Cassazione Civile, Ordinanza n. 10310/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da verifiche della Guardia di Finanza su più periodi d'imposta (2006-2009) nei confronti di una società contribuente, alle quali l'Amministrazione ha ricondotto i rapporti di acquisto con due fornitori a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo i fornitori mere "cartiere" e contestando la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA, con emissione di più avvisi di accertamento e di una cartella per il 2008. I giudici di merito hanno accolto i ricorsi della società e respinto gli appelli dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: (1) nullità della sentenza della CTR per motivazione omessa o apparente e per mancata risposta alle censure d'appello, anche in relazione agli esiti del procedimento penale; (2) violazione delle norme su deducibilità dei costi, detraibilità IVA e riparto dell'onere della prova, sostenendo che la CTR avrebbe richiesto una prova eccessiva all'Amministrazione e che, in tema di operazioni inesistenti, la prova può essere fornita anche per presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. La società ha resistito eccependo preliminarmente l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso per tardiva notificazione oltre il termine breve, oltre che contestando nel merito le censure.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di merito perché ha accolto l'eccezione preliminare della società resistente: ha accertato che la sentenza della CTR era stata notificata all'Agenzia il 21 ottobre 2019, che il termine breve di 60 giorni per impugnare scadeva il 20 dicembre 2019 e che il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 23 dicembre 2019. Poiché il termine era perentorio e già spirato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro del motivo sulla nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato come parametro del motivo di violazione di legge su deducibilità dei costi, IVA e onere della prova; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo motivazionale della decisione.
Indicato come norma che fissa il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione dalla notificazione della sentenza.
Richiamato per affermare che la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione.
Utilizzati per fondare l'eccezione di tardività e la conseguente improcedibilità/inammissibilità dell'impugnazione.
Richiamato per escludere la proroga del termine, in quanto la scadenza cadeva in un giorno non festivo.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla deducibilità dei costi, ma non esaminato nel merito.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla detraibilità dell'IVA, ma non esaminato nel merito.
Richiamato nel motivo di ricorso per la distribuzione dell'onere probatorio nelle contestazioni di operazioni inesistenti, ma non esaminato nel merito.
Indicato come base della cartella di pagamento notificata alla contribuente per il 2008.
Richiamato per la costituzione della parte resistente con controricorso.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione; se il ricorso è notificato dopo la scadenza del termine perentorio, l'impugnazione è inammissibile.
- Nel computo del termine breve di impugnazione va escluso il dies a quo e il termine scade allo spirare dell'ultimo giorno utile, senza possibilità di proroga se la scadenza cade in un giorno non festivo.
- Quando il ricorso per cassazione è tardivo, la Corte non può esaminare i motivi di merito, poiché la decadenza impedisce l'instaurazione di un valido rapporto processuale.
- In presenza di una notifica tempestiva della sentenza impugnata, l'errore della parte nel calcolo del termine non impedisce la declaratoria di inammissibilità se la tardività risulta documentalmente accertata.
Come è indicizzato
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