Cassazione Civile, Ordinanza n. 26202/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per contributi asseritamente dovuti da un comune in relazione a rapporti di lavoro che, in precedenti giudizi davanti al giudice amministrativo, erano stati accertati come rapporti di lavoro subordinato. Il giudice di merito ha ritenuto che tali sentenze passate in giudicato avessero reso ormai incontestabile l'obbligo contributivo, escludendo la prescrizione e valorizzando anche una richiesta di rateizzazione come atto interruttivo. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul giudicato, sostenendo che il giudicato formatosi nei giudizi amministrativi non potesse essere opposto all'ente previdenziale, rimasto estraneo a quei processi, e non potesse estendersi all'obbligo contributivo; 2) violazione delle norme sulla prescrizione dei contributi, deducendo che i fatti considerati dalla corte territoriale come impedimenti di diritto erano in realtà meri impedimenti di fatto e che la prescrizione contributiva non è rinunciabile; 3) nullità della motivazione sul quantum, lamentando l'assenza di motivazione adeguata sull'ammontare della pretesa contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata sul primo motivo, chiarendo che l'ente previdenziale, essendo titolare di un rapporto contributivo autonomo rispetto a quello di lavoro, non era vincolato dal giudicato formatosi nei giudizi amministrativi; tuttavia ha ritenuto legittimo l'uso di quelle sentenze come prova scritta idonea a fondare il decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato generico e comunque inidoneo a scalfire l'accertamento di merito sulla presenza di validi atti interruttivi della prescrizione, senza indicazione del dies a quo decisivo. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione sul quantum non era inesistente: la corte territoriale aveva richiamato i conteggi prodotti dal comune stesso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato non è opponibile ai terzi titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto definito nel processo in cui il giudicato si è formato.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per delimitare l'efficacia del giudicato.
Citate in relazione al rapporto di lavoro e agli effetti contributivi, senza svolgere una autonoma ratio decisiva.
art. 1 l. n. 152 del 1968
Richiamato nel quadro delle norme invocate sul rapporto di lavoro e sui contributi.
artt. 1 e 6 r.d.l. n. 1605 del 1925
Richiamati nel quadro delle norme invocate sul rapporto di lavoro e sui contributi.
Richiamato in relazione alle sentenze del giudice amministrativo e alla loro rilevanza probatoria.
Richiamato tra le norme invocate sulla regolarizzazione contributiva.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione per individuare la decorrenza della prescrizione.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione e sulla dedotta non rinunciabilità del credito contributivo.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione con riferimento all'interruzione.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione dei contributi previdenziali.
Richiamato per la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali.
art. 55, comma 2, r.d.l. n. 1827 del 1935
Richiamato per la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato per denunciare un preteso difetto di motivazione sul quantum.
art. 111 Cost.
Invocato congiuntamente all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
La censura sulla prescrizione è stata ritenuta generica per mancata specifica indicazione degli atti e del dies a quo decisivo.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato per delimitare l'ammissibilità della contestazione sull'accertamento in fatto del quantum.
La Corte afferma che qualsiasi documento proveniente anche da terzo, idoneo a dimostrare il diritto, può costituire prova scritta per il decreto ingiuntivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi tra altre parti su un rapporto di lavoro non si estende automaticamente all'ente previdenziale se questi è titolare di un rapporto contributivo autonomo rispetto al rapporto definito nel precedente giudizio.
- Una sentenza resa in altro giudizio, anche se non opponibile come giudicato a un terzo, può comunque essere utilizzata come prova scritta idonea a fondare un ricorso monitorio, purché sia complessivamente idonea a dimostrare il credito azionato.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la validità del provvedimento monitorio non esaurisce il thema decidendum: il creditore può provare il proprio credito e il debitore può contestarne l'esistenza o l'entità con cognizione piena.
- La censura di prescrizione deve indicare in modo specifico il dies a quo e gli elementi decisivi per dimostrare l'avvenuto decorso del termine; altrimenti la doglianza è generica e inidonea a scalfire l'accertamento di merito sulla presenza di atti interruttivi.
- Il vizio di motivazione sul quantum non sussiste quando la sentenza richiami espressamente documenti o conteggi già agli atti che consentano di ricostruire l'ammontare del credito.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione l'accertamento in fatto sull'esistenza e sull'ammontare del credito se la censura non rientra nei limiti del vizio motivazionale dedotto in modo specifico.
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