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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35574/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento per IVA 2004, sanzioni e interessi, emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione. In fatto, la pretesa traeva origine da una verifica svolta nei confronti di un’impresa individuale cessata e poi confluita in una società; la contribuente sosteneva di essere soggetto diverso rispetto al debitore del rapporto tributario. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello del concessionario, ritenendo che la cartella riguardasse un soggetto diverso dal destinatario dell’atto impositivo. In Cassazione l’Amministrazione deduceva: omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per non essersi la CTR espressa sul difetto di legittimazione passiva del concessionario; violazione degli artt. 10 e 14 d.lgs. 546/1992 per aver trattato una controversia che, secondo la ricorrente, doveva vedere come legittimato passivo solo l’ente impositore; ulteriore ultrapetizione per avere la CTR deciso su una questione non proposta; violazione dell’art. 2498 c.c. sostenendo che la trasformazione dell’impresa individuale in società di capitali avrebbe comportato continuità soggettiva e responsabilità della società per i debiti fiscali dell’impresa originaria. Il concessionario, con ricorso incidentale, contestava la regolazione delle spese, assumendo che l’annullamento della cartella per ragioni non a lui imputabili avrebbe dovuto comportare la condanna dell’ente impositore alle spese nei suoi confronti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi dell’Amministrazione perché la CTR aveva effettivamente annullato il ruolo per insussistenza dell’obbligazione tributaria verso il destinatario della cartella, cioè per un vizio sostanziale della pretesa, con conseguente legittimazione passiva dell’ente impositore e non del concessionario. Ha inoltre rigettato i motivi sulla pretesa continuità soggettiva tra impresa individuale e società, affermando che la costituzione di società con conferimento di azienda dell’impresa individuale integra un fenomeno traslativo e non successorio, al quale non si applica l’art. 2498 c.c.; i debiti e le irregolarità fiscali dell’impresa individuale restano quindi a carico del titolare originario e non si trasferiscono alla società conferitaria. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata in tema di compensazione delle spese per giusti motivi. Le spese sono state compensate tra le parti principali per reciproca soccombenza, ma la ricorrente principale è stata condannata a rifondere le spese alla società controricorrente; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato per il ricorrente incidentale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento è contestata non per vizi formali propri dell’atto esattoriale ma per l’inesistenza o insussistenza del credito tributario, il contraddittorio va instaurato nei confronti dell’ente impositore, titolare della pretesa sostanziale, mentre il concessionario della riscossione è mero soggetto incaricato della riscossione.
  • La costituzione di una società mediante conferimento dell’azienda già esercitata da impresa individuale non integra una trasformazione ai sensi dell’art. 2498 c.c., ma un fenomeno traslativo: i debiti e le irregolarità fiscali maturati nell’attività individuale non si trasferiscono automaticamente alla società conferitaria.
  • La disciplina della responsabilità del cessionario d’azienda è distinta da quella della trasformazione societaria e presuppone le condizioni specifiche dell’art. 2560 c.c.; non può essere utilizzata per affermare una successione generalizzata nei debiti fiscali dell’impresa originaria.
  • Il ricorso per cassazione incidentale è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a criticare una motivazione diversa o solo apparentemente coincidente.
  • La compensazione delle spese può essere mantenuta quando il giudice di merito la fonda su giusti motivi e la censura non attinge la reale base argomentativa della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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