Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02825/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il giudizio trae origine dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un dipendente di Poste Italiane S.p.A. all’esito di accertamenti interni su operazioni allo sportello ritenute irregolari. In particolare, al lavoratore erano contestate plurime violazioni delle procedure aziendali nella gestione di buoni fruttiferi postali, assegni bancari e vaglia cambiari, nonché l’attivazione di una carta Postepay senza utilizzo del gestore code, in contrasto con regole interne che vietavano determinate operazioni fuori dall’ufficio di emissione o senza la procedura prevista. I giudici di merito avevano ritenuto provati i fatti, la loro connotazione dolosa e la riconducibilità delle condotte alle ipotesi del CCNL che prevedevano il licenziamento senza preavviso. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 3 L. n. 604/1966, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ravvisato il dolo generico e che, invece, i fatti integrassero al più infrazioni sanzionabili in via conservativa; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per la mancata ammissione di prove testimoniali sui titolari dei buoni fruttiferi; 3) nullità della sentenza e violazione del diritto di difesa e del giusto processo per asserite irregolarità nella trattazione scritta dell’appello ai sensi della normativa emergenziale del 2020. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo, rilevando, quanto al primo, che la Corte territoriale aveva congruamente motivato sulla volontarietà e reiterazione delle condotte e sulla sussistenza di un dolo generico sufficiente ai fini della clausola contrattuale collettiva; quanto al secondo, che ricorreva una "doppia conforme" e che, in ogni caso, il ricorrente non aveva indicato specificamente le divergenze tra le due decisioni né i capitoli di prova; quanto al terzo, che le deduzioni non trovavano riscontro nella sentenza impugnata e non era stato spiegato quale concreta attività difensiva sarebbe stata preclusa né quale pregiudizio ne fosse derivato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito che aveva già ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa. Ha reputato corretto l’inquadramento delle condotte nella fattispecie contrattuale collettiva punita con sanzione espulsiva, osservando che la Corte d’appello aveva accertato in fatto la sistematica violazione delle procedure aziendali e la conseguente perdita di fiducia. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per effetto della doppia conforme e per difetto di specificità; il terzo è stato ritenuto inammissibile perché le doglianze sulla trattazione scritta e sulle garanzie difensive non erano supportate dal testo della decisione e non era stata allegata una concreta lesione del contraddittorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    È richiamato come parametro della giusta causa di licenziamento; la Corte conferma che la condotta, per gravità e volontarietà, era idonea a integrare l’ipotesi espulsiva.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    È evocato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura e non ravvisa una violazione della disciplina dei licenziamenti per giustificato motivo.

  • art. 54, comma VI, lett. c) e k), CCNL 14.4.2011

    La Corte ritiene che tali previsioni collettive richiedano e siano integrate dal dolo generico; la reiterazione delle condotte e la violazione consapevole delle procedure giustificano la sanzione espulsiva.

  • art. 80 lett. e) CCNL 14.4.2011

    È richiamato come ulteriore base contrattuale della sanzione applicata, nel contesto delle fattispecie punite con licenziamento senza preavviso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il paradigma invocato per la censura di violazione di legge; la Corte lo disattende per il primo e terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per la dedotta nullità della sentenza; la Corte esclude il vizio processuale allegato.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura è dichiarata inammissibile in presenza di doppia conforme e per difetto di specifica indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    È applicato il principio di inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme di merito.

  • art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020

    È richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che tale disciplina regola la trattazione scritta e non evidenzia, nel caso concreto, una lesione del diritto di difesa.

  • art. 83, lett. h), D.L. 18/2020 conv. in L. 28/2020

    È menzionato nella sentenza impugnata come base della trattazione scritta del giudizio di appello.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dal ricorrente per lamentare la lesione del diritto di difesa; la Corte esclude che la doglianza sia concreta e autosufficiente.

  • art. 111 Cost.

    È invocato dal ricorrente per la pretesa violazione del giusto processo; la Corte non ravvisa alcuna lesione effettiva.

  • art. 164 c.p.c.

    È richiamato dalla difesa del ricorrente in tema di sanatoria dei vizi dell’atto introduttivo; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel caso concreto.

  • D.P.R. sul contributo unificato

    È richiamato nel dispositivo per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di licenziamento disciplinare, la sussistenza della giusta causa può essere ravvisata quando il giudice di merito accerti condotte plurime, reiterate e consapevolmente contrastanti con le procedure aziendali, tali da incidere irreparabilmente sul vincolo fiduciario.
  • Quando il contratto collettivo collega la sanzione espulsiva a comportamenti dolosi, il dolo richiesto può essere integrato anche dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà dell’azione contra ius, senza necessità di uno specifico fine di profitto o di danno.
  • In cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle prove ai giudizi di merito: le doglianze che sollecitano una nuova valutazione del fatto sono inammissibili se non denunciano un vero vizio di legittimità.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile, in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi delle due sentenze di merito e non dimostra la loro effettiva divergenza.
  • Le censure relative alla violazione del contraddittorio o del diritto di difesa devono indicare in modo concreto quale attività processuale sia stata impedita e quale pregiudizio ne sia derivato; altrimenti sono inammissibili per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.