Cassazione Civile, Ordinanza n. 30000/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, rideterminando reddito d’impresa e volume d’affari ai fini IVA, IRAP e IRPEF sulla base di indagini bancarie svolte in assenza di dichiarazione dei redditi, con applicazione del metodo induttivo puro. Il contribuente aveva impugnato l’atto e, dopo un primo accoglimento solo parziale, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado, accogliendo l’appello dell’Ufficio e rigettando quello del contribuente. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) la nullità dell’accertamento per mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie; (2) l’omessa verifica dell’esistenza in atti di tale autorizzazione; (3) il mancato esame analitico delle giustificazioni e delle prove contrarie offerte per ciascuna movimentazione bancaria; (4) la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle singole giustificazioni; (5) la motivazione apparente della sentenza di appello per aver valutato globalmente le prove senza analisi delle singole operazioni; (6) l’omessa/insufficiente motivazione su fatto decisivo; (7) la violazione delle norme sulle sanzioni, per non avere tenuto conto dell’asserita responsabilità del commercialista incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie non determina di per sé nullità dell’accertamento né inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che sia provato un concreto pregiudizio per il contribuente; ha inoltre escluso che l’autorizzazione debba essere motivata o allegata all’atto. Ha poi accolto il quinto motivo, ritenendo che la Commissione regionale abbia reso una motivazione solo apparente, perché a fronte di una prova contraria articolata e analitica sulle singole movimentazioni bancarie si è limitata ad affermare apoditticamente che il contribuente non aveva assolto all’onere probatorio, senza esaminare in modo puntuale la documentazione prodotta. Per effetto dell’accoglimento del quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti il terzo, il quarto e il sesto; il settimo motivo è stato rigettato, poiché l’esimente per l’errore del professionista incaricato richiede una condotta diligente del contribuente e una specifica allegazione/prova della propria assenza di colpa, profili non emersi nel caso concreto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le risultanze delle indagini bancarie costituiscono presunzione legale relativa di operazioni imponibili, superabile solo con prova contraria analitica del contribuente; la mancata autorizzazione o la sua mancata allegazione non comporta inutilizzabilità automatica dei dati, salvo specifico pregiudizio al contribuente.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi l’accertamento può essere effettuato con metodo induttivo puro, utilizzando anche presunzioni supersemplici.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità dell’atto, ma non ritenuto violato dalla Corte nei profili dedotti.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per le indagini bancarie in materia IVA vale la stessa regola: l’assenza o mancata allegazione dell’autorizzazione non comporta di regola invalidità dell’accertamento, salvo pregiudizio concreto.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione non apparente; ove il giudice ometta l’esame analitico delle prove contrarie su cui verte il decisum, la motivazione è viziata.
Il contribuente ha dedotto omessa pronuncia sulle singole giustificazioni bancarie; la Corte, però, ha risolto la censura principalmente sotto il profilo della motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per violazione di norme sostanziali in tema di indagini bancarie e sanzioni.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato dedotto per omesso esame/insufficiente motivazione su fatto decisivo relativo alle prove contrarie sulle movimentazioni bancarie.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di allegazione dell’autorizzazione, ma la Corte esclude che tale norma imponga l’allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L’esimente per l’inadempimento imputabile al professionista opera solo se il contribuente dimostra di avere agito diligentemente e senza culpa in vigilando.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La non punibilità per errore del professionista presuppone l’assenza di condotta colpevole del contribuente.
L. 433 del 1995
Richiamata dal ricorrente nel motivo sulle sanzioni, ma senza esito favorevole nel caso concreto.
Massime di principio
- Nelle indagini bancarie tributarie l’autorizzazione all’acquisizione dei dati ha funzione interna e organizzativa: la sua mancata allegazione all’avviso di accertamento non determina, di per sé, nullità dell’atto né inutilizzabilità delle movimentazioni acquisite, salvo che il contribuente provi un concreto pregiudizio o la lesione di diritti fondamentali.
- Le movimentazioni emergenti dai conti correnti del contribuente integrano una presunzione legale relativa di ricavi o redditi imponibili; per superarla il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e analitica per ogni singola operazione contestata.
- Quando il contribuente abbia assolto l’onere di allegare una prova contraria analitica sulle singole movimentazioni bancarie, il giudice di merito deve esaminarla in modo altrettanto analitico: una motivazione meramente globale o apodittica integra motivazione apparente.
- Negli accertamenti induttivi puri l’Amministrazione può fondare la pretesa anche su presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, ma il giudice, se investito di prove contrarie specifiche, non può limitarsi a richiamare l’inversione dell’onere probatorio senza confrontarsi con la documentazione prodotta.
- L’esimente per l’errore del professionista incaricato non opera automaticamente: il contribuente deve allegare e provare di avere vigilato diligentemente sull’adempimento dell’incarico, non essendo sufficiente invocare genericamente la responsabilità del consulente.
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