Cassazione Civile, Ordinanza n. 22306/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 contestando al contribuente operazioni sottofatturate, in particolare la vendita di alcune unità immobiliari, e costi ritenuti indeducibili. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento, ritenendo che il contribuente avesse fornito prova della congruità dei prezzi di vendita, in linea con i valori OMI e FIAIP, e dell'effettività dei costi sostenuti, anche mediante stati di avanzamento lavori, elenco clienti-fornitori, dati dei fornitori e altra documentazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e, in via diretta e consequenziale, degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valutato le prove, non considerando unitariamente gli elementi indiziari a suo favore e attribuendo invece eccessivo rilievo ai valori OMI e ad altri elementi documentali del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, censurava in realtà la valutazione del materiale probatorio e il convincimento del giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione salvo i limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre osservato che la CTR non aveva affatto valutato in modo atomistico gli elementi, ma li aveva considerati complessivamente, citando mutui, indagini finanziarie sugli acquirenti, valori FIAIP e OMI, planimetrie catastali e rogiti notarili, giungendo a ritenere superate le presunzioni dell'Ufficio e assolto l'onere probatorio del contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità in favore del contribuente e con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario; è stato escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
La censura formalmente proposta come violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o delle prove.
esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato
Il vizio motivazionale non consente di sostituire la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello con una nuova valutazione delle prove.
ex art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ.
La critica alla ponderazione delle prove e al giudizio di attendibilità delle fonti non integra di per sé un motivo di legittimità.
Richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la CTR abbia correttamente ritenuto assolto l'onere probatorio da parte del contribuente.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte non ha ravvisato errore di diritto nella valutazione complessiva degli indizi compiuta dal giudice di merito.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la censura sull'uso degli indizi è stata giudicata inammissibile perché mirava alla rivalutazione del merito.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma invocata dall'Ufficio a sostegno della ripresa per sottofatturazione e maggiori imponibili, ma la censura non è stata accolta.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma invocata dall'Ufficio per l'accertamento IVA; la Corte non ha ravvisato errori di diritto nella decisione di merito.
Richiamato per l'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi anticipatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, perché la scelta tra più ricostruzioni fattuali e il giudizio di attendibilità delle prove appartengono al giudice di merito.
- La critica che assume una valutazione atomistica degli indizi è infondata quando la sentenza di merito dimostri di avere esaminato congiuntamente tutti gli elementi istruttori disponibili e di averli ritenuti complessivamente idonei a superare le presunzioni dell'Ufficio.
- Quando il giudice tributario ritiene che il contribuente abbia fornito prova contraria specifica e analitica rispetto alla ripresa fiscale, la doglianza dell'Amministrazione che pretenda una diversa lettura degli elementi indiziari non integra di per sé un errore di diritto.
- I valori di mercato, gli elementi documentali relativi alle operazioni e le risultanze di verifiche finanziarie possono essere valutati in modo complessivo dal giudice tributario ai fini dell'accertamento della congruità dei prezzi e dell'effettività dei costi, senza che la Cassazione possa sostituire la propria valutazione a quella di merito.
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