Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26455/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

A seguito di visita ispettiva, l'ente previdenziale richiedeva alla titolare di un albergo il pagamento dei contributi alla gestione commercianti con riferimento alla posizione di un nipote che svolgeva mansioni di cuoco presso la struttura. La titolare proponeva opposizione all'avviso di addebito; la Corte d'appello accoglieva solo in parte l'opposizione, ritenendo dovuti i contributi per il familiare coadiutore e compensando parzialmente le spese per reciproca soccombenza. Nel ricorso per cassazione la titolare deduceva: 1) violazione delle norme su onere della prova e valutazione delle prove, sostenendo che spettasse all'ente dimostrare abitualità e prevalenza dell'apporto lavorativo del familiare nel periodo controverso; 2) violazione della disciplina sull'iscrizione alla gestione commercianti e del requisito di abitualità/prevalenza, invocando anche una circolare ministeriale sulla collaborazione occasionale e gratuita dei parenti; 3) ulteriore censura sulla motivazione e sulla pretesa erroneità dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie e del verbale ispettivo; 4) violazione delle norme sulle spese processuali, lamentando la condanna al rimborso del 50% delle spese nonostante la pretesa piena vittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile, che il familiare svolgeva abitualmente e prevalentemente l'attività di cuoco presso l'albergo, fondandosi su dichiarazioni ispettive ritenute attendibili e su documentazione contributiva acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che la circolare ministeriale richiamata non ha valore normativo ed è, comunque, solo un criterio presuntivo non decisivo quando il giudice abbia già accertato in fatto l'abitualità e prevalenza dell'attività; inoltre le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, rilevando che la compensazione parziale delle spese per reciproca soccombenza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione era coerente e non illogica. La ricorrente è stata anche condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    le censure formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale sono state considerate, in parte, dirette in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere un diverso riparto dell'onere probatorio; la Corte ha valorizzato l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito

  • art. 2727 c.c.

    invocato dalla ricorrente; la Corte ne ha escluso la decisività, poiché il giudice di merito aveva già ritenuto raggiunta la prova piena dei fatti rilevanti

  • artt. 113, 115, 116 c.p.c.

    richiamati come norme sulla decisione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse esercitato correttamente il proprio prudente apprezzamento

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte vi ravvisasse profili decisivi

  • art. 1 L. 1397/1960

    richiamato dalla ricorrente come base del requisito di abitualità e prevalenza per l'iscrizione alla gestione commercianti

  • art. 29, comma 1 L. 160/1975

    menzionato quale norma di sostituzione della disciplina precedente sull'obbligo di assicurazione dei commercianti

  • art. 1, comma 203, L. 662/1996

    indicato dalla Corte come la norma che richiede la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza per l'iscrizione alla gestione commercianti

  • art. 21, comma 6-ter, d.l. n. 269 del 2003

    richiamato indirettamente dalla circolare ministeriale evocata nel ricorso; la Corte ha osservato che il parametro temporale ivi richiamato ha valore solo presuntivo

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato per la richiesta dell'estratto contributivo del lavoratore, acquisito nel giudizio di merito a supporto dell'accertamento fattuale

  • art. 91 c.p.c.

    il sindacato in cassazione sulla regolazione delle spese è limitato ai casi di violazione del principio di soccombenza o di compensazione illogica o erronea

  • art. 111 Cost.

    evocato nel richiamo alla giurisprudenza che esclude un generale obbligo di motivazione sulla compensazione delle spese

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il termine riservato dal Collegio per il deposito dell'ordinanza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma introduttiva della disciplina sull'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente prospettate come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, il requisito dell'abitualità e prevalenza dell'attività del familiare coadiutore può essere accertato dal giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie ritenute attendibili; tale accertamento, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • Le circolari amministrative non hanno valore normativo esterno e non possono essere dedotte come norme violate; possono al più assumere rilievo orientativo o presuntivo, ma non prevalgono sull'accertamento giudiziale già compiuto sui fatti.
  • In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione del principio di soccombenza o per motivazione manifestamente illogica o erronea.
  • Quando il giudice di merito ha accertato che un familiare presta in modo abituale e prevalente attività lavorativa nell'impresa, non è configurabile la gratuità dell'apporto ai fini dell'esonero dai contributi previdenziali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di liteImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.