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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12163/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società di trasporto merci, recuperando a tassazione maggiori redditi ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2010. L’accertamento si fondava su una verifica della polizia tributaria dalla quale sarebbe emerso un meccanismo fraudolento articolato: la società si sarebbe avvalsa di tre cooperative riconducibili al medesimo imprenditore, mediante appalti ritenuti simulati e in realtà integranti un’illecita somministrazione di manodopera; a loro volta, le cooperative avrebbero utilizzato autotrasportatori formalmente dipendenti ma sostanzialmente operanti in proprio. Da ciò derivavano contestazioni di indeducibilità dei costi fatturati dalle cooperative come operazioni inesistenti, indebita detrazione dell’Iva, illegittima deduzione di spese per personale ai fini Irap e omesso versamento di contributi previdenziali. La CTP aveva accolto il ricorso della società, la CTR lo aveva respinto solo in appello dell’Amministrazione. In cassazione l’Agenzia denunciava violazione delle norme tributarie e delle regole sull’onere della prova, sostenendo che la CTR avesse errato nel porre a suo carico la prova dell’inesistenza delle operazioni, mentre spettava al contribuente dimostrare deducibilità dei costi e detraibilità dell’Iva; inoltre censurava la sentenza per essersi discostata dal consolidato orientamento secondo cui, in caso di interposizione fittizia di lavoratori e di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi sono indeducibili e il pagamento dell’Iva da parte del cedente non legittima la detrazione del cessionario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società resistente, ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle entrate e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché verifichi se ricorra effettivamente la fattispecie di interposizione fittizia/somministrazione irregolare e applichi i principi in tema di indeducibilità dei costi, detraibilità dell’Iva e riparto dell’onere probatorio; al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato insieme alle altre norme tributarie per sostenere la disciplina della deducibilità dei costi e il relativo onere probatorio in presenza di operazioni contestate

  • artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati come norme sull’accertamento e sulla ricostruzione del reddito

  • artt. 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamati in tema di detrazione e disciplina dell’Iva, con esclusione della detrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 25 d.P.R. n. 556 del 1997

    richiamato nel quadro delle disposizioni fiscali contestate

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’Iva grava sul contribuente

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati in relazione alle presunzioni e al ragionamento probatorio nel giudizio tributario

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    le doglianze di inammissibilità sono state respinte perché il ricorso conteneva un’esposizione sufficientemente chiara dei fatti di causa e delle decisioni impugnate

  • art. 348-ter c.p.c.

    non osta al ricorso quando la censura riguarda la violazione di regole probatorie e non una mera richiesta di riesame del merito

Massime di principio

  • In materia tributaria, quando l’Amministrazione contesta operazioni fatturate come inesistenti o una somministrazione di manodopera solo apparente, il giudice di merito deve accertare in concreto la sussistenza della fattispecie contestata, perché da essa dipendono sia la deducibilità dei costi sia la detraibilità dell’Iva.
  • Nei casi di interposizione fittizia di lavoratori o di appalto simulato che dissimuli una somministrazione irregolare, i costi riferiti all’operazione sono indeducibili in ragione del carattere fraudolento dell’assetto negoziale.
  • Quando l’operazione fatturata è soggettivamente inesistente, il pagamento dell’Iva da parte del soggetto cedente o interposto non attribuisce automaticamente al cessionario il diritto alla detrazione.
  • Nel giudizio tributario, la prova della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’Iva grava sul contribuente, secondo il riparto dell’onere probatorio applicato dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Un ricorso per cassazione non è inammissibile per il solo fatto di riportare ampi stralci degli atti di causa, se l’esposizione dei fatti e delle decisioni impugnate resta chiara e comprensibile.
  • La censura che denunci violazione delle regole sull’onere della prova e sulla deducibilità dei costi attiene al controllo di legittimità e non si risolve necessariamente in una richiesta di nuovo esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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