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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21182/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI emesso da un comune per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società concessionaria di aree demaniali portuali. La società sosteneva di aver versato l'imposta sulla base di una rendita presunta concordata tra ente locale e autorità portuale, poiché gli immobili non erano ancora accatastati. Solo nel 2008 l'autorità portuale aveva presentato una dichiarazione DOCFA per l'attribuzione della rendita catastale, senza che la concessionaria ne fosse informata. Il comune, dopo l'attribuzione della rendita, aveva notificato nel 2010 l'avviso di accertamento per la differenza d'imposta dovuta, senza sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per violazione dell'art. 74 L. 342/2000, ritenendo necessaria la notifica dell'atto di attribuzione della rendita anche al concessionario. In appello, però, la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo sufficientemente motivato l'avviso e non dovuta alcuna comunicazione al concessionario, poiché la DOCFA era stata presentata dal proprietario/intestatario catastale. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto tributario; violazione dell'art. 74 L. 342/2000 e dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 504/1992 per mancata notifica della rendita al concessionario; omesso esame del fatto che la DOCFA era stata presentata dall'autorità portuale e non dal concessionario; omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione della rendita catastale. La Corte ha ritenuto infondati il primo motivo, assorbito il quinto, e ha accolto il secondo, il terzo e il quarto, affermando che in tema di ICI l'Agenzia del territorio deve notificare l'atto di attribuzione o modifica della rendita al concessionario dell'area demaniale che risulti intestatario catastale e sia rimasto estraneo alla procedura DOCFA, perché solo così l'avviso di accertamento può fondarsi validamente su quella rendita.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto i motivi secondo, terzo e quarto, ha dichiarato assorbito il quinto; conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché verifichi in fatto se il concessionario risultasse intestatario della partita catastale al momento dell'attribuzione della rendita e decida anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 36 del decreto per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    Invocato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ha escluso la mancanza del minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro della denuncia di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Citate per la doglianza sulla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro dei motivi relativi a violazione di legge sull'obbligo di motivazione dell'avviso e sulla notificazione della rendita catastale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Parametro del motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato per sostenere che l'avviso tributario fosse privo di adeguata motivazione.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato per contestare l'insufficienza motivazionale dell'avviso di accertamento.

  • art. 74 L. 342/2000

    Interpretato nel senso che gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci solo dalla notificazione ai soggetti intestatari; in ICI l'atto va notificato al concessionario intestatario catastale, se rimasto estraneo alla procedura DOCFA.

  • art. 3, comma 2, D.Lgs. 504/1992

    Richiamato in relazione al presupposto soggettivo dell'ICI per le aree demaniali concesse in uso.

  • art. 6 L. 212/2000

    Evocato quale base degli obblighi informativi dell'amministrazione verso il contribuente.

  • art. 4 della Legge 2248/1865, all. E

    Richiamato dalla parte per chiedere la disapplicazione della rendita catastale; il motivo è stato assorbito e non esaminato nel merito.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Usato come parametro del c.d. minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 2 D.M. 701/1994

    Citate come disciplina della procedura DOCFA per l'attribuzione della rendita catastale.

Massime di principio

  • In tema di ICI, la rendita catastale posta a base dell'imposizione è utilizzabile nei confronti del contribuente solo se l'atto di attribuzione o modifica è stato notificato al soggetto che, al tempo rilevante, risulti intestatario catastale del bene e sia rimasto estraneo alla procedura DOCFA.
  • Quando il contribuente destinatario dell'imposizione è un concessionario di area demaniale e non ha partecipato alla procedura catastale, la mancata notificazione dell'atto di classamento ne impedisce la piena conoscenza e può incidere sulla legittimità dell'avviso di accertamento fondato su quella rendita.
  • La motivazione è apparente solo quando sia totalmente mancante o costruita in modo da impedire il controllo sulla ratio decidendi; non basta una motivazione sintetica se dal complesso dell'atto è comunque ricostruibile il percorso logico seguito dal giudice.
  • L'avviso di accertamento che recepisce dati catastali può ritenersi adeguatamente motivato se indica i presupposti di fatto e di diritto, la base imponibile, la rendita e l'aliquota applicata; tuttavia la correttezza formale dell'avviso non sana l'eventuale vizio a monte derivante dalla mancata notificazione dell'atto di rendita al soggetto legittimato.
  • Se la risoluzione della controversia dipende da un accertamento di fatto sulla titolarità catastale al momento dell'attribuzione della rendita, il giudice di rinvio deve svolgere tale verifica prima di stabilire la legittimità dell'imposizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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