Sentenza del 17/06/2015 n. 12515 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L.C. aveva impugnato l'avviso di accertamento del reddito di partecipazione per il 1998, conseguente all'accertamento del reddito della GIM per lo stesso anno. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riconosciuto che l'accertamento del reddito sociale e quello imputato ai soci sono unitari e richiedono la partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci, ma aveva dichiarato nullo il giudizio senza rinviare al primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, sostanzialmente lamentando la violazione delle regole processuali sulla rimessione della causa al giudice di primo grado: accertata la mancata partecipazione di alcuni litisconsorti necessari, la CTR avrebbe dovuto annullare il processo e rimettere la causa alla Commissione tributaria provinciale affinché fosse integrato il contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, salvo questioni personali del singolo socio, la controversia relativa all'accertamento del reddito di una società di persone e alla sua imputazione ai soci coinvolge inscindibilmente società e tutti i soci: il giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti necessari è nullo. Ha però cassato la sentenza della CTR perché, dopo aver rilevato la nullità, questa non aveva rimesso la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio e la prosecuzione valida del processo. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale; il dispositivo indica Napoli, mentre la motivazione indica Roma. Le spese del giudizio sinora svolto sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi
Il reddito delle società di persone è imputato ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, anche se non percepito; l'accertamento sociale e quello relativo ai redditi dei soci formano, di regola, un'unica fattispecie da trattare unitariamente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti, interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Quando il ricorso riguarda elementi comuni dell'accertamento della società di persone e dei soci, il giudice deve assicurare la partecipazione di tutti i soggetti interessati; la mancata integrazione del contraddittorio determina nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni fase.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b)
La norma è invocata dall'Agenzia per sostenere che, rilevata in appello la mancata partecipazione di litisconsorti necessari nel giudizio di primo grado, la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado. La Corte accoglie il ricorso perché la CTR aveva dichiarato la nullità senza disporre tale rinvio.
Codice di procedura civile, art. 354
È invocato insieme all'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992 a sostegno della rimessione al primo giudice dopo l'accertamento della nullità del processo per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari.
Massime di principio
- Nelle controversie sull'accertamento del reddito di una società di persone e sulla sua imputazione ai soci, società e soci sono normalmente litisconsorti necessari, perché la decisione riguarda elementi comuni della medesima obbligazione; restano fuori da questa regola le questioni esclusivamente personali del singolo socio.
- La mancata partecipazione anche di uno solo dei litisconsorti necessari comporta la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Se il giudice d'appello rileva che il primo grado si è svolto senza tutti i litisconsorti necessari, non basta dichiarare nullo il giudizio: occorre rimettere la causa al giudice di primo grado perché il contraddittorio sia integrato e il processo prosegua validamente.
- La decisione dispone il rinvio alla Commissione tributaria provinciale, ma contiene un'incongruenza sul luogo: la motivazione indica Roma e il dispositivo Napoli.
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