Cassazione Civile, Ordinanza n. 33974/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società che opera nel settore dell'arredamento per ufficio. L'Ufficio contestava, tra l'altro, costi ritenuti non inerenti o non di competenza, accantonamenti non deducibili, accantonamenti per svalutazione crediti e indebita applicazione dell'IVA su fatture emesse. La CTR aveva accolto solo in parte l'impugnazione della contribuente, annullando alcune riprese. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso principale con due motivi: (1) violazione della disciplina sulle imposte sui redditi per contestare la deducibilità degli accantonamenti relativi all'indennità suppletiva di clientela degli agenti, sostenendo che si tratterebbe di uscite solo eventuali e non certe; (2) violazione delle norme sulla deducibilità delle perdite su crediti, contestando la deduzione della svalutazione di un credito verso una società poi fallita, deduzione operata nell'anno 2005 invece che nel 2006, quando la contribuente aveva ricevuto comunicazione del curatore dell'inesigibilità del credito. La società resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale con tre motivi: (1) nullità/illegittimità dell'avviso per motivazione per relationem al PVC non allegato; (2) omesso esame di un fatto decisivo relativo all'IVA su costi ritenuti non inerenti; (3) violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 per avere la CTR reputato troppo generica la descrizione contabile dei costi ai fini della deduzione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati entrambi i motivi: gli accantonamenti per l'indennità suppletiva di clientela degli agenti sono deducibili, in quanto rientrano nella disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente; la deduzione della perdita su crediti va riferita all'anno in cui diviene certa l'inesigibilità del credito e l'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale soddisfa l'onere probatorio. Ha inoltre rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, affermando la legittimità della motivazione per relationem dell'avviso di accertamento al PVC conosciuto dal contribuente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo incidentale perché, riqualificato come omessa pronuncia, non riportava adeguatamente gli atti e le questioni già dedotte nei gradi di merito, e ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Conclusivamente, entrambi i ricorsi sono stati rigettati; le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
disciplina la deducibilità fiscale degli accantonamenti per indennità di fine rapporto; si applica anche all'indennità suppletiva di clientela degli agenti.
dopo le modifiche del d.lgs. n. 303 del 1991 contiene l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio; non permane la distinzione tra indennità di scioglimento del contratto e indennità suppletiva di clientela.
richiamato in tema di componenti negative del reddito d'impresa e perdite su crediti.
richiamato in tema di accantonamenti e svalutazioni, nell'ambito della disciplina fiscale d'impresa.
il principio di competenza impone che la deduzione avvenga nel periodo in cui il credito diviene definitivamente inesigibile; la censura che mira alla rivalutazione del merito è inammissibile in cassazione.
la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento al PVC è legittima se il PVC è conosciuto dal contribuente e non gli arreca pregiudizio nel contraddittorio.
delimita i vizi deducibili in cassazione; non consente la rivalutazione del merito e richiede specificità dei motivi, specie quando si censura un avviso di accertamento o una motivazione omessa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il presupposto processuale del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di reddito d'impresa, gli accantonamenti per l'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti sono deducibili perché rientrano nella disciplina unitaria dell'indennità di fine rapporto dell'agente; il carattere aleatorio dell'esborso non esclude la deducibilità dell'accantonamento.
- La deduzione delle perdite su crediti va riferita all'esercizio in cui l'inesigibilità del credito diviene certa e oggettivamente apprezzabile; quando il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, tale circostanza può integrare la prova dell'irrecuperabilità del credito.
- In tema di imposte sui redditi d'impresa, grava sul contribuente l'onere di provare la deducibilità della perdita su crediti mediante elementi certi e precisi o mediante la prova dell'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento al PVC è legittima se il verbale è noto al contribuente e l'atto impositivo richiama conclusioni già conosciute, realizzando un'economia di scrittura che non compromette il contraddittorio.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione delle prove o delle scritture contabili: le censure che mirano a contestare l'apprezzamento del merito sono inammissibili se formulate come violazione di legge anziché come vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Il ricorso per cassazione che censuri un atto impositivo o una motivazione di merito deve riportare in modo specifico e autosufficiente i passi rilevanti degli atti e delle difese su cui si fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33695/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33697/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33699/2021 del 12/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →