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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08105/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla tardiva attuazione del diritto comunitario in materia di formazione specialistica dei medici. Sostenevano di aver percepito, durante la frequenza delle scuole di specializzazione, una borsa di studio di importo non "adeguato" rispetto alla remunerazione richiesta dalla direttiva europea richiamata; deducevano inoltre che, anche a voler ritenere adeguato l'importo originario, esso era divenuto insufficiente per mancato aggiornamento nel tempo, perché non beneficiò né di indicizzazione annuale né di adeguamento triennale. Con il primo motivo denunciavano la violazione di numerose disposizioni interne, costituzionali e comunitarie, per affermare la persistente illegittimità dell'importo della borsa; con il secondo motivo censuravano il diniego del risarcimento del danno collegato all'omesso adeguamento periodico dell'emolumento.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorrente che aveva rinunciato al ricorso. Per tutti gli altri ricorrenti ha rigettato il ricorso: ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché contrastante con un orientamento già consolidato che esclude l'applicabilità della disciplina del d.lgs. n. 368/1999 ai medici iscritti a scuole di specializzazione in anni antecedenti all'anno accademico 2006/2007, restando costoro soggetti al d.lgs. n. 257/1991; ha ritenuto infondato il secondo motivo, alla luce della recente decisione delle Sezioni Unite che ha escluso il diritto all'adeguamento triennale della borsa di studio per gli anni accademici 1992/1993-2005/2006, in ragione del blocco normativo dell'aggiornamento economico. Quanto alle spese, le ha compensate per un sesto e poste per i restanti cinque sesti a carico dei ricorrenti soccombenti, con condanna in solido; ha altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo che si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte di cassazione.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    disciplina il trattamento economico dei medici specializzandi iscritti secondo il previgente regime applicabile ai ricorrenti.

  • Direttiva 93/16/CEE

    non è stata ritenuta fonte di un ulteriore obbligo, rispetto al regime del d.lgs. n. 257/1991, quanto alla misura della borsa di studio per i medici specializzandi antecedenti al d.lgs. n. 368/1999.

  • art. 39 d.lgs. n. 368/1999

    la disciplina da esso prevista si applica solo, per effetto di ripetuti differimenti, ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006/2007.

  • art. 7, comma 5, d.l. n. 384/1992 conv. in l. n. 438/1992

    ha disposto il blocco dell'aggiornamento economico della borsa di studio, rilevante per escludere l'adeguamento triennale.

  • art. 1, comma 33, l. n. 549/1995

    richiamato come disposizione che si coordina con il blocco dell'adeguamento economico della borsa di studio.

  • art. 3, comma 36, l. n. 537/1993

    richiamato tra le norme che hanno determinato la convergenza del blocco dell'aggiornamento economico.

  • art. 1, comma 66, l. n. 662/1996

    richiamato tra le norme che hanno mantenuto fermo il blocco dell'adeguamento triennale.

  • art. 32, comma 12, l. n. 449/1997

    richiamato come ulteriore conferma del blocco dell'adeguamento della borsa di studio.

  • art. 22 l. n. 488/1999

    richiamato come disposizione che ha contribuito al mantenimento del blocco dell'aggiornamento economico.

  • art. 36 l. n. 289/2002

    richiamato quale ultima norma del quadro legislativo che ha impedito l'adeguamento triennale della borsa di studio.

  • art. 118, comma 1, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio, nella motivazione, alla decisione delle Sezioni Unite già intervenuta sulla medesima questione.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    richiamato per la determinazione del valore della causa e dei parametri di liquidazione delle spese.

  • art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. n. 55/2014

    consente l'aumento del compenso parametrico in ragione della pluralità delle parti soccombenti.

  • art. 97 c.p.c.

    fondamento della condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione in anni anteriori all'anno accademico 2006/2007 continua ad applicarsi il regime del d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale sia sotto quello economico, senza che la Direttiva 93/16/CEE imponga un diverso e maggiore trattamento economico.
  • L'adeguamento triennale della borsa di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici 1992/1993-2005/2006 è escluso quando risulti il blocco legislativo dell'aggiornamento economico disposto e confermato dalle norme succedutesi nel tempo.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che contrasti con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • In presenza di pluralità di ricorrenti soccombenti, le spese possono essere liquidate considerando il valore della causa, il numero delle parti e la natura sostanzialmente consolidata delle questioni trattate, con condanna solidale ex art. 97 c.p.c. e applicazione dell'aumento parametrico previsto dal d.m. n. 55/2014.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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