Cassazione Civile, Ordinanza n. 27484/2024 del 23/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi da un Comune per il pagamento della TARSU/TIA relativa all'anno 2013. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso solo in relazione alla censura sull'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. In appello, il contribuente aveva impugnato la decisione, ma la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo inesistente la notifica eseguita via PEC all'indirizzo tratto dall'IPA, sulla base dell'idea che, alla data del 23 giugno 2020, il registro IPA non fosse ancora un pubblico registro utilizzabile per tali notifiche senza previa verifica della mancata registrazione dell'ente nel registro PP.AA. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 16-ter del d.l. 179/2012, dell'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 5, 7 e 9 del d.m. 163/2013, sostenendo che, nel processo tributario, la disciplina speciale consente la notifica agli enti impositori all'indirizzo PEC risultante dall'IPA e che tale disciplina prevale su quella generale richiamata dalla CTR.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario telematico, la notificazione dell'appello eseguita il 23 giugno 2020 all'indirizzo PEC del Comune risultante dall'IPA non era inesistente, ma correttamente effettuata, perché la disciplina speciale dell'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992, in combinato con il d.m. 163/2013, consente l'uso dell'indirizzo IPA per gli enti impositori. Ha escluso l'applicazione della normativa richiamata dalla CTR, per effetto del principio di specialità del rito tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame degli ulteriori motivi di impugnazione dell'avviso, con rimessione al giudice di rinvio anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
è richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina delle notificazioni telematiche
art. 16-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione"
costituisce la disciplina speciale del processo tributario telematico e prevale sulla normativa generale richiamata dalla CTR
art. 5 d.m. 23 dicembre 2013, n. 163
richiamato nel quadro normativo del processo tributario telematico
art. 7 d.m. 23 dicembre 2013, n. 163
"Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA"
consente di utilizzare, per gli enti impositori, l'indirizzo PEC risultante dall'IPA
art. 9 d.m. 23 dicembre 2013, n. 163
richiamato dalla ricorrente nel perimetro della disciplina tecnica delle notificazioni telematiche
art. 47, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
individua l'indirizzo PEC degli enti pubblici pubblicato nell'IPA, richiamato dalla disciplina speciale tributaria
art. 28, comma 1, lett. c), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76
è la norma sulla quale la CTR aveva fondato la declaratoria di inesistenza della notifica, ma la Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto
consente la definizione anticipata del giudizio, proposta nel caso dal consigliere delegato
art. 15 del decreto direttoriale M.E.F. 4 agosto 2015
richiamato per l'entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Sicilia
art. 2, comma 1, lett. c), del decreto direttoriale M.E.F. 15 dicembre 2016
richiamato per l'entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Sicilia
Massime di principio
- Nel processo tributario telematico, le notificazioni tra le parti possono essere eseguite secondo la disciplina speciale del d.lgs. 546/1992 e del d.m. 163/2013, che prevale sulle regole generali incompatibili.
- Per gli enti impositori, l'indirizzo PEC utilizzabile per la notificazione è quello risultante dall'IPA, quale elenco pubblico richiamato dalla normativa speciale sul processo tributario telematico.
- Una notificazione eseguita al corretto indirizzo PEC dell'ente impositore tratto dall'IPA non è inesistente per il solo fatto che non sia stata compiuta un'ulteriore verifica o attestazione relativa al registro PP.AA., quando la disciplina speciale già consente quel canale notificatorio.
- Nel valutare la validità della notifica nel processo tributario, occorre applicare il principio di specialità del rito tributario rispetto a discipline generali sopravvenute o comunque non pertinenti al settore.
- Se la sentenza di merito dichiara inammissibile l'appello per un presunto vizio di notificazione, ma la notificazione risulta in realtà valida secondo la disciplina speciale applicabile, la decisione va cassata con rinvio per l'esame degli ulteriori motivi di merito.
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