Cassazione Civile, Ordinanza n. 26227/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, in tempi diversi, di due posizioni organizzative di cui era titolare un dipendente comunale: una relativa ai Servizi Demografici e una relativa al Corpo di Polizia Municipale. Il lavoratore ha chiesto: l’accertamento del diritto al mantenimento della posizione organizzativa relativa alla Polizia Municipale, con conseguenti differenze retributive e risarcimento del danno; il riconoscimento, per il periodo in cui aveva entrambe le posizioni, della retribuzione di posizione in misura corrispondente alla sommatoria delle pesature delle due posizioni, nei limiti del massimo comunale; il pagamento della retribuzione di risultato 2002 e delle differenze di risultato 2002-2004; il risarcimento del danno per asserite valutazioni errate, per mancata fissazione degli obiettivi e per pregiudizi derivanti dalla riorganizzazione comunale. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda di riconoscimento della posizione organizzativa, rigettando le altre pretese; la Corte d’appello ha invece rigettato integralmente le domande. Il Comune, soccombente in cassazione sulla questione centrale della posizione organizzativa, ha resistito al ricorso del lavoratore, mentre quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione con quindici motivi. I primi motivi investivano l’asserita violazione delle norme processuali sull’appello e la dedotta mancata corretta devoluzione della questione; un motivo centrale contestava la negazione del diritto alla posizione organizzativa per il comandante della Polizia Municipale; altri motivi riguardavano la quantificazione della retribuzione di posizione nel caso di cumulo di incarichi, la spettanza della retribuzione di risultato e la configurabilità di danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il quarto motivo di ricorso, qualificandolo come censura di violazione di legge sostanziale, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione. Il rinvio dovrà riesaminare il merito della domanda relativa al riconoscimento della posizione organizzativa connessa alla preposizione alla Polizia Municipale, verificando in particolare se l’ufficio fosse un vero e proprio Corpo di Polizia Municipale e, ove ricorrano i presupposti normativi, applicando la disciplina contrattuale che collega a tale incarico la posizione organizzativa. Sono stati invece rigettati i primi due motivi e i motivi dal decimo al quindicesimo; il terzo e i motivi dal quinto al nono sono stati assorbiti. La Corte ha altresì escluso l’inammissibilità del controricorso del Comune, ritenendolo tempestivo secondo il computo dei termini ex art. 370 c.p.c.
Norme richiamate
il termine per notificare il controricorso decorre dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso e, nel caso concreto, è stato ritenuto rispettato
richiamato per censurare l’ammissibilità e la specificità dell’appello; la Corte ribadisce che l’impugnazione deve individuare chiaramente questioni e punti contestati, senza formule sacramentali
interpretato nel senso, già affermato dalle Sezioni Unite, che l’appello deve contenere specifica critica alle ragioni della decisione impugnata
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei primi motivi
richiamato per le doglianze su ultrapetizione e disponibilità della domanda
invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione, salvo assorbimento e rinvio sulla questione centrale
art. 111 Cost.
richiamato per le doglianze sul giusto processo e sulla motivazione, ma non ritenuto violato nei motivi rigettati
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi processuali, senza accoglimento
indicato come base normativa per l’attribuzione degli incarichi ai preposti ai servizi in assenza di dirigenti
art. 15 CCNL 22.1.2004
nei comuni privi di dirigenti, i responsabili delle strutture apicali sono titolari di posizioni organizzative
art. 8 CCNL 31.3.1999
la posizione organizzativa può derivare dallo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, con elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa
L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 7
il Corpo di Polizia Municipale può essere istituito solo se il servizio è svolto da almeno sette addetti
L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 9
il comandante del Corpo è responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo
richiamata in coerenza con la disciplina del Corpo di Polizia Municipale
d.lgs. 165/2001, art. 70, comma 2
richiamato come norma di rinvio alla disciplina speciale
d.lgs. 165/2001, art. 70, comma 3
il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi e dal d.lgs. 267/2000
le posizioni organizzative trovano fondamento nella contrattazione collettiva per figure di elevata responsabilità
d.lgs. 29/1993, art. 45
norma poi trasfusa nell’art. 40 d.lgs. 165/2001, sul rinvio alla contrattazione collettiva per le figure di elevata responsabilità
ha modificato l’art. 40 del d.lgs. 165/2001, prevedendo sezioni contrattuali per specifiche professionalità
art. 10 CCNL 31.3.1999
il trattamento economico accessorio del titolare di posizione organizzativa è composto da retribuzione di posizione e di risultato; la graduazione avviene con riferimento a ciascuna posizione individuata
art. 22 regolamento comunale
il Sindaco assegna la retribuzione di posizione determinata dal nucleo di valutazione
richiamato nel commento ai precedenti per l’eventuale nullità degli atti in deroga alla contrattazione collettiva
richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove e sulla decisione del giudice di appello
richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa la denunciata violazione nei punti rigettati
richiamato nei motivi processuali, senza accoglimento
invocato per vizi di motivazione e nullità della sentenza; la Corte distingue i profili realmente sostanziali da quelli solo formalmente processuali
Massime di principio
- In materia di appello, l’atto è specifico e ammissibile quando consenta di individuare con chiarezza i punti della sentenza contestati e le ragioni della critica; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
- Nelle controversie sul pubblico impiego locale, l’attribuzione delle posizioni organizzative e la graduazione del relativo trattamento economico devono essere letti alla luce del sistema legale e contrattuale che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina delle figure di elevata responsabilità.
- Nei comuni privi di dirigenti, la preposizione a strutture apicali può integrare una posizione organizzativa quando ricorrono i requisiti di complessità, autonomia gestionale e responsabilità previsti dal CCNL; per il servizio di Polizia Municipale, la qualificazione dipende anche dalla configurazione del servizio come Corpo nei presupposti di legge.
- Quando la domanda riguarda la retribuzione di risultato o il risarcimento per perdita della relativa chance, il danneggiato deve allegare e provare gli elementi che rendono concreta la probabilità di conseguire il risultato favorevole e il nesso logico tra quei fatti e il pregiudizio patrimoniale.
- La graduazione della retribuzione di posizione, pur riferita a ciascuna posizione organizzativa, non impone necessariamente una mera sommatoria aritmetica in caso di cumulo di incarichi, potendo l’ente adottare una valutazione unitaria di sintesi, salvo che essa sia manifestamente illogica, sproporzionata o contraria alla legge o al contratto collettivo.
- La censura per ultrapetizione o per violazione dell’art. 112 c.p.c. non può fondarsi sul solo fatto che il giudice di appello valorizzi elementi emersi in primo grado, se il tema è stato ritualmente devoluto alla cognizione del secondo giudice e non si tratta di eccezioni in senso stretto.
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