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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26169/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttore assicurativo)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'ente previdenziale di ottenere l'iscrizione e il versamento dei contributi alla gestione commercianti da parte di una produttrice assicurativa. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo che la lavoratrice, qualificata come produttore libero senza vincolo di zona, non rientrasse nella figura del "produttore di IV gruppo" richiamata dal contratto collettivo corporativo del 1939. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo del 25 maggio 1939 e dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, oltre che di altre disposizioni collegate, sostenendo che l'obbligo contributivo alla gestione commercianti dovesse riguardare non solo i produttori legati all'agente o al subagente, ma anche quelli che operano direttamente per le compagnie di assicurazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito il principio già consolidato secondo cui l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti previsto dall'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 riguarda solo i produttori di assicurazione collegati ad agenti o subagenti, e non anche i produttori che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative. Il richiamo legislativo al contratto collettivo corporativo tra produttori e agenzie/subagenzie è considerato un elemento di precisione del rinvio che impedisce interpretazioni analogiche. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di gestione previdenziale per i commercianti, l'obbligo di iscrizione previsto dall'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 non può essere esteso in via analogica oltre i soggetti espressamente ricompresi dal rinvio normativo.
  • Il richiamo a un contratto collettivo corporativo storico può fungere da criterio di delimitazione soggettiva della platea obbligata, imponendo di attenersi alla qualità dei soggetti contrattuali indicati dalla norma.
  • I produttori di assicurazione che operano direttamente per conto delle imprese assicurative non rientrano nell'obbligo contributivo alla gestione commercianti se la norma di riferimento circoscrive il rinvio ai rapporti con agenti o subagenti.
  • Quando il ricorso per cassazione viene rigettato, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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