Cassazione Civile, Ordinanza n. 26178/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego della pensione di vecchiaia anticipata richiesto da una coadiutrice familiare del coniuge, per ritenuto difetto della contribuzione minima necessaria. In particolare, per il periodo 2002-2009 non erano stati versati, per la posizione della ricorrente, i contributi a percentuale sul reddito aziendale attribuibile, sicché i giudici di merito avevano escluso il raggiungimento del requisito contributivo. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in tema di contribuzione previdenziale dei lavoratori autonomi e assimilati, sostenendo che dovesse applicarsi anche ai coadiutori familiari il meccanismo di cui all’art. 7 del d.l. n. 463/1983, che per i lavoratori dipendenti consente di parametrare l’obbligo contributivo al minimale giornaliero e di salvaguardare l’accredito di un contributo settimanale quando l’imponibile contributivo corrisponda ad almeno il 30% del trattamento minimo di pensione. L’ente previdenziale ha resistito chiedendo la conferma della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’impostazione della Corte d’appello. Ha ritenuto che la disciplina dell’art. 7 del d.l. n. 463/1983 costituisca una norma derogatoria, applicabile solo ai casi espressamente previsti dal legislatore o quando vi sia un espresso richiamo, e non possa essere estesa ai coadiutori familiari per il solo fatto che la normativa di riferimento richiami il minimale di cui all’art. 1 del d.l. n. 402/1981. Ne consegue che, per la posizione della ricorrente, non era invocabile il diverso criterio del "minimo del minimo" previsto per alcune categorie di lavoratori dipendenti. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda pensionistica e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dando inoltre atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, l. n. 613/1966
Richiamato dalla ricorrente nel complesso delle norme invocate a sostegno dell'applicazione della disciplina contributiva pretesa.
Indicato come base del minimale di retribuzione ai fini contributivi; la Corte ribadisce che esso resta il parametro generale, distinto dal diverso limite derogatorio previsto per alcune categorie di lavoratori dipendenti.
È norma derogatoria che introduce, per alcune categorie di lavoratori dipendenti, un "minimo del minimo" contributivo; non è applicabile oltre i casi espressamente previsti o senza espresso richiamo legislativo.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme invocate.
artt. 1, 2 e 18, l. n. 233/1990
L'art. 1, comma 3, è richiamato per il minimale annuo di retribuzione dei lavoratori autonomi, determinato mediante il minimale giornaliero degli operai del settore artigianato e commercio.
art. 2, comma 29, l. n. 335/1995
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo dedotto a sostegno del motivo.
art. 1, comma 2, d.l. n. 338/1989
Richiamato per l'elevazione della percentuale del minimale pensionistico dal 7,50% al 9,50% per i lavoratori dipendenti.
Invocato dalla Corte per affermare il divieto di applicare oltre i casi previsti le norme eccezionali e derogatorie.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Una disciplina contributiva derogatoria prevista per alcune categorie di lavoratori dipendenti non è estensibile analogicamente ad altre categorie di assicurati se non vi è un espresso richiamo legislativo.
- Il richiamo al minimale di retribuzione previsto da una norma generale non implica, di per sé, l'applicazione anche delle speciali soglie contributive più favorevoli previste da una diversa disposizione eccezionale.
- In materia previdenziale, quando il legislatore costruisce un regime speciale e derogatorio, l'interprete deve circoscriverne l'ambito applicativo ai casi tassativamente contemplati.
- L'interpretazione estensiva di una norma eccezionale è preclusa dal criterio generale dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
- In sede di legittimità, il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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