Cassazione Civile, Ordinanza n. 09216/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso IRPEF relativa all'anno 2004, con cui il contribuente contestava la ritenuta d'acconto del 20% applicata sull'indennità di espropriazione percepita il 1 aprile 2008. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi non tassabili le somme corrisposte per fabbricati e aree di pertinenza; in appello la CTR ha invece accolto le ragioni dell'Ufficio, affermando che la somma era legittimamente assoggettata a ritenuta in quanto riconducibile all'art. 11 l. n. 413/1991, anche se i terreni espropriati erano occupati da fabbricati e anche se la liquidazione era avvenuta a seguito di transazione con la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: nullità della sentenza per asserita decisione prima della pubblica udienza; violazione di norme costituzionali; nullità per violazione del contraddittorio e dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 33 d.lgs. 546/1992; violazione/falsa applicazione dell'art. 1 l. n. 413/1992; violazione dell'art. 23 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Ha osservato che i motivi non indicavano il parametro dell'art. 360 c.p.c. e tendevano in sostanza a sollecitare un riesame del merito, estraneo al giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la nullità della sentenza della CTR, trattandosi di mero errore materiale nella data della deliberazione e non essendo stata dimostrata alcuna violazione del contraddittorio o omissione della richiesta di trattazione in pubblica udienza. Nel merito ha confermato la correttezza della tassazione, richiamando l'art. 11 l. n. 413/1991, confluito nell'art. 35 d.P.R. n. 327/2001, che assoggetta a imposta anche le somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni illegittime e prevede la ritenuta del 20% sulle plusvalenze da esproprio per i soggetti non esercenti impresa. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere ricondotti a specifici vizi denunciabili in cassazione; la mancanza di tale indicazione è indice di inammissibilità e la Corte non può trasformare censure di merito in motivi di legittimità.
La dedotta violazione del contraddittorio non è stata ritenuta sussistente, poiché la sentenza impugnata dava conto delle controdeduzioni della parte contribuente.
La doglianza relativa alla trattazione e alla decisione del giudizio tributario è stata disattesa per difetto di specifica allegazione e perché non risultava compromesso il contraddittorio.
Le somme percepite a titolo di indennità di esproprio e quelle comunque dovute per acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni illegittime costituiscono plusvalenze imponibili; per i soggetti non imprenditori si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 20% da parte dell'ente espropriante.
La disciplina fiscale dell'art. 11 l. n. 413/1991 è confluita nel testo unico espropri, confermando l'assoggettamento a tassazione delle indennità e somme connesse all'espropriazione.
Le plusvalenze derivanti da esproprio rientrano tra i redditi diversi imponibili.
art. 23 Cost.
La doglianza è stata dedotta, ma non è stata accolta; la Corte ha ritenuto legittima la disciplina fiscale applicata alla fattispecie.
art. 3 Cost.
La censura costituzionale non ha trovato accoglimento, risultando la disciplina fiscale coerente con il sistema e con i precedenti richiamati.
art. 24 Cost.
La violazione del diritto di difesa non è stata ritenuta sussistente, perché le controdeduzioni del contribuente risultavano esaminate.
art. 1 l. n. 413/1992
La censura di falsa applicazione è stata disattesa; la Corte ha ricondotto la fattispecie alla disciplina fiscale delle indennità di esproprio di cui all'art. 11 della l. n. 413/1991.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso respinto, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specificamente ricondotti a uno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c.; censure che si risolvono in una richiesta di riesame del merito sono inammissibili.
- L'errore materiale nella data di deliberazione o di udienza non determina nullità della sentenza se dal contesto risulta la corretta effettiva deliberazione e non è compromesso il contraddittorio.
- Le somme percepite a titolo di indennità di esproprio, nonché quelle dovute per acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni illegittime, costituiscono plusvalenze imponibili e rientrano tra i redditi diversi.
- Per i soggetti non esercenti impresa commerciale, la ritenuta del 20% sulle somme da esproprio è legittima e deve essere operata dall'ente espropriante quale sostituto d'imposta al momento del pagamento.
- La presenza di fabbricati sulle aree espropriate non esclude, di per sé, l'applicazione del regime fiscale dell'art. 11 l. n. 413/1991, quando la somma sia comunque correlata alla perdita coattiva della proprietà.
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