Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02919/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015, con richiesta di imposta, interessi e sanzioni per complessivi € 2.899,00, emesso dal Comune in relazione a un fabbricato sito nel territorio comunale e catastalmente classificato in categoria C/2. La società proprietaria aveva impugnato l’atto sostenendo che l’immobile avesse destinazione agricola e dovesse fruire del regime di ruralità/esenzione. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso originario; in appello la CTR aveva invece accolto l’impugnazione della società, ritenendo irrilevante la classificazione catastale e sufficiente la destinazione effettiva all’attività agricola. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione della normativa sull’ICI/IMU e sulla ruralità dei fabbricati, sostenendo che il beneficio fiscale presupponeva l’oggettiva classificazione catastale rurale (A/6 o D/10) e che la mera destinazione di fatto non bastasse. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo l’illegittimità costituzionale della norma che collega l’effetto agevolativo alla domanda di variazione catastale e all’annotazione in catasto, per asserita violazione degli artt. 3 e 53 Cost. Il Comune ha anche eccepito tardività del ricorso, eccezione respinta dalla Corte per applicazione delle regole sul perfezionamento delle notifiche telematiche e sulla proroga del termine cadente di sabato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del Comune, ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della società e ha cassato la sentenza impugnata. Decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha rigettato l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento IMU. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la controricorrente/ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta quale vizio del ricorso principale contro la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza della classificazione catastale ai fini dell’IMU.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stata la base processuale del ricorso incidentale condizionato, riferito alla questione di legittimità costituzionale.

  • art. 147 c.p.c.

    Per le notifiche telematiche si applica il limite orario delle notifiche eseguite fuori udienza; una notifica avviata oltre le ore 21 non si perfeziona per il notificante nel giorno stesso.

  • art. 155, quinto comma, c.p.c.

    Il termine processuale che scade di sabato è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70

    Ha introdotto la procedura di domanda di variazione catastale autocertificata per il riconoscimento della ruralità con effetti retroattivi.

  • art. 13, comma 14-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Ha previsto che le domande di variazione catastale producano gli effetti connessi al riconoscimento della ruralità, ferma restando la rilevanza del classamento originario per gli immobili abitativi.

  • art. 1, d.m. 26 luglio 2012

    Ha disciplinato il classamento dei fabbricati rurali e l’annotazione catastale della ruralità per gli immobili diversi da quelli censibili in D/10.

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102

    È la norma interpretativa che collega gli effetti del riconoscimento della ruralità alla domanda di variazione catastale e all’annotazione in catasto con efficacia dal quinto anno anteriore; la sua legittimità costituzionale è stata ritenuta non fondata dalla Corte costituzionale.

  • art. 9, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557

    È la disposizione cardine sui requisiti di ruralità dei fabbricati; la Corte ribadisce che il beneficio fiscale presuppone il rispetto di tali requisiti e la relativa classificazione catastale.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Ai fini ICI/IMU il fabbricato rileva come presupposto impositivo in quanto ultimato e utilizzabile; per l’esenzione rurale rileva la disciplina speciale che incide sulla nozione di fabbricato imponibile.

  • art. 12, legge 9 maggio 1975, n. 153

    Nel testo modificato è richiamato quale disciplina del requisito soggettivo delle società agricole ai fini della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

  • art. 1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    Definisce l’imprenditore agricolo professionale e i requisiti delle società per essere considerate IAP ai fini delle agevolazioni agricole.

  • art. 2135 c.c.

    È richiamato per delimitare le attività agricole rilevanti ai fini della qualifica soggettiva dell’imprenditore agricolo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la presunta irragionevolezza della disciplina, ma la questione è stata ritenuta non fondata.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale sotto il profilo della capacità contributiva; la Corte, richiamando la Corte costituzionale, ha escluso il contrasto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di ICI e IMU, l’esenzione per fabbricati rurali non dipende dalla sola destinazione concreta del bene all’attività agricola, ma richiede che il fabbricato sia riconosciuto come rurale secondo la disciplina catastale e i relativi requisiti normativi.
  • La classificazione catastale in categoria rurale costituisce elemento decisivo per escludere o affermare l’assoggettabilità del fabbricato all’imposta; la mera destinazione di fatto non è sufficiente se non è accompagnata dall’annotazione o variazione catastale prevista dalla legge.
  • Le procedure di variazione catastale introdotte dalle norme sul riconoscimento della ruralità hanno natura costitutivo-procedimentale ai fini fiscali e consentono effetti retroattivi, ma non rendono automaticamente rurale l’immobile in assenza del completamento del procedimento catastale.
  • La domanda autocertificata di variazione catastale non produce di per sé il riconoscimento del beneficio fiscale se non si conclude con l’annotazione negli atti catastali prevista dalla disciplina applicabile.
  • Per le società, ai fini delle agevolazioni agricole, occorre anche la verifica del requisito soggettivo dell’imprenditore agricolo professionale secondo le norme speciali, oltre al requisito oggettivo del fabbricato rurale.
  • Nel giudizio di legittimità, la tardività dell’impugnazione telematica va valutata tenendo conto della scissione del perfezionamento della notifica tra notificante e destinatario e della proroga al primo giorno non festivo quando il termine scade di sabato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.