Cassazione Civile, Ordinanza n. 05823/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un giudizio tra un ente locale, una società appaltatrice e un'assicurazione, nel quale il tribunale aveva deciso su domande connesse a un contratto di appalto e a profili risarcitori/regressivi. In appello, la corte territoriale ha dichiarato tardivo l'appello principale dell'ente locale perché notificato via PEC alle ore 23.52 del giorno di scadenza, ritenendo applicabile alla notifica telematica il limite orario dell'art. 147 c.p.c. anche per il regime anteriore alle modifiche del 2022; ha inoltre dichiarato tardivo l'appello incidentale dell'assicurazione per asserita tardiva costituzione ex art. 343 c.p.c. e ha accolto parzialmente l'appello incidentale della società appaltatrice, riconoscendole un maggior danno da perdita di utili per la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'ente. Nel ricorso per cassazione l'ente locale ha dedotto, in sintesi: l'erroneità della declaratoria di tardività della notifica PEC dell'appello alla luce dell'art. 3-bis L. 53/1994 e della sentenza Corte cost. n. 75/2019; l'inapplicabilità dell'art. 147 c.p.c. alle notifiche telematiche; l'errata affermazione della decorrenza del termine breve per impugnare dalla notifica della sentenza di primo grado; l'omessa pronuncia sulle censure di merito; varie doglianze sulla tempestività/ammissibilità dell'appello incidentale della società appaltatrice e sulla quantificazione del danno da perdita di utili, oltre ad altri motivi su vizi processuali e sostanziali. La società assicuratrice ha proposto ricorso incidentale lamentando che la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il suo appello incidentale nonostante, quale parte totalmente vittoriosa in primo grado, dovesse soltanto riproporre le questioni assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che, già nel regime previgente alle modifiche del D.Lgs. 149/2022, la notifica a mezzo PEC potesse essere eseguita fino alle ore 23.59.59 dell'ultimo giorno utile e che non fosse corretta un'interpretazione dell'art. 147 c.p.c. tale da introdurre un limite orario alle ore 21 per le notifiche telematiche. Ha quindi affermato che la corte territoriale avrebbe dovuto verificare se il messaggio PEC avesse generato entro quel termine la ricevuta di accettazione. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la tempestività sia dell'appello principale sia di quello incidentale e, solo in caso di esito positivo, i rispettivi profili di merito.
Norme richiamate
Nel regime previgente alle modifiche del 2022, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato nel senso che, per le notifiche a mezzo PEC, non opera per il notificante il limite orario delle ore 21; la notifica è tempestiva fino alle ore 23.59.59 dell'ultimo giorno utile, fermo il perfezionamento per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo.
art. 3-bis, comma 3, L. n. 53/1994
La notifica telematica si perfeziona per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione e per il destinatario al momento della ricevuta di avvenuta consegna; tale regola si applica anche alle notifiche via PEC e orienta la verifica di tempestività.
art. 16-septies, D.L. n. 179/2012
La disposizione, dichiarata incostituzionale in parte qua dalla Corte costituzionale, non può giustificare una compressione del termine utile per il notificante mediante limite orario alle 21 per le notifiche telematiche.
sentenza Corte cost. n. 75/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies nella parte in cui differiva al giorno successivo il perfezionamento per il notificante quando la ricevuta di accettazione fosse generata dopo le ore 21 e fino alle 24; la decisione valorizza la scindibilità degli effetti della notifica e il diritto di difesa.
Richiamati per la decorrenza del termine breve di impugnazione, ma il loro esame resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Richiamato con riguardo all'appello incidentale; il suo scrutinio resta assorbito.
Richiamato per le doglianze di omessa pronuncia e di errata declaratoria di tardività; non esaminato per assorbimento.
Richiamato dai motivi che contestano la prova del danno e della quantificazione, ma non esaminato per assorbimento.
Richiamato per il criterio del danno risarcibile e della perdita di utili; non esaminato nel merito per assorbimento.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno; il relativo esame resta assorbito.
Richiamato con riferimento alle spese di lite, ma la censura resta assorbita.
Richiamato con riferimento alle spese di lite, ma la censura resta assorbita.
Richiamato in più motivi con riferimento all'ammissibilità di questioni nuove in appello; non esaminato per assorbimento.
Richiamato per le nullità processuali denunciate; non esaminato nel merito.
Richiamato per la rinnovazione della notificazione; non esaminato nel merito.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati a sostegno della tutela del diritto di difesa e del giusto processo, nel contesto della censura sulla tardività della notifica PEC.
art. 6 CEDU
Richiamato a sostegno del diritto di accesso al giudice e della tutela effettiva della difesa.
Cita le modifiche al codice di procedura civile che hanno poi espressamente disciplinato le notifiche PEC senza limiti orari e il perfezionamento per ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna.
art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012
Richiamato in analogia per evidenziare che, nel deposito telematico, la tempestività è collegata alla ricevuta di avvenuta consegna entro la fine del giorno di scadenza.
Richiamato per il computo dei termini a giorni e per il rilievo dello spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno utile.
Richiamato per individuare la prova dell'avvenuta spedizione tramite ricevuta di accettazione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al regime del contributo unificato; non esaminato per assorbimento.
Massime di principio
- Per le notificazioni eseguite a mezzo PEC, nel regime anteriore alle modifiche del 2022, la tempestività del notificante va verificata fino alle ore 23.59.59 dell'ultimo giorno utile; non è corretto introdurre, in via interpretativa, un limite orario alle ore 21 assimilando la disciplina delle notifiche telematiche a quella tradizionale.
- La regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche alle notifiche telematiche: ai fini del notificante rileva la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario il perfezionamento può avvenire solo in un momento successivo, secondo la disciplina vigente.
- Un'interpretazione dell'art. 147 c.p.c. che, per le notifiche via PEC, riduca il termine utile del mittente senza una specifica giustificazione costituzionale è incompatibile con il diritto di difesa e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
- Quando l'accoglimento di un motivo preliminare investe la questione della tempestività dell'impugnazione, restano assorbiti gli ulteriori motivi di merito e il ricorso incidentale, poiché il giudice di rinvio dovrà prima riesaminare l'ammissibilità degli appelli e solo dopo, se del caso, il merito.
- In sede di verifica della tempestività di un'impugnazione notificata via PEC, il giudice deve accertare il momento di generazione della ricevuta di accettazione, non limitarsi alla mera ora di invio del messaggio o alla sola ricevuta di avvenuta consegna.
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