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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12519 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dall’avviso di accertamento notificato il 26 novembre 2002 per l’anno d’imposta 1999, con cui l’Ufficio aveva recuperato IVA e IRAP contestando l’utilizzo di fatture d’acquisto ritenute sospette o relative a operazioni inesistenti e la mancata reperibilità delle attrezzature acquistate. Era stato inoltre recuperato un contributo di lire 228.040.000, erogato ai sensi della legge n. 488 del 1992 e asseritamente non contabilizzato. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Napoli e dell’appello da parte della Commissione tributaria regionale della Campania (sentenza n. 35/31/2008, depositata il 10 marzo 2008), la società ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo articolato in censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché di vizio di motivazione. In sostanza, sosteneva che fatture e pagamenti provassero i costi e che spettasse all’Amministrazione dimostrarne l’inesistenza o la falsità, non bastando semplici sospetti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le contestazioni fiscali. La sentenza impugnata era soggetta, ratione temporis, all’art. 366-bis c.p.c.; i quesiti erano cumulativi e confondevano censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, senza indicare separatamente e con precisione i rispettivi errori. Mancava inoltre un autonomo e specifico momento di sintesi del fatto controverso per la censura motivazionale, mentre i quesiti di diritto non individuavano le parti della decisione criticate né la regola applicata e quella alternativa proposta: miravano invece a ottenere una nuova valutazione di merito. Nessuna statuizione sulle spese di Cassazione, poiché l’Agenzia non si è costituita; le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La pronuncia non decide quindi se le fatture e i costi fossero effettivi.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    In particolare, il "momento di sintesi" (o "quesito di fatto") che deve corredare, a pena di inammissibilità, i motivi riconducibili all'art. 360 c.p.c., comma 1, deve consistere in un passaggio espositivo distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo - ossia un quid pluris rispetto all'illustrazione del mezzo - finalizzato ad individuare, chiaramente e sinteticamente, il fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento al quale la motivazione si assume omessa, o insufficiente, o contraddittoria, con specifica segnalazione delle ragioni per le quali la motivazione risulta inidonea a giustificare la decisione.

    Per le sentenze assoggettate ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., la censura motivazionale doveva contenere un momento di sintesi autonomo, chiaro e specifico, che individuasse il fatto decisivo e spiegasse perché la motivazione fosse inadeguata; la sua mancanza comportava l’inammissibilità.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Per questo, i motivi di ricorso fondati sulla violazione di norme di diritto e quelli fondati su difetti motivazionali devono essere sorretti da quesiti separati, quand'anche si denunzino con un unico articolato motivo d'impugnazione i corrispondenti vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto.

    Le censure per violazione di legge e quelle per vizio motivazionale devono essere distinguibili e sostenute da quesiti separati; non è consentito accorpare profili eterogenei in modo generico o confuso.

  • Art. 2697 c.c.

    La disposizione è citata dalla contribuente per contestare la ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte non ne valuta l’applicazione sostanziale: dichiara inammissibile il ricorso per l’inadeguata formulazione delle censure e dei quesiti.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    La società li invoca in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte non decide se fatture e pagamenti dimostrassero i costi: rileva che il ricorso non formula censure di legittimità specifiche e ammissibili.

  • Art. 58, comma 5, legge 18 giugno 2009, n. 69

    la sentenza impugnata, in quanto pubblicata in data 10.3.2008 - ossia nel periodo compreso tra il 2 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, intercettato dalla disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 - è soggetta al regime dell'art. 366-bis c.p.c., vigente ratione temporis (e poi abrogato)

    La norma transitoria determina l’applicazione dell’art. 366-bis c.p.c. alle sentenze pubblicate nel periodo indicato; per questa ragione i requisiti formali dei quesiti e del momento di sintesi erano applicabili al ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure devono identificare con precisione l’errore attribuito alla sentenza impugnata: la Corte non può ricostruire autonomamente doglianze confuse o generiche.
  • Quando il regime processuale applicabile richiede quesiti specifici, i motivi per violazione di legge e quelli per vizio motivazionale vanno formulati separatamente; la censura motivazionale deve inoltre indicare il fatto decisivo e spiegare puntualmente l’inadeguatezza della motivazione.
  • Il ricorso per Cassazione non è un nuovo giudizio di merito: non consente di chiedere soltanto una diversa valutazione delle prove o di sostituire la ricostruzione dei fatti preferita dalla parte a quella del giudice d’appello.
  • Una pronuncia di inammissibilità per difetti di formulazione non conferma nel merito la fondatezza dell’accertamento fiscale né risolve la questione sostanziale sull’effettività dei costi; lascia ferma la decisione impugnata per ragioni processuali.

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