Cassazione Civile, Ordinanza n. 32141/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per l'imposta di registro dovuta su una sentenza civile del Tribunale di Teramo che aveva condannato il contribuente al pagamento di euro 72.000 a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendone la nullità per difetto di motivazione, perché l'avviso indicava solo gli estremi della sentenza senza allegarne copia. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato, ritenendo corretta l'impostazione secondo cui l'omessa allegazione della sentenza rendeva illegittimo l'avviso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 e 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; 2) violazione dell'art. 54, comma 5, d.P.R. 131/1986 e dell'art. 7 l. 212/2000, oltre agli artt. 21-septies e 21-octies l. 241/1990, per avere ritenuto nullo l'avviso solo perché non era stata allegata la sentenza tassata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza di appello, pur sintetica, era sufficiente a rendere percepibile la ratio decidendi; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che non è decisiva la sola mancata allegazione della sentenza all'avviso di liquidazione. La legittimità dell'atto va valutata in concreto, verificando se esso rechi o meno un livello di motivazione sufficiente a rendere agevolmente intellegibili atto tassato, base imponibile, aliquota e imposta liquidata, tenendo conto della complessità della sentenza e degli elementi già noti al contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente.
richiamato come parametro del minimo contenuto motivazionale della sentenza.
richiamato nel motivo come norma violata, ma senza specifica autonoma elaborazione decisoria.
richiamato nel motivo come norma violata, in relazione all'obbligo di motivazione.
art. 111 Cost.
la motivazione apparente non supera il minimo costituzionale richiesto per la validità della sentenza.
art. 54, comma 5, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
l'avviso di liquidazione per imposta di registro sugli atti giudiziari deve essere valutato in concreto quanto alla sua motivazione; non è sufficiente un approccio meramente formalistico fondato sulla sola allegazione dell'atto.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo di motivazione è finalizzato a consentire al contribuente pieno e immediato esercizio del diritto di difesa, ma la sufficienza motivazionale va verificata sostanzialmente, non solo in base alla presenza o assenza dell'allegato.
art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato nel motivo, senza che la Corte sviluppi un autonomo principio applicativo.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato nel motivo, senza che la Corte sviluppi un autonomo principio applicativo.
art. 1, comma 1, lett. a), l. 31 agosto 2022, n. 130
indicato per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice o presenta argomentazioni insanabilmente inconciliabili, perplesse o incomprensibili.
- In materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, la legittimità dell'avviso di liquidazione non dipende in modo esclusivo dalla materiale allegazione della sentenza tassata, ma dalla concreta adeguatezza della motivazione a rendere identificabile il provvedimento e comprensibili base imponibile, aliquota e imposta.
- Il giudice di merito deve svolgere un controllo sostanziale e complessivo della motivazione dell'avviso, considerando il contenuto dell'atto tassato, gli elementi già noti al contribuente e il grado di complessità e intellegibilità della decisione registrata.
- Anche un avviso che riporti solo data e numero della sentenza può essere sufficiente se il contribuente abbia già conoscenza del provvedimento e la pretesa tributaria sia facilmente comprensibile.
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