazione di legge quando, in realtà, si mira a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non sono deducibili la mera insufficienza della motivazione, le argomentazioni difensive o la rivalutazione del compendio istruttorio.
  • Nelle cartelle di pagamento emesse all’esito di controllo automatizzato, l’obbligo motivazionale è attenuato: è sufficiente il richiamo alla dichiarazione del contribuente e agli elementi necessari a rendere intellegibile la pretesa.
  • Quanto agli interessi richiesti in cartella, la motivazione è adeguata se consente di individuare importo, base normativa e decorrenza; non è necessario esporre analiticamente ogni passaggio del calcolo.
  • La notifica telematica proveniente da un indirizzo PEC non inserito in un pubblico registro non è automaticamente inesistente o nulla se l’atto è comunque pervenuto al destinatario e questi ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • Nel giudizio avente ad oggetto l’inesistenza di un credito opposto in compensazione dal contribuente, l’onere di provare il fatto estintivo o modificativo della pretesa grava sul contribuente stesso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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