Cassazione Civile, Sentenza n. 2582/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo n. 0000005 e delle cartelle di pagamento relative al 2003 per presunta irrituale notifica in violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973; contestazione della conformità alle copie degli avvisi di ricevimento (A/R) prodotte da Equitalia e questione sulla validità probatoria degli estratti di ruolo e delle ristampe delle cartelle depositate in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato d'ufficio l'inammissibilità dell'originario ricorso della contribuente perché, dopo la modifica legislativa introdotta dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 (art. 12 d.P.R. n. 602/1973, comma 4-bis), l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella è ammessa solo se il ricorrente dimostra un interesse qualificato (es. pregiudizio per partecipazione ad appalto, riscossione da soggetti pubblici che incida su verifiche, perdita di benefici amministrativi). Poiché la ricorrente non ha dedotto né provato tale interesse, il ricorso non poteva essere proposto e la sentenza impugnata è cassata senza rinvio (ex art. 382, comma 3 c.p.c.). Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per la novità normativa e giurisprudenziale intervenuta.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4-bis (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021)
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ...
La Corte ha ritenuto applicabile la norma anche ai processi pendenti: limita la possibilità di impugnare direttamente ruolo e cartella ai casi espressamente indicati; in assenza della dimostrazione dell'interesse qualificato il ricorso è inammissibile.
Norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento; la controversia originaria verteva sulla presunta irritualità della notifica ai sensi di tale articolo.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 7, 32, 58, 61
Regole processuali del contenzioso tributario: art. 32 sui termini per la produzione documentale e sul principio dispositivo; art. 58-61 sulle fasi procedurali di impugnazione e deposito di memorie/documenti. La ricorrente ha sottolineato la produzione in appello di documenti oltre i termini previsti e la pretesa violazione del principio dispositivo.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
Fondamenti per i motivi di cassazione: vizio di motivazione e violazione di norme processuali posti a base dei motivi di ricorso presentati dalla contribuente.
codice di procedura civile, art. 382, comma 3
Consente alla Corte di Cassazione, quando il vizio rilevato rende la causa improponibile, di cassare senza rinvio la decisione impugnata; applicata nella specie per l'inammissibilità del ricorso.
codice civile, artt. 2697, 2719, 2700
Rinviano ai principi sulla prova e sulle presunzioni e sulla querela di falso: questioni processuali relative al disconoscimento delle copie degli A/R e alla rilevanza probatoria degli originali.
Costituzione (artt. 24, 100, 101, 113 e altri richiamati dalla giurisprudenza)
Richiamate dalle questioni di legittimità sollevate in relazione alla limitazione dell'impugnabilità, valutate dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale; tuttavia la Corte ha ritenuto la norma applicabile e non manifestamente incostituzionale.
Cass. Sezioni Unite, 6.9.2022, n. 26283
Precedente fondamentale interpretato dalla Corte: la modifica dell'art. 12 ha plasmato l'interesse ad agire e si applica ai processi pendenti; ha indicato i modi e i termini processuali (rimessione in termini, depositi fino all'udienza, art. 372 c.p.c.) per conformarsi alla nuova disciplina.
Corte Costituzionale, sent. n. 190 del 2023
Ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate contro l'art. 12, comma 4-bis, evidenziando la legittimità dell'intervento legislativo volto a ridurre i ricorsi e richiamando l'esigenza di un intervento normativo di sistema per migliorare il sistema della riscossione e delle notifiche.
Massime di principio
- Dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis d.P.R. 602/1973, l'impugnazione diretta di ruolo e cartella è ammessa solo se il ricorrente dimostra un interesse qualificato previsto dalla norma (es. pregiudizio in procedure d'appalto, riscossioni da soggetti pubblici che incidono su verifiche, perdita di benefici amministrativi). In assenza di tale interesse il ricorso è inammissibile.
- Nei processi pendenti il giudice può applicare la novella: il ricorrente deve tempestivamente adeguare la propria strategia (rimessione in termini, deposito documentale entro i termini processuali ammessi, deduzione dell'interesse qualificato) oppure il giudizio rischia l'inammissibilità.
- La prova della regolarità della notifica è in capo al concessionario della riscossione; la copia 'conforme' degli avvisi A/R ha valore probatorio, ma se la parte opponente ne disconosce la conformità possono sorgere questioni sulla necessità di querela di falso o dell'esibizione degli originali ordinata dal giudice.
- Il giudice d'appello può ordinare l'esibizione di originali e copie anche oltre il primo grado, ma la produzione tardiva non risolve automaticamente la questione dell'ammissibilità del ricorso quando la normativa sopravvenuta richiede un interesse specifico.
- In caso di disconoscimento documentale il ricorrente deve valutare se proporre querela di falso (se rilevante) o dedurre altri elementi di fatto che provino l'irregolarità della notifica; in mancanza di prova alternativa e senza interesse qualificato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Quando intervengono novità normative o giurisprudenziali rilevanti, la compensazione integrale delle spese è una possibilità concreta ed è stata applicata in presenza di tale novità.
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