Sentenza del 17/06/2015 n. 12512 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva gli interessi anatocistici sugli interessi moratori relativi al tardivo rimborso dell’IVA 1987. Il rimborso era stato effettuato il 20 novembre 1991 e gli interessi moratori, maturati dal 31 maggio 1988 al 20 novembre 1991, erano stati pagati dall’Amministrazione il 14 maggio 1998 per L. 1.197.605.000. Dopo la richiesta del 27 dicembre 2001 e il silenzio-rifiuto, la CTP di Roma aveva respinto il ricorso; la CTR del Lazio, con sentenza n. 125/36/07 depositata il 9 luglio 2007, lo aveva invece accolto in parte, riconoscendo gli interessi anatocistici al tasso legale per il periodo 20 novembre 1991-25 maggio 1998. L’Agenzia ha impugnato tale decisione in cassazione: col primo motivo ha contestato i presupposti dell’art. 1283 c.c., sostenendo che gli interessi moratori erano già stati pagati prima della domanda giudiziale; col secondo ha denunciato l’insufficiente motivazione per la mancata considerazione di una precedente sentenza della CTP di Roma.
La decisione
La Cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità: l’Avvocatura dello Stato poteva rappresentare l’Agenzia senza procura ad litem; il ricorso era tempestivo, considerato il termine lungo comprensivo della sospensione feriale, e non era provata la notifica della sentenza necessaria a far decorrere il termine breve. Nel merito, ha accolto il primo motivo: gli interessi moratori erano stati integralmente pagati nel 1998, quindi, quando nel 2002 fu proposta la domanda giudiziale di anatocismo, non sussistevano più un credito principale esigibile né la mora; la richiesta amministrativa del 13 luglio 1995, essendo una dichiarazione unilaterale e solo eventuale, non equivaleva alla domanda giudiziale prevista dall’art. 1283 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la precedente sentenza invocata era inconferente e il ricorso non ne riportava il contenuto, difettando di autosufficienza. La Corte ha cassato senza rinvio in senso processuale e deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della società; ha condannato Page Europa alle spese di cassazione, liquidate in Euro 21.000 oltre spese prenotate a debito, e ha compensato le spese delle fasi di merito.
Norme richiamate
L'art. 1283 c.c., stabilisce che "...gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".
L’anatocismo richiede interessi principali scaduti e dovuti da almeno sei mesi e una specifica domanda giudiziale, oppure una convenzione successiva alla scadenza. La domanda giudiziale è anche il termine iniziale degli interessi sugli interessi. Una richiesta amministrativa unilaterale, ipotetica o eventuale non la sostituisce; inoltre, gli interessi secondari non sono dovuti se, al momento della domanda, gli interessi principali sono già stati pagati e la mora è cessata.
Tale limitazione è realizzata sia prevedendo il controllo giurisdizionale sulla produzione di interessi sugli interessi, sia attribuendo alla domanda giudiziale, non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari, (sul punto ampiamente la ricordata sentenza Cass. n. 4830/2004).
La produzione automatica di interessi sui crediti liquidi ed esigibili è limitata, per gli interessi scaduti, dalla disciplina speciale dell’art. 1283 c.c.; per l’anatocismo è necessario il controllo giudiziale o una convenzione conforme ai requisiti di legge.
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72; R.D. n. 1611 del 1933, artt. 43 e 45; art. 1, comma 2
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di mandato conferito, alla Agenzia delle entrate è infondata, giacchè le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, possono avvalersi, secondo la disciplina di cui al R.D. n. 1611 del 1933, artt. 43 e 45, e art. 1, comma 2, e del relativo protocollo d'intesa, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato che, in forza di tali disposizioni, si pone con detta Agenzia in un rapporto organico di rappresentanza in giudizio, ben diverso da quello determinato dalla procura "ad liteni" che trova fondamento nell'"intuitus fiduciae" e nella personalità della prestazione.
Le Agenzie fiscali possono essere rappresentate in giudizio dall’Avvocatura dello Stato in forza di un rapporto organico di rappresentanza, senza la procura ad litem richiesta per un rapporto di mandato fiduciario.
Infondata è altresì l'eccezione di tardività del ricorso in quanto, essendo stata depositata la sentenza il 09.07.2007, il c.d.termine "lungo" per l'impugnazione scadeva il 09.10.2008 e non, come ritenuto dall'intimata, l'08.10.2008, poichè il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, da aggiungere al termine annuale, è di quarantasei giorni come previsto dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, per complessivi un anno e quarantasei giorni.
Nel calcolo del termine lungo d’impugnazione applicabile nel caso concreto, la sospensione feriale era di quarantasei giorni e andava aggiunta al termine annuale.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
"La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle vantazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione".
Il vizio di motivazione sussiste solo se il giudice abbia omesso elementi potenzialmente decisivi o se manchi un percorso logico riconoscibile; non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
Massime di principio
- Per ottenere interessi anatocistici, il creditore deve dimostrare che gli interessi principali sono scaduti, esigibili e dovuti da almeno sei mesi e deve proporre una specifica domanda giudiziale, salvo che vi sia una convenzione stipulata dopo la loro scadenza.
- Una richiesta presentata all’Amministrazione, anche se menziona gli interessi anatocistici o preannuncia un’impugnazione, non equivale alla domanda giudiziale richiesta dall’art. 1283 c.c.; in assenza di convenzione, gli interessi secondari decorrono dalla domanda giudiziale.
- Se gli interessi principali sono stati integralmente pagati prima della domanda giudiziale, e la mora è quindi cessata, non sussiste il presupposto per riconoscere gli interessi anatocistici richiesti successivamente.
- Nel ricorso per cassazione, la censura relativa alla mancata considerazione di una precedente decisione deve riportarne il contenuto e spiegare la sua rilevanza; altrimenti può risultare inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La contestazione della motivazione non può limitarsi a contrapporre la propria lettura degli elementi di causa: deve indicare un’omissione decisiva o una carenza logica effettiva della sentenza.
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