Cassazione Civile, Ordinanza n. 08086/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento della provvigione di mediazione per la conclusione di un affare immobiliare: una società di mediazione aveva svolto attività in relazione all'acquisto, da parte di due soggetti, di un immobile da un terzo venditore. Dopo l'estinzione della società, i soci erano subentrati nel giudizio. La Corte d'appello ha accolto l'eccezione degli acquirenti e ha ritenuto prescritto il credito alla provvigione ex art. 2950 c.c., individuando il dies a quo nella data in cui il venditore aveva accettato la proposta di acquisto, in ragione di una specifica pattuizione secondo cui il compenso del mediatore sarebbe stato corrisposto alla firma dell'accettazione della proposta. La ricorrente principale ha censurato questa conclusione sostenendo che il diritto alla provvigione sorge solo con la conclusione dell'affare, quindi al più con il preliminare o con il contratto definitivo, non con l'accettazione della proposta. Ha inoltre contestato la data del primo atto interruttivo della prescrizione, sostenendo che la raccomandata di richiesta pagamento del 19.09.2006, inviata il 21.09.2006 e non ritirata per compiuta giacenza il 22.09.2006, avrebbe interrotto il termine prima di quanto ritenuto dalla Corte territoriale. Anche il ricorrente incidentale ha dedotto omesso esame di tale fatto decisivo, insistendo sull'effetto interruttivo della raccomandata non ritirata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato il decorso della prescrizione non su una regola astratta sulla conclusione dell'affare, ma su una specifica clausola pattizia tra le parti che prevedeva il pagamento della provvigione alla firma dell'accettazione della proposta. Ha poi dichiarato inammissibili, esaminandoli congiuntamente, il secondo motivo del ricorso principale e il motivo del ricorso incidentale, osservando che l'eccezione di interruzione della prescrizione, pur essendo eccezione in senso lato, non poteva essere riesaminata in cassazione perché il punto era stato già deciso in primo e secondo grado senza che fosse proposto appello incidentale condizionato sul capo relativo al fatto interruttivo e alla data di interruzione, con conseguente giudicato interno. Le spese di legittimità sono state poste solidalmente a carico della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, in favore dei controricorrenti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2950 c.c.
il termine annuale di prescrizione del diritto del mediatore alla provvigione decorre dal momento in cui, in base alla specifica pattuizione tra le parti, il diritto può essere fatto valere
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto la decorrenza è stata ancorata alla data pattuita per il pagamento della provvigione
art. 1755 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la provvigione matura solo alla conclusione dell'affare
art. 2943 c.c.
richiamato per sostenere l'effetto interruttivo della richiesta di pagamento inviata ai debitori
art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge
art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.
invocato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo
art. 100 c.p.c.
richiamato nel dichiarare inammissibile il primo motivo per difetto di confronto con la ratio decidendi
art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di provvigione del mediatore, quando le parti abbiano pattuito espressamente che il compenso sia dovuto al verificarsi di una determinata fase del procedimento negoziale, il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento in cui, secondo quella clausola, il credito può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., e non necessariamente nella successiva stipula del contratto definitivo.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa ricostruzione giuridica o fattuale senza misurarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'interruzione della prescrizione, pur essendo qualificabile come eccezione in senso lato, non può essere nuovamente dedotta in cassazione se il relativo capo della decisione di merito è divenuto definitivo per mancata impugnazione incidentale, con formazione di giudicato interno.
- Quando la decisione di merito abbia accertato espressamente il fatto interruttivo e la relativa data, la parte interessata deve censurare tale capo con appello, anche incidentale condizionato, se intende impedirne il consolidamento nel giudicato interno.
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