Sentenza del 17/06/2015 n. 12514 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al 2000. L’avviso, emesso dopo una verifica svolta nel 2005, rettificava i redditi da lavoro dipendente e da fabbricati e contestava al contribuente l’esercizio non dichiarato dell’attività imprenditoriale di affittacamere in sette appartamenti, con conseguente determinazione di reddito d’impresa, maggiore IRPEF e volume d’affari IVA. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato la mancanza assoluta di motivazione della sentenza d’appello, che non avrebbe spiegato perché respingeva le censure dell’Ufficio. Con il secondo ha lamentato l’insufficienza della valutazione degli elementi che indicavano lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, anche prima del 15 ottobre 2003, data del certificato di agibilità e dell’avvio dell’attività intestata alla moglie. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto apparente la motivazione della CTR: il riferimento al fatto che il verbale della Guardia di finanza descrivesse i luoghi nel 2005 e non provasse storicamente la situazione degli anni precedenti non spiegava adeguatamente il rigetto delle specifiche argomentazioni dell’Ufficio, che riguardavano anche il periodo anteriore al 15 ottobre 2003 e gli elementi raccolti in verifica. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa a un’altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata decisa nel merito la sussistenza dell’attività di affittacamere né la fondatezza dell’accertamento.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione delle sentenze e nullità per motivazione apparente; norma processuale specifica non indicata nel testo
L'inosservanza dell'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge", e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile, la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, integrando, così la c.d. motivazione apparente.
La sentenza è nulla quando la motivazione manca radicalmente o consiste in argomentazioni che non permettono di comprendere la ragione concreta della decisione; tale vizio è deducibile in cassazione come violazione di legge.
Massime di principio
- Il giudice d’appello deve confrontarsi con le specifiche censure e gli elementi rilevanti dedotti dalle parti, rendendo riconoscibile la ragione per cui li accoglie o li respinge. Una motivazione generica o che non affronti il nucleo delle contestazioni può risultare apparente.
- Quando l’accertamento riguarda un periodo passato e la verifica è stata eseguita successivamente, il giudice deve valutare in modo motivato la rilevanza temporale degli elementi disponibili e confrontarsi con le prove riferite agli anni oggetto di accertamento; non basta richiamare la data dell’accesso per escluderne il valore storico.
- La cassazione per difetto di motivazione non determina automaticamente l’accoglimento dell’accertamento fiscale: se la decisione è cassata con rinvio, la controversia sul merito deve essere riesaminata dal giudice indicato dalla Corte.
- Se un motivo di ricorso è accolto e ciò comporta la cassazione della sentenza, gli ulteriori motivi che non occorre esaminare possono essere dichiarati assorbiti.
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