Cassazione Civile, Ordinanza n. 08088/2025 del 27/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento del compenso relativo alla redazione di un piano di lottizzazione di terreni siti in San Pietro Apostolo, poi opposto dal presunto committente. Il Tribunale revocò il decreto ritenendo non provato il conferimento dell'incarico professionale da parte del proprietario dei terreni e dichiarando inammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa. Il professionista propose appello articolando sette motivi: contestò che il primo giudice avesse ritenuto contestata l'esecuzione della prestazione, dedusse il mancato esame dei documenti del precedente giudizio che a suo dire dimostravano l'affidamento dell'incarico, censurò la statuizione sulla quantificazione del compenso, lamentò la mancata valutazione delle prove del giudizio estinto e l'erroneo giudizio di inattendibilità del libero interrogatorio, si dolse della ritenuta rinuncia alla prova testimoniale, insistette sulla questione dell'assenza di beneficio ricevuto dalla controparte e impugnò la condanna alle spese. La Corte d'appello dichiarò inammissibili tutti i motivi. In cassazione il ricorrente censurò soprattutto la motivazione della Corte territoriale come apparente e la falsa applicazione degli artt. 342 e 184 c.p.c.; contestò in particolare che fosse stata ritenuta abbandonata la prova testimoniale, sostenendo che essa era stata tempestivamente reiterata e che il giudice avrebbe dovuto valutarne la decisività. I motivi sulla valutazione del materiale probatorio del giudizio precedente, sulla domanda ex art. 2041 c.c. e sulle spese furono proposti come conseguenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, ha accolto il quinto motivo relativo alla prova testimoniale, e ha dichiarato assorbiti il quarto, il sesto e il settimo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché riesamini la questione alla luce del principio secondo cui la mancata reiterazione delle istanze istruttorie, in sede di precisazione delle conclusioni, non equivale automaticamente a rinuncia quando la causa sia stata trattenuta per decisione su una questione pregiudiziale e non risulti una volontà inequivoca di abbandono. Il giudice di rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte richiama il requisito di specificità dei motivi di appello, ma esclude che la Corte territoriale lo abbia applicato in modo erroneo nella parte in cui ha ritenuto non attaccata la ratio decidendi del primo giudice sui punti effettivamente decisivi.
La Corte afferma che, nel regime ratione temporis applicabile, la mancata reiterazione dell'istanza istruttoria all'udienza di precisazione delle conclusioni non comporta rinuncia automatica, se la volontà di abbandono non risulti in modo inequivoco.
È richiamato come termine processuale rispetto al quale si colloca la maturazione delle preclusioni istruttorie nel giudizio di merito.
Se la causa è trattenuta per decidere una questione pregiudiziale o preliminare, la mancata reiterazione delle prove nelle conclusioni non consente di presumere l'abbandono delle istanze già formulate, salvo volontà inequivoca.
È menzionato per la domanda subordinata di arricchimento senza causa, la cui declaratoria di inammissibilità viene assorbita per effetto della cassazione.
È richiamato dal ricorrente per contestare la mancata considerazione della congruità del compenso, ma la Corte ritiene che tale profilo non fosse stato posto a base della decisione di primo grado.
È invocato in relazione alla prova del rapporto professionale e della quantificazione del compenso, ma la Corte ribadisce che il nodo decisivo era la prova del conferimento dell'incarico.
È richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, in particolare per denunciare vizi di motivazione e violazione di legge.
La Corte chiarisce che il giudicato interno riguarda le 'statuizioni minime' costituite dalla sequenza fatto-norma-effetto, e che l'impugnazione di uno solo degli elementi consente il riesame dell'intera questione.
art. 111 Cost.
È usato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo 'minimo costituzionale'.
È richiamato nel motivo di ricorso relativo al procedimento monitorio e alla pretesa creditoria del professionista.
È richiamato nel motivo di ricorso relativo ai presupposti documentali del decreto ingiuntivo.
È richiamato nel motivo di ricorso relativo al procedimento monitorio.
È richiamato nel motivo di ricorso relativo al compenso del professionista.
È richiamato nel motivo di ricorso relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta un difetto di sintesi o di ampiezza espositiva.
- Nel giudizio di appello, il motivo è inammissibile se non aggredisce la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia il punto effettivamente decisivo posto a base della decisione di primo grado.
- Il giudicato interno opera sulle statuizioni minime dotate di autonoma efficacia decisoria; l'impugnazione di uno solo degli elementi della statuizione riapre l'intera questione e consente il riesame anche degli aspetti coessenziali non specificamente contestati.
- La mancata reiterazione delle istanze istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni non equivale di per sé a rinuncia, soprattutto quando la causa è stata trattenuta per decidere su una questione pregiudiziale o preliminare; occorre una volontà abbandonatoria inequivoca.
- Quando il primo giudice ha deciso sulla sola mancanza di prova del conferimento dell'incarico, sono inconferenti le censure sulla concreta esecuzione della prestazione o sulla congruità del compenso, se tali profili non hanno costituito la ratio decidendi della sentenza di merito.
- In sede di rinvio, l'accoglimento del motivo che investe l'ammissibilità o la decisività di una prova comporta il riesame delle questioni probatorie e delle domande subordinate rimaste assorbite.
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