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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2587/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza della Corte d'appello che aveva ammesso l'appello incidentale proposto dalla società Terme di Geraci Siculo nei loro confronti, nonostante l'integrazione del contraddittorio fosse avvenuta dopo il decorso del termine per impugnare; deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 332 e 334 c.p.c. perché le domande risarcitorie proposte contro Comune, Sindaco e funzionario erano tra loro scindibili (art. 332) e non inscindibili (art. 331), per cui non poteva operare la disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva prevista dall'art. 334 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale (relativi alla scindibilità delle domande e alla conseguente inammissibilità dell'appello incidentale tardivo della società Terme nei confronti di Vienna e Sacco), assorbendo il terzo motivo; ha quindi dichiarato inammissibile l'appello incidentale della Terme rispetto a Vienna e Sacco e ha cassato senza rinvio le statuizioni relative alle domande risarcitorie formulate contro i due amministratori. Ha inoltre accolto il sesto motivo del ricorso incidentale del Comune (sul punto dell'ottavo motivo di appello che era stato ritenuto genericamente inammissibile dalla Corte d'appello) e ha cassato con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, perché riesamini l'ottavo motivo relativo alle domande riconvenzionali (risoluzione dei contratti del 1984/1986 e della convenzione di lottizzazione del 1987, condanna al rilascio dei fondi e risarcimento danni). In conseguenza, la società Terme è stata condannata al pagamento delle spese di appello e di legittimità nei confronti di Vienna e Sacco; sulle ulteriori spese si pronuncerà la Corte d'appello in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    art. 331, art. 332, art. 334, art. 327, art. 353, art. 360, art. 374, art. 382, art. 342, art. 112, art. 1158, art. 1159, art. 2909, art. 2730, art. 2735

    Gli artt. 331 e 332 disciplinano l'integrazione del contraddittorio rispettivamente per cause inscindibili e scindibili; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 332 (scindibilità), escludendo l'operatività dell'art. 334 che consente impugnazione incidentale tardiva solo nell'ipotesi di integrazione ai sensi dell'art. 331. Altre norme citate attengono a profili di competenza, prescrizione/usucapione e oneri probatori.

  • Legge regionale Sicilia n. 28/2000

    La norma disciplina la legittimazione di aree gravate da uso civico e la loro acquisizione al patrimonio disponibile comunale; è elemento fattuale rilevante nella disputa sulla titolarità dei terreni, ma non ha mutato la natura civile delle pretese di natura contrattuale dedotte dalla società.

  • D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)

    art. 7, art. 30, art. 133

    Citate dal Comune per sostenere la devoluzione delle questioni alla giurisdizione amministrativa; la Corte ha invece richiamato il criterio di individuazione della giurisdizione basato sul petitum sostanziale e sulla causa petendi, ritenendo le domande essenzialmente civili (contrattuali) e quindi devolute al giudice ordinario.

  • Legge 1766/1927

    Riferimento storico su competenze in materia di usi civici; non ha trovato decisivo rilievo per l'esito, essendo prevalsa la valutazione della natura civilistica delle domande.

Massime di principio

  • Quando le domande proposte contro più soggetti hanno cause petendi autonome e non sono strutturalmente interrelate (responsabilità di indirizzo vs gestione tecnica, rapporti diversi), si è in presenza di cause scindibili e si applica l'art. 332 c.p.c.; l'integrazione del contraddittorio in tal caso non abilita l'applicazione dell'art. 334 (impugnazione incidentale tardiva).
  • La valutazione della giurisdizione si basa sul petitum sostanziale e sulla causa petendi (natura intrinseca della posizione dedotta), non sulla forma con cui le parti qualificano le domande; azioni dirette a far valere diritti contrattuali rimangono di competenza del giudice ordinario anche se riguardano atti amministrativi di cornice.
  • Per rendere ammissibile un motivo di appello che contesta la valutazione probatoria del primo grado è sufficiente indicare i punti sui quali si chiede il riesame; l'appello non deve necessariamente contenere una completa rielaborazione critica delle valutazioni già compiute, ma il motivo non può essere trattato con motivazioni meramente apparenti.
  • Il giudice d'appello non può dichiarare un motivo 'genericamente' inammissibile senza aver valutato se l'atto di impugnazione enuncia sufficientemente i punti di riesame delle risultanze istruttorie; la mancanza di esame può determinare cassazione con rinvio.
  • La sovrapposizione di questioni di uso civico/diritti demaniali con controversie sulla validità di atti di compravendita richiede una attenta delimitazione della causa petendi per stabilire correttamente la giurisdizione competente.

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