Cassazione Civile, Ordinanza n. 27025/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'associazione impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, riformando il primo grado, aveva ritenuto dovuta l'ICI per l'anno 2007 su un immobile demaniale utilizzato come stabilimento balneare nell'ambito di una convenzione con il Ministero della Difesa. Con il primo motivo deduceva violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla qualificazione del rapporto, sostenendo che la convenzione del 8 maggio 2005 configurasse una concessione avente ad oggetto lo stabilimento balneare e non una mera affidamento di attività, con conseguente erronea ricostruzione della CTR. Con il secondo motivo contestava la negata applicazione dell'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992, assumendo che l'immobile fosse destinato a compiti istituzionali del Ministero della Difesa, attraverso attività di protezione sociale. Con il terzo motivo lamentava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'ulteriore eccezione di esenzione ICI ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva interpretato la convenzione in modo plausibile e coerente con i canoni ermeneutici, e la ricorrente aveva in sostanza contrapposto una diversa lettura del testo contrattuale. Ha poi disatteso congiuntamente il secondo e il terzo motivo, affermando che l'esenzione ICI prevista per gli immobili posseduti da enti pubblici spetta solo quando il bene sia direttamente e immediatamente destinato ai compiti istituzionali dell'ente possessore e sia da questo utilizzato per l'espletamento di tali compiti; nel caso di specie, invece, l'immobile era dato in uso a un'associazione per attività ricettiva a pagamento, con connotati economici e non commerciali incompatibili con l'agevolazione, e anche l'esenzione per attività non commerciali non era applicabile. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la violazione di norme di diritto, ma non di ottenere una nuova valutazione del merito dell'interpretazione contrattuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente la censura per nullità della sentenza o del procedimento, qui invocata per omessa pronuncia.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nel caso concreto la Corte ha escluso l'omissione di pronuncia rilevante sulla seconda esenzione invocata, esaminando la questione nel merito.
richiede specificità del ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che non erano state trascritte integralmente le clausole contrattuali rilevanti.
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992
l'esenzione ICI per gli immobili posseduti da enti pubblici opera solo se il bene è destinato esclusivamente e direttamente ai compiti istituzionali dell'ente possessore.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
l'esenzione spetta solo per immobili utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla norma.
art. 2, comma 3, D.M. 11. 521/1998
richiamato per definire gli organismi di particolare protezione sociale nell'ambito delle Forze armate.
art. 466, comma 3, d.lgs. 90/2010
richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo relativo agli organismi/attività di protezione sociale.
canoni di interpretazione del contratto, il cui rispetto è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della qualificazione della convenzione e della concessione di beni demaniali.
art. 3, comma 2, d.lgs. 504/1992
richiamato dalla ricorrente nel complesso delle norme sulla soggettività passiva ICI.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del quadro delle funzioni di protezione sociale.
art. 1 D.M. 31 dicembre 1998, n. 521
richiamato dalla ricorrente e dalla Corte per il regime degli organismi nell'ambito della Difesa.
richiamato per descrivere le funzioni istituzionali del Ministero della Difesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica; non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sulla base della sola preferenza per una diversa lettura del testo negoziale.
- Quando di una clausola sono possibili più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra esse non è sindacabile in cassazione se la soluzione adottata è coerente con il testo e con la ratio dell'accordo.
- L'esenzione ICI per gli immobili posseduti da enti pubblici richiede un uso diretto e immediato del bene per i compiti istituzionali dell'ente possessore; non basta un'utilizzazione indiretta o mediata, neppure se funzionale a finalità di pubblico interesse.
- La destinazione a compiti istituzionali non coincide con la mera realizzazione di un servizio o di un'attività di utilità sociale: occorre che l'immobile sia impiegato dall'ente che ne è proprietario o titolare di diritto reale per lo svolgimento della propria funzione tipica.
- L'agevolazione ICI per attività non commerciali non spetta quando l'immobile sia usato in modo economicamente rilevante o ricettivo e sia prevista una destinazione di utili o corrispettivi a favore dell'attività svolta.
- L'eccezione di omessa pronuncia non è fondata quando la questione, pur non esaminata con la formula prospettata dalla parte, risulti comunque scrutinata o superata nel ragionamento decisorio della sentenza impugnata.
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