Cassazione Civile, Ordinanza n. 08133/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione di imposta e irrogazione di sanzioni emesso per la dichiarata decadenza dal beneficio fiscale "prima casa" in relazione all'imposta di registro. Il giudice tributario d'appello ha rigettato l'impugnazione del contribuente, ritenendo non provata l'inidoneità abitativa dell'immobile già posseduto e quindi insussistente il diritto al mantenimento dell'agevolazione; ha inoltre ritenuto non maturata la decadenza dell'azione dell'Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione della disciplina sulla prima casa e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'immobile pre-posseduto fosse inidoneo all'uso abitativo; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la prova documentale dell'inidoneità non fosse stata considerata; (3) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per omessa pronuncia su eccezioni di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio e asserita mutatio libelli; (4) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell'art. 76 d.P.R. 131/1986, per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento; (5) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell'art. 24 Cost., dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 15 d.P.R. 546/1992, per l'omessa compensazione delle spese di primo grado; (6) violazione della disciplina sulle spese nel processo tributario, contestando la liquidazione in favore dell'Ufficio benché questo si fosse difeso tramite un funzionario e senza nota spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato o inammissibile perché il ricorrente mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, mentre il giudice di merito aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione, la mancata prova univoca dell'inidoneità abitativa dell'immobile pre-posseduto; ha escluso anche la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che la censura riguardava non il riparto dell'onere probatorio ma l'apprezzamento del suo assolvimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'omesso esame di fatti decisivi, mirava anch'esso a un riesame del merito e delle prove, non consentito in sede di legittimità; la Corte ha ribadito che l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato. Il terzo motivo è stato respinto perché privo di autosufficienza e perché l'esame nel merito dell'appello dell'Ufficio implicava la reiezione dell'eccezione di inammissibilità; la Corte ha anche richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni già poste a base dell'atto impugnato soddisfa l'onere di specificità dell'appello. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui, in tema di perdita del beneficio prima casa, il termine per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta è soggetto alla proroga biennale prevista dall'art. 11 della L. 289/2002, sicché l'Ufficio non era decaduto. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito dalla soccombenza del contribuente. Il sesto motivo è stato rigettato perché, nel processo tributario, l'Amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese anche se assistita da propri funzionari, con applicazione della tariffa forense e riduzione del 20%; inoltre la liquidazione può avvenire anche in assenza di nota spese. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Ufficio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuali e omesso esame
I motivi sono scrutinabili in cassazione solo nei limiti propri dei rispettivi vizi; non è consentito trasformarli in una richiesta di riesame del merito o delle prove.
art. 1, parte I, nota II-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'agevolazione spetta solo se l'immobile già posseduto non è concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato; la relativa prova incombe su chi invoca il beneficio.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando ritenga erroneamente non assolto l'onere dalla parte gravata.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della questione dedotta.
Non emerge una autonoma violazione nella specie; la censura tendeva a contestare l'apprezzamento di merito.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello è soddisfatto anche dalla riproposizione, nel complesso dell'atto, delle ragioni poste a base della legittimità dell'atto impositivo, quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza.
art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La questione di decadenza dell'Ufficio è stata esclusa alla luce della proroga biennale applicabile ai recuperi per perdita del beneficio prima casa.
art. 11, comma 1, L. 23 dicembre 2002, n. 289
La sospensione/proroga biennale dei termini di accertamento si applica anche alla rettifica e liquidazione della maggiore imposta conseguente alla perdita del beneficio prima casa.
art. 11, comma 1-bis, L. 23 dicembre 2002, n. 289
La possibilità di condono dei recuperi fiscali relativi a violazioni di norme agevolative è richiamata a sostegno dell'applicazione generale della proroga dei termini.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel contenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria vittoriosa assistita da propri funzionari spettano le spese di lite, liquidate secondo la tariffa forense con la riduzione prevista.
Le spese seguono la soccombenza; la parte soccombente può essere condannata anche se l'Amministrazione si è difesa tramite funzionari.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma non accolto come ostativo alla condanna alle spese.
Richiamata dal ricorrente in tema di spese, ma ritenuta non decisiva nel processo tributario.
Richiamato dal ricorrente sulla liquidazione delle spese; la Corte ha applicato invece la disciplina speciale tributaria.
Richiamato dal ricorrente sulla liquidazione delle spese; la Corte ha ribadito la disciplina speciale del contenzioso tributario.
d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
La disciplina delle spese nel processo tributario consente la liquidazione in favore dell'Ufficio vittorioso.
Massime di principio
- In tema di agevolazione "prima casa", il requisito dell'inidoneità dell'abitazione già posseduta deve essere provato da chi invoca il beneficio e va apprezzato in concreto, con riferimento alla reale attitudine dell'immobile a soddisfare le esigenze abitative del contribuente.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; se la doglianza investe l'apprezzamento dell'esito della prova, la questione attiene al merito e non alla violazione di legge.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o la rivalutazione del fatto storico già esaminato dal giudice di merito; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto decisivo è stato comunque considerato.
- Nel processo tributario, l'onere di specificità dell'appello è soddisfatto anche quando l'appellante riproponga, in contrapposizione alla decisione di primo grado, le ragioni già poste a base dell'atto impositivo, purché dal complesso dell'atto emerga in modo inequivoco il dissenso sulla decisione impugnata.
- La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla L. n. 289 del 2002 si applica anche ai recuperi conseguenti alla perdita del beneficio fiscale prima casa, sicché l'azione dell'Ufficio non è tardiva se esercitata entro il termine prorogato.
- Nel contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria vittoriosa può ottenere la rifusione delle spese anche se si è difesa tramite propri funzionari, dovendosi applicare la disciplina speciale del processo tributario e potendo il giudice liquidare le spese anche in assenza di nota spese.
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