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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12513 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a maggiori imposte IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 2000 e 2001, contestando principalmente la validità e il perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento presupposti, la tempestività dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella, il contenuto della cartella, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, la mancata integrazione del contraddittorio e alcune questioni di legittimità costituzionale. In Cassazione ha proposto venti motivi, denunciando violazioni di legge, vizi motivazionali e nullità processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I motivi dal primo al diciottesimo sono stati dichiarati inammissibili, soprattutto per genericità, difetto di autosufficienza, mancata trascrizione degli atti rilevanti e formulazione di quesiti astratti, nonché perché alcuni motivi non coglievano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. I motivi diciannovesimo e ventesimo, relativi alla mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella, sono stati ritenuti infondati: per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 tale omissione non determinava l'invalidità della cartella. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 20.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 17

    Disciplinano, nel caso concreto, l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte. Le censure sulla tempestività del ruolo sono state dichiarate inammissibili per genericità e carenza di riferimenti fattuali.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Disciplina i termini di notifica della cartella di pagamento. Le contestazioni della contribuente sono state dichiarate inammissibili perché formulate in modo astratto e senza indicare puntualmente i fatti rilevanti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    È la disciplina principale richiamata dalla Corte per la notificazione degli avvisi di accertamento tributari. La ricorrente non aveva indicato adeguatamente tale disposizione né aveva trascritto la relata e l'avviso di ricevimento necessari per verificare il vizio denunciato.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Regola la notificazione in caso di irreperibilità o assenza del destinatario. La ricorrente sosteneva che la CTR avesse erroneamente applicato la disciplina della notifica a mezzo posta e della compiuta giacenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 149 e legge n. 890 del 1982, art. 8

    Riguardano la notificazione a mezzo posta e il perfezionamento mediante compiuta giacenza. La Corte non ha esaminato nel merito la corretta applicazione di tali norme, poiché i motivi non contenevano gli atti necessari alla verifica.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    Consente, e non impone necessariamente, l'impugnazione dell'atto presupposto insieme all'atto successivo quando il primo non sia stato validamente notificato. Il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile perché la CTR aveva richiamato tale possibilità solo ad abundantiam, senza fondarvi la decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 53 e 61

    Riguardano il litisconsorzio e il procedimento di appello tributario. La Corte ha escluso che l'impugnazione della cartella imponesse, in via generale, un litisconsorzio necessario tra Agenzia delle Entrate e concessionario della riscossione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2

    Prevede requisiti informativi degli atti tributari, tra cui l'indicazione del responsabile del procedimento. Per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, la mancata indicazione non comportava l'invalidità della cartella.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge n. 31 del 2008

    Ha disciplinato gli effetti della mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle. La Corte ha richiamato la sentenza costituzionale n. 58 del 2009, secondo cui la disciplina non viola i parametri costituzionali invocati.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla legge n. 156 del 2005

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla contribuente non è stata esaminata come vizio motivazionale, poiché l'omessa pronuncia su una questione costituzionale deve essere eventualmente dedotta con modalità diverse.

  • Codice di procedura civile, artt. 366-bis, 360, 370 e 378

    La Corte ha applicato le regole sull'autosufficienza del ricorso per Cassazione, sulla necessità di quesiti di diritto specifici e risolutivi, sui termini del controricorso e sul deposito delle memorie. La violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza ha determinato l'inammissibilità della maggior parte dei motivi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione non è sufficiente formulare contestazioni generiche o chiedere una pronuncia astratta: occorre indicare con precisione il fatto controverso, la norma violata, la decisività della censura e la parte specifica della sentenza impugnata.
  • Quando si contesta la validità di una notificazione, è necessario trascrivere o riprodurre nel ricorso la relata, l'avviso di ricevimento e gli altri documenti indispensabili, indicando le date e le modalità concrete della notifica.
  • La disciplina applicabile alla notifica deve essere individuata in base alla modalità effettivamente utilizzata: notifica eseguita dal messo notificatore e notifica a mezzo posta possono avere regole e momenti di perfezionamento differenti.
  • La contestazione della decadenza dell'Amministrazione per iscrizione a ruolo o notifica della cartella deve indicare puntualmente le date degli atti, il termine applicabile e il calcolo che dimostra il superamento del termine; senza tali elementi la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • L'impugnazione della cartella non comporta automaticamente il litisconsorzio necessario tra Agenzia delle Entrate e concessionario della riscossione: occorre distinguere i vizi propri della cartella dai vizi dell'accertamento o della pretesa tributaria.
  • Un'argomentazione svolta dal giudice solo in via aggiuntiva, senza costituire la ragione effettiva della decisione, non può essere utilmente censurata in Cassazione se il motivo non colpisce la ratio decidendi principale.
  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella non determina necessariamente l'invalidità dell'atto, soprattutto per i ruoli anteriori alla disciplina legislativa applicabile dal 1° giugno 2008.
  • La soccombenza in Cassazione può comportare, oltre al rigetto del ricorso, la condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite.

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