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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30799/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici specializzandi avevano agito per ottenere, nei confronti della Presidenza del Consiglio e di più Ministeri, il pagamento delle differenze di remunerazione e dei benefici economici e di carriera che assumevano spettanti rispetto agli specializzandi iscritti dall’anno accademico 2006/2007, oltre alle somme asseritamente dovute a titolo di indicizzazione annuale e di rideterminazione triennale della borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991. La domanda si fondava sull’assunto che le direttive europee sulla formazione dei medici specialisti avessero imposto allo Stato una remunerazione adeguata e che il recepimento corretto fosse avvenuto solo con il d.lgs. n. 368/1999 e con i successivi D.P.C.M. del 2007. In cassazione, i ricorrenti principali hanno dedotto: violazione dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 101, comma 2, Cost.; violazione delle direttive europee e delle norme nazionali sul recepimento, sostenendo che l’obbligo comunitario sarebbe stato attuato solo nel 2007 e che la prescrizione sarebbe dovuta decorrere da allora; violazione dell’art. 36 Cost. per la mancata qualificazione del rapporto come lavoro subordinato; violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991 per il mancato incremento della borsa di studio; violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per la condanna alle spese. I ricorrenti incidentali hanno a loro volta censurato la decisione per avere escluso la responsabilità dello Stato da tardivo recepimento delle direttive e per non aver applicato rivalutazione e adeguamenti alle somme dovute, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla persistenza dell’obbligo di mantenere nel tempo l’adeguatezza della remunerazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata l’affermazione secondo cui il d.lgs. n. 368/1999, e la disciplina del contratto di formazione specialistica ivi prevista, si applicano soltanto agli iscritti dall’anno accademico 2006/2007, mentre per gli iscritti in anni precedenti continua a valere la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, sia sul piano ordinamentale sia su quello economico. Ha quindi escluso che la direttiva del 1993 abbia introdotto nuovi obblighi sulla misura della remunerazione, osservando che l’adeguata remunerazione era già prevista dalle precedenti direttive e che lo Stato aveva adempiuto con il d.lgs. n. 257/1991, il quale aveva introdotto la borsa di studio annua. Ha inoltre ribadito che il rapporto di formazione specialistica non integra lavoro subordinato né parasubordinato e che, per gli iscritti anteriori al 2006/2007, non spettano né il regime retributivo del d.lgs. n. 368/1999 né la rivalutazione o l’adeguamento triennale invocati. Ha infine escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE e ha confermato la condanna alle spese, reputando inammissibili anche le censure che miravano a un riesame del merito o delle spese di lite. In dispositivo, la Corte ha condannato in solido i ricorrenti principali e incidentali al pagamento delle spese in favore dell’Amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    La Corte richiama il filtro di inammissibilità dell’appello e considera corretta la decisione della Corte territoriale che ha escluso la ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    La censura è stata ritenuta non idonea a sovvertire l’esito, essendo fondata su una diversa lettura del merito già scrutinato dai giudici di appello.

  • artt. 13 e 16 della direttiva 82/76

    Non sono interpretati nel senso di introdurre un nuovo obbligo di diversa e maggiore remunerazione rispetto a quello già attuato con la disciplina nazionale del 1991.

  • art. 36 Cost.

    È ritenuto inapplicabile, perché il rapporto di formazione specialistica non è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

  • art. 37 d.lgs. n. 368/1999

    Introduce il contratto di formazione specialistica, applicabile solo agli iscritti dall’anno accademico 2006/2007.

  • art. 38 d.lgs. n. 368/1999

    Fa parte del nuovo assetto normativo della specializzazione medica, non esteso retroattivamente agli iscritti anteriori.

  • art. 39 d.lgs. n. 368/1999

    Il relativo trattamento economico si applica solo ai medici iscritti dal 2006/2007 in avanti.

  • art. 41 d.lgs. n. 368/1999

    Lo status previdenziale connesso al nuovo regime non è applicabile ai medici specializzandi soggetti alla precedente disciplina.

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    La borsa di studio prevista dalla norma non è soggetta alla rivalutazione richiesta nel caso di specie, anche per effetto della successiva normativa che ne ha escluso l’adeguamento.

  • art. 1224 c.c.

    Il maggior danno e gli interessi sono riconoscibili solo se provati, in quanto il credito ha natura di debito di valuta.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La condanna alle spese è stata ritenuta correttamente fondata sulla piena soccombenza.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme a un orientamento ormai consolidato della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • legge n. 428/1990

    È indicata come parte dell’iter di recepimento delle direttive comunitarie in materia di formazione dei medici specialisti.

  • d.lgs. n. 257/1991

    È il testo normativo che ha dato attuazione alle direttive preesistenti, introducendo la borsa di studio annua per gli specializzandi.

  • d.lgs. n. 368/1999

    Costituisce un successivo riordino dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e non il primo effettivo recepimento degli obblighi comunitari sulla remunerazione.

  • legge n. 266/2005, art. 1, comma 300

    Gli effetti del nuovo regime di cui al d.lgs. n. 368/1999 sono fatti decorrere solo dall’anno accademico 2006/2007.

  • D.P.C.M. 7 marzo 2007

    Ha concretamente fissato il trattamento retributivo del nuovo contratto di formazione specialistica.

  • D.P.C.M. 6 luglio 2007

    Concorre alla determinazione del trattamento retributivo del nuovo regime.

  • D.P.C.M. 2 novembre 2007

    Concorre alla determinazione del trattamento retributivo del nuovo regime.

  • legge n. 449/1997, art. 32, comma 12

    Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l’applicazione dell’adeguamento previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991.

  • legge n. 289/2002, art. 36, comma 1

    Conferma l’esclusione dell’adeguamento triennale della borsa di studio.

  • Corte cost. n. 432/1997

    Richiamata come conferma dell’assenza di illegittimità costituzionale nella sospensione degli adeguamenti alla svalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Le direttive europee sulla formazione dei medici specialisti che prevedono un’adeguata remunerazione non impongono, ove non contengano criteri dettagliati di quantificazione, una misura vincolata della retribuzione, restando rimessa al legislatore nazionale la concreta determinazione dell’importo entro il perimetro dell’adeguatezza.
  • Il d.lgs. n. 257/1991 costituisce l’attuazione degli obblighi comunitari relativi alla remunerazione degli specializzandi; il successivo d.lgs. n. 368/1999 realizza un riordino della disciplina e introduce un nuovo contratto di formazione specialistica, ma non segna il primo recepimento dell’obbligo economico europeo.
  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione in anni accademici anteriori al 2006/2007 continua ad applicarsi, sia sul piano ordinamentale sia su quello economico, la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, senza estensione del regime retributivo previsto dal d.lgs. n. 368/1999.
  • Il rapporto di formazione specialistica dei medici non è qualificabile come lavoro subordinato o parasubordinato; di conseguenza non è invocabile, per tale rapporto, il parametro dell’art. 36 Cost. sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
  • La borsa di studio prevista per gli specializzandi anteriori al 2006/2007 non è soggetta all’adeguamento triennale invocato quando la legislazione successiva abbia stabilizzato il finanziamento e ne abbia escluso l’aggiornamento; eventuali maggiori danni o interessi richiedono comunque prova specifica.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare una rivalutazione del merito in contrasto con un orientamento consolidato della Corte, così come le censure sulle spese che non individuino un vizio effettivo della statuizione di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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