Cassazione Civile, Sentenza n. 2589/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che ha negato l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 8, comma 1-bis, d.l. 25/9/2001, n. 351 (convertito), con riferimento al conferimento al fondo comune di investimento immobiliare chiuso di un complesso di 'stand' (diritto di superficie). La ricorrente deduceva: (i) erronea qualificazione dei rapporti con gli operatori ortofrutticoli come non assimilabili a contratti di locazione; (ii) errata interpretazione della norma agevolativa, che a suo avviso avrebbe dovuto essere estesa analogicamente alla fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del merito avesse fondato la decisione, in via principale, sulla mancanza della prova della 'prevalenza' degli immobili locati al momento dell'apporto, elemento sostanziale richiesto dall'art. 8, comma 1-bis. Le censure portate in cassazione attaccavano valutazioni di fatto (apprezzamento della planimetria e qualificazione dei contratti) che sono insindacabili in sede di legittimità; inoltre la ricorrente non ha efficacemente censurato la rationes decidendi non contestata. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 8, comma 1-bis, d.l. 25 settembre 2001, n. 351 (conv. con L. 410/2001)
«Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi ... costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi ... agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ... La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004».
La norma richiede che la maggioranza quantitativa degli immobili conferiti sia locata al momento dell'apporto; il beneficio fiscale dipende dalla prevalenza numerica degli immobili locati.
art. 37, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Indica il regime dei fondi immobiliari chiusi cui si riferisce l'art. 8; richiamato per definire l'ambito soggettivo della agevolazione.
art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986
Individua gli atti per i quali trovano applicazione le imposte di registro agevolate in caso di conferimenti che rientrano nell'art. 8, comma 1-bis.
art. 10, comma 2, del testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Richiamato come parte del complesso normativo che disciplina le agevolazioni tributarie collegate agli apporti ai fondi immobiliari.
art. 12, secondo comma, disposizioni preliminari cod. civ.
Richiamato nella doglianza relativa alla qualificazione dei rapporti giuridici relativi agli immobili (dotazione probatoria e natura dei contratti).
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
Richiamati in relazione ai mezzi di impugnazione in cassazione: n.3 per vizio di motivazione e n.5 per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto le censure attinenti a valutazioni di fatto insindacabili e non inquadrabili nei motivi ammessi.
art. 116, cod. proc. civ.
Richiamato nei termini dell'onere e dell'apprezzamento della prova rimessi al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Riferimento procedurale relativo al contributo unificato e alla possibilità di versamento dell'ulteriore importo da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione dell'art. 8, comma 1-bis, è necessario provare che la pluralità di immobili conferiti sia prevalentemente locata al momento dell'apporto: la prevalenza è quantitativa e va dimostrata con chiara e specifica documentazione.
- La prova deve essere specifica e decifrabile: non basta produrre un gran numero di contratti; bisogna indicare chiaramente quali unità siano locate, la loro estensione rispetto al complesso e dimostrare che costituiscano la maggioranza degli immobili conferiti.
- La qualificazione funzionale dei rapporti (locazione vs. concessione o convenzione) può essere determinante, ma la valutazione rimane rimessa al giudice di merito e non è facilmente sindacabile in cassazione.
- In cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione delle valutazioni di fatto e della valutazione della prova compiute dal giudice di merito, se non con i limiti rigidi dell'art. 360, n. 5 (omesso esame di fatto decisivo) dimostrando specificamente l'omissione.
- Se la sentenza impugnata poggia su più motivazioni autonome (rationes decidendi), il ricorrente deve censurare tutte le motivazioni decisive; l'omessa censura di una ragione decisiva rende il ricorso inammissibile.
- In caso di dubbi sulla natura dei contratti (es. subconcessione, convenzione, locazione), è opportuno allegare e organizzare la documentazione in modo che sia chiaro l'oggetto del rapporto e la porzione di bene effettivamente locata alla data dell'apporto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2582/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2585/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2587/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2588/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2593/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2598/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →