Cassazione Civile, Ordinanza n. 08201/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento e da un provvedimento sanzionatorio con cui l’amministrazione doganale contestava a una società del settore energetico l’omesso e/o ritardato versamento di rate di accisa sull’energia elettrica fornita, con irrogazione delle sanzioni per violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la CTR Marche ha invece accolto l’appello dell’Agenzia, rigettando l’incidentale della società. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo della decisione non sono specificati nel dettaglio i singoli motivi di censura. Prima della decisione la ricorrente ha depositato memoria chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi (rottamazione-quater) e di avere effettuato i pagamenti dovuti. La Corte ha però rilevato che la documentazione prodotta non collegava la definizione agevolata all’avviso di pagamento e al provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio; ha quindi escluso l’estinzione, ma ha ritenuto che l’adesione alla definizione agevolata avesse fatto venir meno l’interesse della ricorrente a coltivare il ricorso, dichiarandolo inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso. Ha respinto l’istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, ritenendo non dimostrato il collegamento tra la definizione agevolata dichiarata dalla contribuente e gli atti impositivi oggetto del giudizio. Ha però affermato che l’adesione alla definizione agevolata, con l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, ha fatto venir meno l’interesse ex art. 100 c.p.c. alla prosecuzione del ricorso, e perciò ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate e non è stato posto a carico della ricorrente il c.d. doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
l’interesse ad agire deve permanere fino alla decisione; la sua sopravvenuta mancanza comporta l’inammissibilità del ricorso.
art. 1, commi 231-252, L. n. 197 del 2022
la definizione agevolata dei carichi (rottamazione-quater) è stata considerata quale elemento sopravvenuto idoneo a incidere sull’interesse alla prosecuzione del giudizio, sebbene nel caso concreto non fosse provato il collegamento con gli atti impugnati.
art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022
l’adesione alla definizione agevolata comporta l’assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
art. 12, commi 2 e 7, L. n. 212 del 2000
richiamato dalla CTR per escludere la violazione del termine dilatorio di 60 giorni, poiché non vi erano stati accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente ma un invito a comparire.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
l’invito a comparire è stato ritenuto estraneo alla disciplina del termine dilatorio prevista per gli accessi, ispezioni e verifiche.
la CTR ha ritenuto che non avesse ancora trovato concreta applicazione per mancanza dei regolamenti attuativi.
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997
la CTR ha escluso che la carenza di liquidità integri di per sé forza maggiore idonea a escludere la punibilità.
art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997
norma sanzionatoria per la violazione contestata relativa all’omesso o ritardato versamento delle rate di accisa.
art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002
non è stato applicato il doppio contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta.
richiamato anche ai fini dell’istanza di estinzione, ma la Corte ha distinto tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L’adesione a una definizione agevolata può determinare la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, rendendo inammissibile l’impugnazione, anche se non sia provato un integrale venir meno della materia del contendere.
- Per dichiarare la cessazione della materia del contendere occorre un nesso documentale tra la definizione agevolata invocata e gli atti oggetto del giudizio; in mancanza, l’estinzione non può essere pronunciata.
- Quando l’inammissibilità del ricorso dipende da una causa sopravvenuta, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
- La compensazione delle spese è giustificata quando la parte ha intrapreso una soluzione premiale che rende coerente evitare una condanna alle spese.
- In materia tributaria la causa di non punibilità per forza maggiore non può essere desunta automaticamente dalla sola carenza di liquidità, secondo l’apprezzamento compiuto dalla sentenza di merito richiamata dalla Corte.
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