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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2593/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia notificò a Lamberti un avviso di accertamento per il 2006 ritenendo non dichiarati maggiori redditi e Iva in ragione di schemi fraudolenti (missing trader/interposizione) emersi da verifiche su Copla s.r.l.; il contribuente non esibì la documentazione contabile richiesta via questionario, rispondendo che i documenti erano stati consegnati a Petru Lalescu Lozici e che l'azienda era stata ceduta alla LAM s.r.l.; l'Ufficio, ritenendo l'esibizione omessa e la cessione fittizia, determinò il reddito ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis) d.P.R. 600/1973 quantificandolo al 10% delle operazioni attive (e recuperando IVA e IRPEF e IRAP). Il contribuente impugnò in CTP e CTR senza successo e poi ricorse in Cassazione con plurimi motivi (raddoppio dei termini, nullità motivazionale, legittimità dell'accertamento induttivo, obbligo del contraddittorio, quantificazione percentuale del reddito).

La decisione

La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto infondati la maggior parte dei motivi e ha confermato la legittimità dell'accertamento induttivo e dell'utilizzo dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis) e del raddoppio dei termini (ai fini di IRPEF e IVA) perché emersevano elementi che facevano sorgere l'obbligo di denuncia penale; tuttavia ha accolto il ricorso limitatamente alla ripresa IRAP ritenendo che il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP, con conseguente cassazione della sentenza impugnata rispetto a tale profilo e rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio e per la determinazione delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 39 comma 2 lett. d-bis

    possibilità di determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti e di prescindere dalle scritture contabili quando il contribuente non dia seguito agli inviti di esibizione

    La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo ai sensi di questa norma quando il contribuente è risultato inadempiente all'obbligo di esibizione e le indagini hanno evidenziato elementi (es. fittizietà della cessione) che giustificano l'uso di dati e notizie acquisiti dall'Ufficio.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 43 comma 3

    raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia

    La Corte conferma che il raddoppio opera automaticamente quando emergono seri indizi che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale ai sensi del d.lgs. n.74/2000; non è necessaria l'effettiva presentazione della denuncia né rilevano gli esiti penali, salvo uso pretestuoso della norma. Tuttavia il raddoppio non si applica all'IRAP.

  • d.lgs. n. 74/2000

    delitti tributari previsti dal decreto (richiamati quale parametro per l'obbligo di denuncia)

    La Corte richiama che l'esistenza di seri indizi di reati previsti dal d.lgs. 74/2000 è il presupposto oggettivo per il raddoppio dei termini di accertamento.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 55 e art. 57 comma 3

    facoltà dell'Amministrazione di utilizzare dati e notizie comunque raccolti e raddoppio dei termini IVA

    Analogamente all'imposta sui redditi, per l'IVA l'amministrazione può ricorrere a dati acquisiti e beneficiare del raddoppio termini se sussistono gli elementi obbliganti la denuncia penale.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 32 e art. 38

    art.32: invio questionari e richiesta di esibizione di documenti; art.38: accertamento sintetico (richiamati nel dibattito sul contraddittorio)

    La Corte distingue tra accertamento induttivo puro e accertamento sintetico: l'obbligo del contraddittorio preventivo si applica in modo differenziato e non è automatico per ogni indagine a tavolino; l'omissione del contraddittorio rende invalido l'atto solo se il contribuente dimostra quali argomenti concreti avrebbe prodotto.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7

    richiami al principio del contraddittorio e alle garanzie del contribuente

    La Corte conferma il valore costituzionale del diritto al contraddittorio ma ne riconosce limiti di applicazione nell'ambito degli accertamenti induttivi 'puri', compatibilmente con proporzionalità ed effettività del diritto di difesa.

  • Codice civile, art. 2220

    obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni

    Richiamato per affermare l'obbligo civilistico dell'imprenditore di conservare le scritture contabili, che non esonera dalla responsabilità chi non esibisce i documenti richiesti dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Se il contribuente non risponde ai questionari o non esibisce le scritture contabili richieste, l'Ufficio può legittimamente procedere all'accertamento induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973 basandosi su dati e notizie comunque raccolti; la mancata esibizione ingenera sospetto e può giustificare presunzioni anche se non dotate dei requisiti civili di gravità/precisione/concordanza.
  • Il 'raddoppio dei termini' per l'accertamento (art.43 d.P.R. 600/1973) opera quando emergono elementi che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale per i reati tributari del d.lgs. 74/2000; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata né che il procedimento penale produca condanna, salvo che l'uso della causa di raddoppio sia manifestamente strumentale.
  • Il raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP: l'Amministrazione non può avvalersi del termine raddoppiato per riaprire o estendere accertamenti relativi all'IRAP, perché le violazioni non prevedono sanzioni penali correlate.
  • L'obbligo del contraddittorio preventivo non sussiste in modo assoluto per ogni accertamento induttivo 'a tavolino'; va valutato caso per caso: la mancata attivazione del contraddittorio invalida l'atto solo se il contribuente dimostra quali specifiche ragioni avrebbe addotto e che la loro non considerazione ha leso il diritto di difesa in modo concreto.
  • Nella quantificazione induttiva del reddito l'Amministrazione può utilizzare indicatori di settore o rapporti (es. rapporto acquisti/volume d'affari) e il giudice può confermare tale quantificazione purché la motivazione sia comprensibile e il metodo esplicitato; il contribuente deve contestare in modo circostanziato la scelta dei parametri per impugnare efficacemente l'accertamento.
  • In giudizio di legittimità la Corte di Cassazione non riesamina valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice di merito; i vizi di motivazione devono rendere incomprensibile il percorso decisorio per essere utilmente censurati.

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