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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26174/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'ente previdenziale di assoggettare a contribuzione una produttrice diretta o libera di assicurazioni che operava per conto di una compagnia assicurativa. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo di iscrizione e versamento dei contributi alla gestione invocata dall'ente. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo del 25.5.1939 sui rapporti tra agenzie, sub-agenzie e produttori di assicurazione e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, sostenendo che l'attività svolta rientrasse nell'ambito del contratto collettivo richiamato dalla norma e quindi imponesse l'iscrizione contributiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato continuità con il principio secondo cui l'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 non comprende i produttori di assicurazione che operano direttamente per conto delle imprese assicurative, ma soltanto quelli collegati ad agenti o subagenti, perché il rinvio al contratto collettivo corporativo è preciso e non consente interpretazioni analogiche. Ha inoltre richiamato il criterio delle concrete modalità di svolgimento dell'attività per distinguere tra iscrizione alla gestione commercianti, gestione separata o assenza dell'obbligo nella forma prospettata. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003

    Il rinvio al contratto collettivo corporativo è preciso e limita l'obbligo contributivo ai produttori collegati ad agenti o subagenti, escludendo i produttori che operano direttamente per conto delle imprese assicurative.

  • L. n. 326/2003

    Norma di conversione del d.l. n. 269/2003 richiamata come base della disciplina previdenziale applicata.

  • art. 1, l. n. 613/1966

    Richiamata dall'ente nel quadro del sistema previdenziale degli esercenti attività commerciali.

  • art. 29, l. n. 160/1975

    Richiamata dall'ente nel quadro del sistema previdenziale degli esercenti attività commerciali.

  • art. 1, comma 202, l. n. 662/1996

    Richiamata dall'ente nel quadro del sistema previdenziale degli esercenti attività commerciali.

  • art. 2, comma 26, l. n. 335/1995

    È richiamato il principio per cui, se l'attività del produttore assicurativo diretto è svolta con apporto personale, coordinato e continuativo e senza carattere imprenditoriale, può rilevare l'iscrizione alla gestione separata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale e il deposito dell'ordinanza nel termine di legge.

Massime di principio

  • L'obbligo contributivo previsto da una norma che rinvia in modo puntuale a un determinato contratto collettivo deve essere interpretato restrittivamente: non può essere esteso per analogia a categorie di lavoratori non espressamente ricomprese nel rinvio.
  • Per i produttori di assicurazione, ai fini dell'inquadramento previdenziale, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività: se l'attività è svolta in forma d'impresa può venire in rilievo la gestione commercianti; se è svolta con apporto personale, coordinato e continuativo e senza imprenditorialità, può rilevare la gestione separata; in ogni caso non si può applicare automaticamente la disciplina prevista per produttori operanti tramite agenzie o subagenzie ai produttori diretti.
  • Quando il ricorso per cassazione si fonda su un'interpretazione estensiva o analogica di una norma contributiva fondata su rinvio preciso, la censura è infondata se la lettera e la struttura del rinvio delimitano in modo chiaro l'ambito soggettivo di applicazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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