Cassazione Civile, Ordinanza n. 26174/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'ente previdenziale di assoggettare a contribuzione una produttrice diretta o libera di assicurazioni che operava per conto di una compagnia assicurativa. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo di iscrizione e versamento dei contributi alla gestione invocata dall'ente. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo del 25.5.1939 sui rapporti tra agenzie, sub-agenzie e produttori di assicurazione e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, sostenendo che l'attività svolta rientrasse nell'ambito del contratto collettivo richiamato dalla norma e quindi imponesse l'iscrizione contributiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato continuità con il principio secondo cui l'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 non comprende i produttori di assicurazione che operano direttamente per conto delle imprese assicurative, ma soltanto quelli collegati ad agenti o subagenti, perché il rinvio al contratto collettivo corporativo è preciso e non consente interpretazioni analogiche. Ha inoltre richiamato il criterio delle concrete modalità di svolgimento dell'attività per distinguere tra iscrizione alla gestione commercianti, gestione separata o assenza dell'obbligo nella forma prospettata. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003
Il rinvio al contratto collettivo corporativo è preciso e limita l'obbligo contributivo ai produttori collegati ad agenti o subagenti, escludendo i produttori che operano direttamente per conto delle imprese assicurative.
Norma di conversione del d.l. n. 269/2003 richiamata come base della disciplina previdenziale applicata.
art. 1, l. n. 613/1966
Richiamata dall'ente nel quadro del sistema previdenziale degli esercenti attività commerciali.
Richiamata dall'ente nel quadro del sistema previdenziale degli esercenti attività commerciali.
art. 1, comma 202, l. n. 662/1996
Richiamata dall'ente nel quadro del sistema previdenziale degli esercenti attività commerciali.
art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
È richiamato il principio per cui, se l'attività del produttore assicurativo diretto è svolta con apporto personale, coordinato e continuativo e senza carattere imprenditoriale, può rilevare l'iscrizione alla gestione separata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale e il deposito dell'ordinanza nel termine di legge.
Massime di principio
- L'obbligo contributivo previsto da una norma che rinvia in modo puntuale a un determinato contratto collettivo deve essere interpretato restrittivamente: non può essere esteso per analogia a categorie di lavoratori non espressamente ricomprese nel rinvio.
- Per i produttori di assicurazione, ai fini dell'inquadramento previdenziale, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività: se l'attività è svolta in forma d'impresa può venire in rilievo la gestione commercianti; se è svolta con apporto personale, coordinato e continuativo e senza imprenditorialità, può rilevare la gestione separata; in ogni caso non si può applicare automaticamente la disciplina prevista per produttori operanti tramite agenzie o subagenzie ai produttori diretti.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su un'interpretazione estensiva o analogica di una norma contributiva fondata su rinvio preciso, la censura è infondata se la lettera e la struttura del rinvio delimitano in modo chiaro l'ambito soggettivo di applicazione.
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