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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03228/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ufficiale della Polizia di Stato, già condannato in sede penale per falso ideologico in relazione ai fatti della scuola Diaz-Pertini durante il G8 di Genova, ha ricevuto nel 2017 una cartella esattoriale di circa 29.950 euro per il recupero delle spese di giustizia del processo penale. Ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi contro il Ministero della Giustizia e l’agente della riscossione. Il Tribunale di Roma ha esaminato solo l’opposizione agli atti esecutivi e l’ha rigettata. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 7 l. 212/1990, assumendo difetto di motivazione della cartella; 2) violazione degli artt. 132, comma 2, c.p.c. e 111 Cost. per inadeguatezza della motivazione sulla quantificazione dell’importo; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo il Tribunale pronunciato sul mancato invito a partecipare al procedimento di riscossione, questione che il ricorrente riteneva non proposta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la cartella, secondo l’accertamento di merito non efficacemente censurato, era conforme al modello ministeriale e conteneva rinvii sufficienti agli atti presupposti (in particolare ai fogli-notizia e ai dati identificativi del procedimento e del provvedimento), tali da consentire la ricostruzione del credito; ha inoltre rilevato la mancanza di specifica trascrizione del contenuto rilevante della cartella, con difetto di autosufficienza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, pur formalmente prospettato come vizio procedimentale, in realtà mirava a contestare la quantificazione del credito, tema non deducibile in opposizione agli atti esecutivi ma, al più, in opposizione all’esecuzione. Ha respinto il terzo motivo osservando che non vi era concreta lesione derivante dall’asserita ultrapetizione e, comunque, che l’invito preventivo al pagamento non era dovuto per le iscrizioni a ruolo effettuate dopo il 4 luglio 2009. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi del d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La Corte esclude la violazione dedotta perché la cartella, tramite i rinvii agli atti presupposti, risultava sufficientemente motivata.

  • art. 7 l. 212/1990

    La motivazione dell’atto di riscossione è ritenuta sufficiente se consente l’identificazione del credito e dei presupposti della pretesa.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La censura sulla motivazione della sentenza è respinta perché la motivazione del Tribunale è stata ritenuta esistente e coerente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamo alla necessità di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ritenuta rispettata dal Tribunale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La doglianza viene ricondotta al vizio di nullità processuale, ma è respinta/inammissibile nei termini prospettati.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte rileva difetto di specificità e autosufficienza per mancata trascrizione del contenuto rilevante della cartella.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione idonea a determinare nullità, poiché la pronuncia su un profilo non richiesto non ha arrecato un concreto pregiudizio e non ha attribuito un bene maggiore di quello domandato.

  • art. 615 c.p.c.

    La contestazione sull’indeterminatezza della pretesa e sulla corrispondenza tra somme richieste e somme liquidate attiene all’opposizione all’esecuzione, non all’opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 280 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il ruolo del foglio delle notizie nella ricostruzione del credito per spese di giustizia.

  • art. 535 c.p.p.

    La modifica normativa è richiamata per affermare il pagamento delle spese pro quota nel caso concreto.

  • art. 205 d.P.R. 115/2002

    La Corte richiama la modifica che ha inciso sul criterio di imputazione delle spese di giustizia.

  • art. 67, comma 2, lett. a), l. 69/2009

    Norma richiamata quale fonte della modifica normativa applicabile al criterio di riparto delle spese.

  • art. 67, comma 3, l. 69/2009

    Richiamata insieme alla modifica del regime delle spese di giustizia.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    Invocato il principio di retroattività della disposizione penale più favorevole, nei limiti dell’irrevocabilità della sentenza di condanna.

  • art. 212 d.P.R. 115/2002

    La Corte afferma che l’invito al pagamento non era più dovuto per le iscrizioni a ruolo successive al 4 luglio 2009, essendo la previsione abrogata.

  • art. 227-ter d.P.R. 115/2002

    La modifica normativa ha comportato l’abrogazione della precedente previsione sull’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale e sul termine per il deposito della motivazione.

Massime di principio

  • La cartella esattoriale per spese di giustizia può ritenersi sufficientemente motivata quando, anche mediante motivazione per relationem, contenga dati idonei a identificare il provvedimento presupposto e il relativo credito, come ufficio formante il ruolo, natura della partita, numero del procedimento o del provvedimento.
  • In sede di impugnazione, la doglianza di difetto di motivazione della cartella richiede specifica allegazione e trascrizione del contenuto rilevante dell’atto, altrimenti difetta il requisito di autosufficienza.
  • La contestazione che investe la quantificazione sostanziale del credito non è deducibile con opposizione agli atti esecutivi, ma appartiene all’opposizione all’esecuzione, quale questione logicamente precedente sulla debenza e misura della pretesa.
  • L’ultrapetizione è causa di nullità solo se il giudice attribuisce un bene diverso o maggiore di quello richiesto; la mera trattazione di un profilo non domandato, in assenza di concreto pregiudizio e di autonoma lesione, non è di per sé sufficiente a fondare cassazione.
  • Nella riscossione mediante ruolo delle spese processuali penali, per le iscrizioni effettuate dopo il 4 luglio 2009 non è necessario il previo invito al pagamento, essendo venuta meno la relativa previsione normativa.
  • Quando la sentenza penale di condanna è irrevocabile, il criterio di riparto delle spese di giustizia va applicato secondo la disciplina sopravvenuta ma entro i limiti dell’intangibilità del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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