Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12516 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per un unico motivo la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello e confermato la cartella di pagamento relativa all’IRPEF 2003. A seguito del controllo formale previsto dall’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, era stata rilevata una divergenza tra le ritenute dichiarate e quelle risultanti agli uffici. E.F. sosteneva che la certificazione del sostituto d’imposta non fosse condizione indispensabile per scomputare le ritenute e che fosse possibile provarle, ad esempio, con le fatture; altrimenti, in caso di ritenute non certificate, si sarebbe potuta verificare una doppia imposizione. Contestava inoltre, in sostanza, che lo scomputo dipendesse dall’effettivo versamento delle somme trattenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la certificazione non è necessariamente l’unico mezzo per ottenere lo scomputo, ma che nel caso concreto mancava la prova dell’effettivo versamento delle ritenute operate sui compensi pagati dall’INPS: le sole fatture emesse dal professionista non dimostravano tale pagamento. Il contribuente era tenuto a pagare l’imposta e poteva essere obbligato in solido con il sostituto per le ritenute non effettuate o non versate. La censura è stata ritenuta anche carente di autosufficienza, perché il ricorso menzionava ulteriori titoli bancari senza descriverne il contenuto, impedendo di verificare la contestazione della valutazione probatoria. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter

    In sede di controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter gli uffici finanziari "possono infatti escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui al D.P.R. n. 605 del 1973, art. 20, comma 3 o dalle certificazioni richieste dai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi".

    Nel controllo formale gli uffici possono disconoscere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute quando non risultino dalle dichiarazioni, comunicazioni o certificazioni previste, oppure risultino in misura inferiore a quella dichiarata dal contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25

    Il giudice di merito non ha affermato che la detta certificazione del sostituto d'imposta costituisca la condicio sine qua non per godere dello scomputo delle ritenute, ma ha correttamente ricordato che obbligato al pagamento dell'imposta, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25 è il lavoratore autonomo, nei cui confronti il sostituto che ha operato la ritenuta ha l'obbligo di rivalsa, mentre a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 35 il sostituito è obbligato in solido con il sostituto per le imposte per le quali non sono state effettuate o non sono state versate le ritenute d'acconto.

    Il lavoratore autonomo resta obbligato al pagamento dell’imposta; il sostituto che abbia operato la ritenuta deve esercitare la rivalsa nei suoi confronti. La sentenza precisa inoltre che la certificazione non è, in assoluto, l’unico presupposto per lo scomputo, ma la pretesa deve essere adeguatamente provata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 35

    Il giudice di merito non ha affermato che la detta certificazione del sostituto d'imposta costituisca la condicio sine qua non per godere dello scomputo delle ritenute, ma ha correttamente ricordato che obbligato al pagamento dell'imposta, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25 è il lavoratore autonomo, nei cui confronti il sostituto che ha operato la ritenuta ha l'obbligo di rivalsa, mentre a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 35 il sostituito è obbligato in solido con il sostituto per le imposte per le quali non sono state effettuate o non sono state versate le ritenute d'acconto.

    Il contribuente sostituito è obbligato in solido con il sostituto per le imposte relative a ritenute che non siano state effettuate o versate; la sola circostanza che una somma sia stata fatturata o trattenuta non prova il versamento all’erario.

Massime di principio

  • La certificazione del sostituto non è necessariamente l’unico mezzo per dimostrare le ritenute; tuttavia, il contribuente deve provare in modo adeguato i fatti che giustificano lo scomputo, in particolare l’effettivo versamento quando questo è contestato.
  • Fatture che documentano compensi o prestazioni non dimostrano, da sole, che le ritenute siano state versate all’erario. Occorrono elementi probatori idonei e pertinenti alla circostanza contestata.
  • Il contribuente non può fondare lo scomputo sulla sola esistenza di somme trattenute se non risulta che le ritenute siano state effettuate o versate; per le ritenute non effettuate o non versate può operare la responsabilità solidale prevista dalla legge.
  • Nel ricorso per cassazione, se si contesta la valutazione dell’inidoneità di documenti, occorre indicarne con precisione contenuto e rilevanza: il mero richiamo a documenti non descritti può rendere la censura inammissibile per difetto di autosufficienza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.