Cassazione Civile, Ordinanza n. 08070/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico di ristrutturazione edilizia affidato da una università a un’impresa appaltatrice, la quale aveva a sua volta subappaltato parte dei lavori alla ricorrente. La subappaltatrice lamentava il mancato pagamento di alcune prestazioni da parte dell’appaltatrice principale, poi fallita, e aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della stazione appaltante chiedendo il pagamento diretto. L’università propose opposizione sostenendo che non vi fosse base normativa o contrattuale per un pagamento diretto al subappaltatore, che alcune fatture riguardavano forniture estranee al rapporto e che un eventuale pagamento diretto avrebbe inciso sulla par condicio creditorum. In primo grado il decreto ingiuntivo fu revocato; in appello la domanda fu respinta. Nel ricorso per cassazione la società subappaltatrice dedusse: 1) violazione dell’art. 2041 c.c., assumendo che la domanda di arricchimento senza causa fosse proponibile perché la pretesa contrattuale era stata respinta per inapplicabilità della norma invocata e perché l’università si sarebbe arricchita senza pagare integralmente le prestazioni ricevute; 2) violazione dell’art. 2043 c.c., sostenendo che la mancata corresponsione diretta al subappaltatore fosse condotta antigiuridica, alla luce dell’art. 118 d.lgs. 163/2006, dell’art. 13 l. 180/2011 e della crisi di liquidità dell’appaltatrice, poi sfociata in fallimento/concordato; 3) omessa pronuncia sulla domanda subordinata ex art. 1676 c.c.; 4) violazione di norme processuali per la statuizione sulle prove richieste, ritenute inammissibili perché non riproposte in precisazione delle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta, ma con motivazione da correggere, la decisione di merito sul primo motivo: l’azione di ingiustificato arricchimento non era ammissibile perché, nel caso di arricchimento indiretto, il terzo non può essere chiamato a rispondere quando abbia acquisito la prestazione in forza di un titolo oneroso nei confronti del beneficiario diretto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il preteso obbligo di pagamento diretto non era ricavabile dalle norme richiamate: l’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 non aveva formato oggetto di valida impugnazione sul punto decisivo, l’art. 118, comma 3-bis, subordinava il pagamento diretto alle determinazioni del tribunale nel concordato preventivo con continuità aziendale, e l’art. 13 l. 180/2011 non attribuisce un diritto del subappaltatore, ma disciplina modalità operative della P.A. in caso di pagamento diretto già scelto. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specifica deduzione di un motivo di appello sulla domanda ex art. 1676 c.c. e ha ritenuto assorbito il quarto. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’azione di arricchimento senza causa è ammissibile solo in via sussidiaria e, nei casi di arricchimento indiretto, solo in presenza di specifiche condizioni; è esclusa quando il terzo abbia ottenuto la prestazione in virtù di un titolo oneroso verso il beneficiario diretto.
La mancata effettuazione del pagamento diretto non è, di per sé, condotta illecita risarcibile se manca un obbligo giuridico della stazione appaltante di procedervi.
La Corte dà rilievo al fatto che la questione non era stata devoluta con specifico motivo di appello; il richiamo alla norma non basta se non vi è una censura rituale sulla statuizione di primo grado.
art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006
Prevede il possibile pagamento diretto al subappaltatore solo se indicato nel bando o, in presenza di crisi di liquidità dell’affidatario, secondo le condizioni previste dalla norma; non configura automaticamente un diritto del subappaltatore al pagamento diretto.
art. 118, comma 3-bis, d.lgs. n. 163 del 2006
Il pagamento diretto in pendenza di concordato preventivo con continuità aziendale è subordinato alle determinazioni del tribunale competente e non opera automaticamente.
art. 13, comma 2, lett. a), l. n. 180 del 2011
È norma di azione rivolta alla pubblica amministrazione e non attribuisce, da sola, un diritto soggettivo del subappaltatore al pagamento diretto.
La sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa ne impedisce l’esperimento quando esista ancora un’azione contrattuale o altra tutela esperibile verso l’obbligato diretto.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata pur confermandone l’esito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge invocato per i primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di ricorso per il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’azione di arricchimento senza causa è esperibile solo in via sussidiaria: è preclusa quando l’impoverito dispone ancora di un rimedio contro il soggetto tenuto dalla legge o dal contratto, anche se tale rimedio sia stato azionato e respinto nel merito.
- Nei casi di arricchimento indiretto, il terzo beneficiario non risponde ex art. 2041 c.c. se ha ricevuto la prestazione in base a un titolo oneroso; l’azione è ammessa in via eccezionale solo quando l’arricchimento sia privo di titolo o si realizzi tra soggetti pubblici secondo gli approdi giurisprudenziali richiamati.
- La mancata corresponsione diretta al subappaltatore da parte della stazione appaltante non integra, di regola, un illecito risarcibile se la normativa applicabile non attribuisce un obbligo giuridico automatico di pagamento diretto.
- Le disposizioni sui pagamenti diretti nei contratti pubblici vanno lette come norme che subordinano la facoltà/possibilità di pagamento a condizioni e determinazioni specifiche, non come fonte di un diritto automatico del subappaltatore in ogni caso.
- In cassazione, la censura per omessa pronuncia richiede la specifica deduzione che la questione sia stata devoluta al giudice di appello con un motivo di gravame; la sola riproposizione della domanda nelle conclusioni non basta se la parte era soccombente in primo grado.
- Le questioni istruttorie risultano assorbite quando le domande di merito vengono definitivamente respinte per ragioni dirimenti di diritto.
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