Cassazione Civile, Sentenza n. 22130/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle sentenze della CTR Lombardia che avevano accolto gli appelli di Ca'Sa s.r.l. e di Cozzio contro l'avviso di accertamento n. T9B03BD00264/2011 (rettifica dichiarazione Mod. Unico SC 2008, anno 2007). Questioni principali: competenza territoriale dell'ufficio emittente (DP Milano vs Bolzano) e conseguente competenza giurisdizionale; carenza di legittimazione processuale del sig. Cozzio (ex legale rappresentante) ad impugnare in proprio; mancanza del contraddittorio con i litisconsorti necessari a causa del regime di trasparenza fiscale (art.115 TUIR) e quindi nullità della decisione di merito.
La decisione
Fascicolo 28445/2016 (Cozzio): la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo inammissibile il ricorso introduttivo perché la causa non poteva essere proposta da Cozzio in proprio; compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna di Cozzio al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Fascicolo 28309/2016 (Ca'Sa): la Corte, rilevando il difetto di contraddittorio originario con i litisconsorti necessari (a causa dell'adesione di Ca'Sagredo Real Estate s.r.l. al regime di trasparenza fiscale), ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso gli atti alla CTP di Milano per la reintegrazione del contraddittorio e il prosieguo del processo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992 (giustizia tributaria), art. 1
Individua il sistema della giustizia tributaria; combinato con l'art.4 permette di determinare il giudice competente in base all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato.
Stabilisce la competenza territoriale del giudice tributario in relazione all'ufficio emittente; la Corte ha ritenuto che la CTR non poteva annullare l'avviso per incompetenza del giudice adito se tale incompetenza non risultava dedotta nei modi previsti.
Regola gli effetti della dichiarazione di incompetenza; la Corte ricorda che la CTR, se incompetente, avrebbe dovuto dichiararlo e indicare il giudice competente piuttosto che annullare l'atto.
Norma sull'integrazione del contraddittorio; la Corte ha richiamato la necessità di chiamare tutti i litisconsorti necessari (soci e società) quando opera il regime di trasparenza fiscale.
D.P.R. n. 600/1973, art. 31 e art. 58
Individuano il criterio del domicilio fiscale e la rilevanza della sede legale quale criterio primario per il radicamento della competenza dell'ufficio tributario; la Corte ha affermato che l'ufficio competente va determinato sulla base della sede legale e non con valutazioni preliminari sull'effettività della stessa.
TUIR (D.P.R. n. 917/1986), art. 115 e art. 116
Disciplina il regime della trasparenza fiscale: i redditi della società sono imputati direttamente ai soci; in caso di accertamento che riguarda tali redditi è necessaria la partecipazione di tutti i soggetti interessati (litisconsorti necessari).
Richiamata nella censura sulla corretta applicazione delle norme tributarie e del procedimento di accertamento; la Corte valuta l'interpretazione normativa messa in rilievo dall'Agenzia.
Codice di procedura civile, artt. 382 e 385
Art. 382 (cassazione per violazione di norme sulla competenza) e art. 385 (pronunce sulla compensazione delle spese): la Corte ha applicato tali disposizioni per decidere sulla cassazione, rinvio e ripartizione delle spese.
Massime di principio
- Competenza dell'ufficio tributario: per le imposte sui redditi la competenza territoriale si radica sulla sede legale (art.31 e 58 DPR 600/1973); l'amministrazione non è tenuta a sindacare preliminarmente sull'effettività della sede legale quando radica la competenza.
- Regime di trasparenza fiscale: se una società ha optato per la trasparenza (art.115 TUIR), i soci sono litisconsorti necessari in caso di rettifica dei redditi sociali; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati è affetto da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado.
- Legittimazione ad impugnare: il mero destinatario di una notifica (o un ex legale rappresentante che non abbia poteri di rappresentanza attuali) non ha automaticamente titolo per proporre l'impugnazione in proprio; l'azione deve essere promossa dal soggetto destinatario della pretesa o da chi abbia idonea rappresentanza.
- Effetti delle pronunce sulla competenza giurisdizionale: se l'incompetenza riguarda l'articolazione amministrativa emittente l'atto (ufficio territoriale), la conseguenza può essere la rimessione al primo giudice per integrazione del contraddittorio; se invece la causa non poteva essere proposta ab origine dal ricorrente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e la sentenza cassata senza rinvio.
- Utilizzabilità degli atti della Guardia di Finanza: i rilievi e i verbali provenienti da reparti G.d.F. dislocati in altro territorio sono utilizzabili a fini fiscali anche se provenienti da reparti in luogo diverso dalla sede dell'ufficio competente; le attività investigative non sono soggette alle stesse limitazioni territoriali degli uffici tributari.
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