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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26191/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto al ricorrente il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti. I giudici di merito avevano rigettato l'opposizione, ritenendo che il soggetto svolgesse attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'azienda esercitata in forma societaria: oltre ai compiti di amministratore unico della s.r.l., avrebbe svolto anche attività di consulenza amministrativa e gestionale e in materia di pianificazione aziendale dei rifiuti, con conseguente qualifica di socio d'opera dedito abitualmente all'attività di consulenza a beneficio della compagine. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 208, L. n. 662/1996, sostenendo che la Corte territoriale aveva attribuito rilievo alla sua asserita attività abituale e prevalente senza considerare le precarie condizioni di salute dal 2005 e senza specificare le effettive mansioni svolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa lo svolgimento abituale dell'attività lavorativa e la qualifica di socio d'opera. Poiché tale censura attiene alla valutazione del fatto e non all'interpretazione della norma, ed essendo inoltre inammissibile il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. quando la sentenza d'appello abbia confermato in fatto la decisione di primo grado, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 208, L. n. 662/1996

    La disposizione è richiamata come parametro della pretesa contributiva; la Corte non ne offre una lettura sostanziale, limitandosi a rilevare che la doglianza non attacca correttamente la ratio fattuale della decisione di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione/omesso esame non è deducibile in cassazione nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato in punto di fatto la decisione di primo grado, secondo il divieto previsto dalla norma nel testo applicabile.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sul fatto, è preclusa la deduzione in cassazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma richiamata solo per dare atto della trattazione in camera di consiglio e della riserva del deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ricorre solo quando si denuncia un'erronea individuazione della regola astratta; se la censura mira invece a contestare l'accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito, essa è inammissibile come violazione di legge.
  • La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove quando la sentenza di appello abbia già confermato la decisione di primo grado sul punto fattuale.
  • Quando la doglianza in cassazione investe solo la ricostruzione dei fatti e non l'interpretazione della norma applicata, il ricorso è inammissibile per improprio sconfinamento nel merito.
  • La conferma in appello dell'accertamento di fatto del primo giudice preclude, nel regime applicabile, la deduzione del vizio motivazionale in sede di legittimità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere tenuta al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria/procedurale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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