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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19151/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento IRAP relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008. Per il 2007 la società aveva ottenuto l’annullamento dell’atto perché l’avviso era stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000, decorrente dalla consegna del processo verbale di constatazione. L’Agenzia ricorreva sostenendo, con il primo motivo, che il termine dovesse ritenersi comunque "consumato" perché la contribuente aveva presentato osservazioni prima dello spirare dei 60 giorni, così avendo già esercitato il contraddittorio; con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1993 per asserita genericità dell’appello della contribuente sui costi ripresi a tassazione. Per il 2008 l’avviso richiamava per relationem il precedente avviso del 2007; l’Amministrazione censurava la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del contenzioso sul 2007 e lamentava la nullità della decisione d’appello per motivazione apparente e omessa pronuncia.

La decisione

La Corte riunisce i due ricorsi. Rigetta il ricorso relativo all’anno d’imposta 2007, ritenendo infondato il motivo sul termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000: la presentazione di osservazioni da parte del contribuente non fa venir meno il diritto allo spatium deliberandi di 60 giorni, che resta presidio autonomo del contraddittorio endoprocedimentale; in mancanza di comprovate ragioni di urgenza, l’avviso emesso prima del termine è illegittimo. Il secondo motivo di quel ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l’invalidità procedimentale travolge già l’atto. Quanto al ricorso relativo all’anno d’imposta 2008, il primo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l’annullamento del presupposto avviso 2007 rende priva di utilità la censura sulla mancata sospensione; il secondo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, confonde la doglianza di apparente motivazione con quella di omessa pronuncia e, comunque, la motivazione della CTR supera il minimo costituzionale. Le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    termine dilatorio di 60 giorni

    Il termine di 60 giorni decorrente dal rilascio del processo verbale di constatazione è presidio autonomo del contraddittorio endoprocedimentale; la sua inosservanza rende illegittimo l’avviso emesso prima della scadenza, salvo specifiche ragioni di urgenza da provare dall’Ufficio. La presentazione di osservazioni del contribuente non consuma né abbrevia il termine.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dall’Agenzia a sostegno della censura sul procedimento impositivo, ma la Corte non ne fonda alcuna diversa regola decisoria rispetto al principio del contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per incardinare il motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per censurare asserite nullità/violazioni processuali, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati per difetto di pertinenza o interesse.

  • art. 53 d.lgs. 546/1993

    Invocato per contestare la specificità dei motivi d’appello; la Corte non accoglie la censura per la carenza di interesse conseguente al rigetto del primo motivo.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per affermare l’inammissibilità della censura priva di interesse quando il vizio procedimentale travolge già l’atto impositivo.

  • art. 274 c.p.c.

    Utilizzato per disporre la riunione dei ricorsi per connessione.

  • art. 295 c.p.c.

    Norma sulla sospensione necessaria invocata con riferimento al secondo avviso richiamante per relationem il primo; la censura è dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per osservare che la doglianza relativa all’omessa pronuncia avrebbe dovuto essere veicolata come tale e con specifica indicazione degli atti, oneri non assolti.

  • artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamati per escludere la nullità della sentenza d’appello, poiché la motivazione resa non era meramente apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al sindacato sulla motivazione; la Corte ritiene rispettato il minimo costituzionale della motivazione.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    Richiamato per evidenziare che non è più deducibile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione nei termini precedenti alla riforma.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, ma la Corte dà atto che non ricorrono i presupposti per il versamento ulteriore.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato in relazione al contributo unificato nei giudizi riuniti.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente dopo la consegna del PVC è una garanzia procedimentale autonoma e non può ritenersi consumato dal fatto che il contribuente abbia già presentato osservazioni prima della scadenza.
  • L’avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine di 60 giorni è illegittimo salvo che l’Ufficio provi specifiche ragioni di urgenza idonee a giustificare l’emissione anticipata.
  • Quando il vizio procedimentale travolge l’atto impositivo già sul piano amministrativo, ulteriori censure sul merito o sulla regolarità dell’appello possono diventare inammissibili per difetto di interesse.
  • In cassazione, la censura di omessa pronuncia richiede deduzione specifica, autonoma e puntualmente localizzata negli atti; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La motivazione è apparente solo quando è meramente assertiva o inesistente; è sufficiente, invece, una motivazione che consenta di ricostruire la ratio decidendi e che superi il minimo costituzionale.
  • La richiamata sentenza presupposta, se annullata, può rendere priva di interesse la censura contro un atto successivo motivato per relationem su quell’atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicatoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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