Cassazione Civile, Ordinanza n. 26180/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia riguarda l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione previdenziale dei commercianti in relazione all’attività di produttore diretto o libero di assicurazioni svolta per conto di una compagnia assicurativa. La Corte d’appello aveva escluso tale obbligo per i soggetti che operavano direttamente per la compagnia e non tramite agenzia o subagenzia. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo del 25.5.1939 sui rapporti tra agenzie, sub-agenzie e produttori di assicurazione e dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, in relazione a varie norme previdenziali, sostenendo che l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dovrebbe valere anche per i produttori operanti direttamente con la compagnia assicurativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, ha confermato l’orientamento già espresso secondo cui l’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 non comprende i produttori di assicurazione che svolgono l’attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quelli collegati ad agenti o subagenti. Ha inoltre richiamato il principio per cui, per i produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di svolgimento dell’attività: se essa è esercitata in forma di impresa, opera l’iscrizione alla gestione commercianti; se invece è svolta con apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale con reddito annuo superiore a 5.000 euro, si applica la Gestione separata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell’ente ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003
non estende l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ai produttori di assicurazione che operano direttamente per conto della compagnia, ma solo ai produttori collegati ad agenti o subagenti; non è consentita un’interpretazione analogica in senso estensivo.
contratto collettivo corporativo 25.5.1939
è utilizzato come riferimento letterale e strutturale della disposizione legislativa, e il suo richiamo circoscrive l’ambito soggettivo dell’obbligo contributivo.
art. 1, l. n. 613/1966
richiamato dall’ente ricorrente come norma del sistema previdenziale di riferimento.
richiamato dall’ente ricorrente come norma del sistema previdenziale di riferimento.
art. 1, comma 202, l. n. 662/1996
richiamato dall’ente ricorrente come norma del sistema previdenziale di riferimento.
richiamato dall’ente ricorrente come norma del sistema previdenziale di riferimento.
art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
la Gestione separata è il regime applicabile quando l’attività del produttore assicurativo diretto sia svolta con apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i produttori di assicurazione non può essere esteso oltre i soggetti espressamente riconducibili al rinvio normativo al contratto collettivo tra produttori, agenzie e sub-agenzie; la norma non consente applicazioni analogiche.
- Per i produttori assicurativi diretti, l’inquadramento previdenziale dipende dalle concrete modalità di svolgimento dell’attività: quando l’attività presenta carattere imprenditoriale si applica la gestione commercianti, mentre se l’attività è resa in forma personale, coordinata e continuativa o in modo autonomo occasionale nei limiti di legge, trova applicazione la Gestione separata.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso che si limiti a prospettare una lettura estensiva di una disposizione previdenziale già chiaramente interpretata in senso restrittivo è infondato se contrasta con il dato letterale e sistematico della norma.
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