Cassazione Civile, Ordinanza n. 38059/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva contestato a una società maggiori imposte Ires e Irap, oltre a operazioni non fatturate rilevanti ai fini Iva con applicazione del reverse charge, sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta presso una controparte commerciale nell'ambito di una indagine della Guardia di Finanza. La CTR aveva confermato la pretesa ritenendo provata la cessione di rottami in mesi del 2008 senza regolare fatturazione, valorizzando la contabilità informale rinvenuta presso il cliente, i rapporti diretti tra le società, l'assenza di dichiarazione dei ricavi e la mancata emissione di fatture. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per asserita pedissequa trascrizione delle difese dell'Ufficio in violazione degli artt. 11 e 24 Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 2729 c.c. perché la CTR avrebbe tratto presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, soprattutto quanto alla collocazione temporale delle operazioni e alla riferibilità di alcuni documenti alla contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la nullità della sentenza perché la tecnica redazionale basata sulla riproduzione di difese di parte non integra vizio se le ragioni della decisione sono comunque attribuibili al giudice e risultano chiare, univoche ed esaustive; nel caso concreto tali condizioni erano rispettate. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la censura non attaccava davvero il paradigma dell'art. 2729 c.c., ma mirava a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione delle prove; inoltre non veniva adeguatamente prospettato un omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale, ma non ritenuto violato dalla motivazione della sentenza d'appello
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale, ma non ritenuto violato dalla motivazione della sentenza d'appello
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione della sentenza è nulla solo se manca o è solo apparente; la mera riproduzione di difese di parte non basta se la decisione è comunque imputabile al giudice
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, non violata nel caso concreto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio processuale invocato per la denunciata nullità della sentenza
la censura di falsa applicazione richiede di individuare in modo puntuale il ragionamento presuntivo del giudice e di spiegare perché esso violi i requisiti di gravità, precisione e concordanza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
via per dedurre la falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., non utilizzabile per sollecitare una diversa lettura dei fatti
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la diversa ricostruzione del fatto può rilevare solo se si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo
art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base del regime IVA reverse charge applicato alle operazioni oggetto di accertamento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto che riproduca in tutto o in parte argomenti o passaggi difensivi di una parte, purché sia comunque chiaro che le ragioni della decisione sono proprie del giudice e il percorso argomentativo risulti intellegibile, univoco ed esaustivo.
- La denuncia di falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il ricorrente individua specificamente il ragionamento presuntivo del giudice di merito e ne evidenzia la violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dei fatti o delle risultanze probatorie.
- Quando la censura mira sostanzialmente a ottenere una diversa ricostruzione della quaestio facti, essa non integra errore di diritto sulla presunzione e può eventualmente essere prospettata solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, nei rigorosi termini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- In sede di legittimità, la motivazione della decisione di merito che valorizzi documentazione extracontabile e altri elementi indiziari per ritenere provate operazioni imponibili non fatturate non è censurabile se il ricorrente si limita a contestare il peso delle prove senza misurarsi con l'effettiva ratio decidendi.
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